Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28530 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28530 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA; avverso l’ordinanza in data 8/4/2024 del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni trasmesse in data 16/5/2024 dal Procuratore generale nella persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile e di condannare il ricorrente alle spese e al pagamento di un’ulteriore somma in favore della Casse delle ammende e quelle trasmesse il 4/6/2024 dall’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa a seguito della udienza camerale in data 8/4/2024, il Tribunale di Milano, adito ex art. 309 cod. proc. pen., in riforma dell’ordinanza adottata dal GIP del Tribunale di Monza in data 13/3/2023, sostituì la misura cautelare in carcere, applicata a COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 10 quater d.lgs. 74/2000 per l’utilizzazione in compensazione di crediti inesistenti (asseritamente riconducibili a costi di ricerca e sviluppo) per i pagamento delle ritenute su retribuzioni, dei contributi previdenziali e dei tributi locali per l’ammontare di C 198.158,15 per l’anno d’imposta 2019 e di C
134.176,78 per l’anno d’imposta 2020, con gli arresti domiciliari senza il presidio del braccialetto elettronico.
Tale misura veniva disposta sulla base del positivo scrutinio della gravità indiziaria per le ipotesi contestate e per la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, di cui alla lettera c) dell’art. 274, comma 1, cod. proc. pen., consistenti nel pericolo di reiterazione di reati omogenei, divisata sulla base del precedente specifico e della “carica formale ricoperta in un’ulteriore cooperativa, – RAGIONE_SOCIALE– segnalata per omesso versamento IVA”.
Ricorre tempestivamente per cassazione, avverso la predetta ordinanza, l’indagato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo le argomentazioni di seguito riportate:
2.1 Violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione dell’art. 18 del d.lgs. 74/2000. Assume la difesa che il Tribunale aveva respinto l’eccezione d’incompetenza avanzata ritenendo, benché la Guardia RAGIONE_SOCIALE non avesse effettuato alcuna verifica presso la sede legale ovvero presso le unità operative dove i soggetti assunti a sommarie informazioni avevano sostenuto essersi svolta l’attività lavorativa, che la RAGIONE_SOCIALE non avesse una sede effettiva e quella legale fosse fittizia. Richiamando una recente pronuncia di legittimità (2794/2004), quindi, ha rappresentato che la competenza era da attribuirsi al Tribunale di Milano “risultando gli uffici, al momento in cui si sarebbero verificate le compensazioni, ubicati nel territorio milanese”.
2.2. Vizio esiziale di motivazione, declinate nelle forme della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all’eccepita nullità dell’ordinanza genetica, avendo il Tribunale ritenuto provata che la sede della società fosse in Grandate benchè il Tribunale di Como avesse escluso la sua competenza “in quanto non provata la sede”.
2.3 Violazione di legge in relazione all’art. 274 lett. e) cod.proc. pen. sotto il prof dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato. Il Tribunale, infatti, av giustificato la misura cautelare con “l’esigenza di arginare il fenomeno delinquenziale in forza di asseriti prestanome” senza tuttavia considerare che il loro intervento non era imputabile a COGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare, quanto all’individuazione della competenza territoriale per il delitto in esame, il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, ai fini della determinazione della competenza per territorio per il delitto di indebita compensazione, rileva il luogo in cui è stata effettuata l’ultim utilizzazione del credito inesistente nell’anno interessato, mediante inoltro del modello F24, ovvero, se non è possibile la sua individuazione, il luogo di accertamento del reato ai sensi dell’art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n.
r”. COGNOME
74, essendo tale disposizione prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall’art. 9 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Rv. 284057 – 01).
Dalla contestazione risulta che i fatti oggetto di contestazione sono stati commessi in luogo sconosciuto e accertati in Paderno Dugnano e che l’ultima utilizzazione del credito inesistente in relazione all’anno d’imposta 2020 è intervenuta il 2/12/2020 e per quello successivo il 26/3/2021.
Dai modelli modello F24 versati in atti, tuttavia, non emerge in maniera chiara il luogo in cui sono state effettuate le ultime utilizzazioni dei crediti inesistenti.
Il Tribunale, inoltre, ha rilevato come l’eccezione difensiva, volta a far coincidere il luogo di commissione del reato “con una delle sedi operative della GS mutate nel volgere degli anni” e ad attribuire la competenza al Tribunale di Milano, non teneva conto del fatto che la sede legale coincideva con una mera domiciliazione mentre, in relazione alle sedi operative, l’ultima in ordine di tempo nota era ubicata in Grandate (INDIRIZZO) -al di fuori, quindi, del circondario del Tribunale di Milano- che però non era stata rinvenuta tanto che la Procura di Como aveva trasmesso il fascicolo a quella di Monza “proprio per l’incertezza riguardo a tale località come luogo di commissione dei reati”.
Con tali argomenti il ricorso non si confronta limitandosi a dedurre che, siccome la prima sede operativa della società era situata nel Comune di I3uccinasco, doveva ritenersi che “i pagamenti telématici” fossero stati effettuati nel circondario del Tribunale di Milano.
Orbene, il ricorrente non fornisce alcun elemento che dimostri che nel dicembre 2020 vi fosse personale della RAGIONE_SOCIALE che operava nella sede di Buccinasco o che i modelli TARGA_VEICOLO siano stati spediti dalla predetta località.
Occorre, quindi, inevitabilmente applicare il criterio del luogo dli accertamento del reato ai sensi dell’art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, essendo tale disposizione prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall’art. 9 cod. proc. pen. ( in tal senso, oltre alle sentenza già citata, Se 3, n. 3038 del 14/11/2023 Cc. (dep. 24/01/2024), Rv. 285747 – 02).
Il primo e secondo motivo del ricorso, pertanto, sono palesemente infondati avendo il Tribunale fatto corretta applicazione del principio di diritto innanz esposto e fornito congrua motivazione delle ragioni fondanti il rigetto dell’eccezione di incompetenza
Manifestamente infondato è anche il motivo volto a contestare la violazione dell’art. 274 lett. c) cod. proc. pen..
Al netto delle citazioni giurisprudenziali e dei principi di diritto riportati al f segnalare che l’applicazione della misura necessita dell’attualità del pericolo di reiterazione, la censura difensiva si esaurisce nel sostenere che il Tribunale avrebbe ritenuto che la misura custodiale servisse per “arginare il fenomeno
delinquenziale in forza di asseriti prestanome che si sarebbero prestati per lo svolgimento dell’attività”, “circostanze”, sostiene il ricorrente, “che sono asseritamente imputabili a COGNOME ma che allo stato non hanno trovato alcun riscontro”.
Sennonché, la prognosi di pericolosità formulata dal Tribunale e dal GIP è molto più articolata di quella sintetizzata dal ricorrente. Il Tribunale, infatti valorizzato non solo il precedente specifico, ma anche la carica formale rivestita dall’imputato in un’altra società, la RAGIONE_SOCIALE, “segnalata per omesso versamento IVA”, mentre il GIP aveva dato conto del coinvolgimento dell’imputato in altro procedimento, relativo al medesimo reato, riguardante la RAGIONE_SOCIALE Non priva di rilevanza, inoltre, è l’utilizz nell’amministrazione della RAGIONE_SOCIALE di “una sequela di prestanome” (pag. 6 dell’ordinanza impugnata) destinata, come correttamente ritenuto dal Tribunale, “ad assicurare l’impunità ai reali gestori”.
Si è, quindi, in presenza di molteplici elementi che hanno fatto ritenere ai giudici di merito che si sia in presenza di una personalità proclive al delitto che, per effetto del ruolo ricoperto in altre società e dell’attività imprenditoriale svolta, avrebbe l concreta e attuale possibilità di reiterare le condotte contestate. Con tale argomentazione il ricorrente sostanzialmente non si confronta, esaurendo la sua critica solo su una delle circostanze che fondavano la prognosi di pericolosità formulata dal Tribunale. L’aspecificità del motivo non può che comportarne l’inammissibilità.
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/6/2024
Il Consigliere estensore COGNOME Il Presidente