Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20822 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20822 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/11/2023 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME, che si riporta alla memoria in atti, concludendo per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica del 15.2.24 dell’AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato;
sentito lAVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, in sede di giudizio di rinvio, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell’a 309 cod. proc. pen. da COGNOME avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Napoli del 9 maggio 2023 di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere (sostituita dal G.I.P. con gli arresti domiciliari in data 30 agosto 2023) i relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 10 quater, comma 2, 13 bis, comma 3, d. Igs. n. 74 del 2000, 61, n. 2, cod. pen., perché, in concorso con COGNOME NOME e COGNOME NOME NOME previo accordo tra loro, COGNOME NOME NOME amministratore di fatto e di diritto della RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME NOME consulente e organiz zatore, COGNOME NOME NOME commercialista incaricata della gestione della società, compensavano indebitamente debiti erariali della RAGIONE_SOCIALE“, per l’importo complessivo pari a euro 1.628.407, con l’utilizzo dei crediti IVA inesistenti, acquista mediante sottoscrizione di un contratto di associazione in partecipazione stipulato in data 9 novembre 2022, in esecuzione del NOME la RAGIONE_SOCIALE) cedeva alla RAGIONE_SOCIALE (associante) quota parte del proprio credito IVA, pari ad euro 2.000.000, credito introdotto nel cassetto fiscale mediante esposizione nella liquidazione periodica (LIPE) relativa al mese di settembre 2022, presentata in data 18 novembre 2022 dalla COGNOME, consulente fiscale del COGNOME, su indicazione del COGNOME; in Napoli, Prato e altri luoghi, il 18 novembre 2022 (capo 30).
La difesa impugnava l’ordinanza custodiale del G.I.P. contestando il profilo indiziario con riguardo al reato sopra riportato e a quelli ascrittigli nell’ambito di un’al ordinanza custodiale n. 87 del 2023 tra i quali il reato associativo contestato al capo 1), non costituenti oggetto dell’ordinanza impugnata nella presente sede.
Il provvedimento del Tribunale del riesame di rigetto del ricorso era annullato con sentenza della Corte di cassazione n. 45535 del 2023, che evidenziava la necessità di inserire le condotte di cui al capo 30) nel più ampio contesto associativo, anche per poter apprezzare la consapevolezza del COGNOME in ordine al carattere fittizio del credito, acquistato grazie a COGNOME NOME e successivamente posto in compensazione.
L’ordinanza n. 87 del 2023 riguardava numerosi reati di cui ai capi dal n. 1) al n. 29), contestati alle persone fisiche e alle società ivi specificate: l’associazione pe delinquere composta dai commercialisti e consulenti COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, dagli imprenditori e faccendieri COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, dai sottufficiali della Guardia di Finanza COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e dal funzionario dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME, finalizzata alla commissione di reati tributari, contro la pubblica amministrazione e il patrimonio, a frodi fiscali basate su un articolato
ricorso a fatture per operazioni inesistenti, ad altri meccanismi transnazionali riguardanti le entrate fiscali di vari Stati europei, al riciclaggio e al reimpiego dei prove di tali reati; le corruzioni dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio funzionali a eludere il fisco e a neutralizzare le indagini e gli accertamenti inerent detti primi reati; le rivelazioni di segreto d’ufficio; gli accessi abusivi alle banche informatiche parimenti legati a tali scopi (capi dal n. 2 al n. 26); i reati propri d appartenenti alla RAGIONE_SOCIALE. di collusione per frodare la finanza (capi dal n. 27 al n. 29).
E’ risultato – nei termini della gravità indiziaria – che diverse società operanti Italia e all’estero si sarebbero avvalse della collaborazione di consulenti e commercialisti, per trarre importanti vantaggi economici dalla violazione della legislazione fiscale tramite l’interposizione fittizia in maniera fiduciaria di numerosi prestanome, il tutto finalizzato alla commissione di un’imponente frode carosello, con evasione di un’imposta IVA per centinaia di milioni di euro.
Gli autori di tali reati, coinvolti in ragione RAGIONE_SOCIALE rispettive differenti attivit fessionali, sarebbero stati gli imprenditori, titolari RAGIONE_SOCIALE società autrici RAGIONE_SOCIALE fro parola per l’evasione dell’IVA e RAGIONE_SOCIALE imposte in materia di metalli, e pubblici ufficial appartenenti alla GRAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_SOCIALE, i quali, in violazione dei doveri de loro uffici, si sarebbero posti a disposizione dei membri dell’associazione. Il loro contributo sarebbe consistito nel mettere al riparo gli imprenditori dagli accertamenti investigativi sul loro conto e dalle verifiche di carattere amministrativo e fiscale. particolare, l’intercettazione RAGIONE_SOCIALE conversazioni nello RAGIONE_SOCIALE dei commercialisti COGNOME AVV_NOTAIO COGNOME, sede legale della RAGIONE_SOCIALE, si sarebbe rivelata particolarmente significativa, in quanto avrebbe dimostrato che i predetti si riunivano di volta in volta all’interno di tali uffici, convinti di poter parlare liberamente, per discute frodi e di numerosi altri reati già commessi o da programmare.
Gli indagati adoperavano il telefono in misura ridotta e, da un certo momento in poi, alcuni tra loro bonificavano i cellulari e le auto, per scongiurare il rischio di ess intercettati; si premunivano di lasciare i propri telefoni cellulari all’esterno dei lo ove tenevano le loro riunioni.
Gli elementi indiziari erano costituiti da acquisizioni documentali, consulenze tecniche d’ufficio, controlli, pedinamenti e riprese degli indagati, acquisizione dei tabulat telefonici e accertamenti bancari effettuati sui conti correnti on line RAGIONE_SOCIALE società coinvolte e dei predetti o dei soggetti comunque coinvolti.
In detto contesto si aggiungeva la nuova imputazione di cui al capo n. 30), oggetto del presente procedimento.
Nell’ordinanza impugnata è evidenziato che l’operazione in questione consisteva in una compensazione indebita di alcuni debiti erariali della RAGIONE_SOCIALE, dell’importo complessivo di C 1.628.407 con crediti IVA in realtà inesistenti, acquistati attraverso la sottoscrizione di un contratto di associazione in partecipazione del 9 novembre 2022.
In forza di tale contratto, la RAGIONE_SOCIALE, società statunitense, RAGIONE_SOCIALE, cedeva alla RAGIONE_SOCIALE, associante, una quota di euro 2.000.000 del proprio credito IVA. Tale credito era introdotto nel cassetto fiscale attraverso la sua indicazione nella liquidazione periodica (LIPE) relativa al mese di settembre 2022, compiuta proprio a tale scopo il 18 novembre 2022 dalla commercialista COGNOME NOME, consulente fiscale di COGNOME COGNOME, dopo aver ricevuto indicazione in tal senso da parte di COGNOME NOME d’intesa e nell’interesse del COGNOME.
La maggior parte dei dati relativi ai reati addebitati ai vari membri del sodalizio proveniva dalle intercettazioni tra presenti, eseguite attraverso la microspia installata nello RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e del COGNOME, sito in Napoli’ INDIRIZZO, sede della RAGIONE_SOCIALE, società gestita di fatto dai due, sebbene privi di cariche societarie. Gli indagati si riunivano presso tali uffici, dove operano come professionisti il COGNOME e il COGNOME; ivi, aveva la sua sede legale la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), dalla NOME partiva l’indagine, il cui rappresentan legale era il COGNOME, autore insieme al COGNOME della frode carosello in esame. Il COGNOME, ex appartenente alla G.d.F., risultava amministratore occulto di numerose società cartiere ed estere e coinvolto in un’altra vicenda giudiziaria, allo stato non ancora definitiva.
I due commercialisti suddetti acquisivano informazioni circa le verifiche, le indagini penali riguardanti le società e le imprese che si rivolgevano a loro, tramite la collaborazione e i servigi assicurati loro dagli appartenenti alla G.RAGIONE_SOCIALEF. COGNOME RAGIONE_SOCIALE e COGNOME e al dirigente dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, NOMENOME NOME implicat nelle attività criminose.
Il COGNOME e il COGNOME avrebbero spostato la sede della società presso lo RAGIONE_SOCIALE del COGNOME e del COGNOME, per ottenere dal NOME vantaggi indebiti legati alla rateizzazione del debito fiscale e per neutralizzare il rischio di eventuali verifiche indagini, che potevano essere svolte presso la sua sede legale e dunque proprio presso detto RAGIONE_SOCIALE.
In tale quadro indiziario comparivano gli imprenditori COGNOME e COGNOME, che risulterebbero coinvolti nelle corruzioni dei militari e dediti a frodi carosello e a ricicla mediante il commercio di vergella e filo di rame.
I tre appartenenti alla G.d.F. avrebbero fornito informazioni coperte da segreto sulle indagini in corso ed a bloccare le indagini in corso nei confronti degli imprenditori presentati sotto la tutela del COGNOME.
COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 48 cod. pen. e 627, comma 3, cod. proc. pen..
Si deduce che il Tribunale del riesame non si è attenuto ai principi di diritto e alle raccomandazioni enunciate da detta decisione, sottraendosi al doveroso confronto tra il compendio indiziario desunto relativamente al capo 1) all’ordinanza cautelare n. 8772 del 18 marzo 2023 e le censure difensive di cui alla memoria del 30 maggio 2023 corredate dalla specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE fonti di prova dimostrative dell’estraneità del COGNOME rispetto al reato associativo e dell’inganno da lui subito relativamente ai fatti di cui al capo 30) dagli effettivi associati.
L’ordinanza impugnata ha riproposto il percorso motivazionale di cui all’ordinanza n. 87 del 2023 in relazione anche al reato associativo, coniugandolo con quanto devoluto con l’ordinanza del 9 maggio 2023. I passaggi dell’ordinanza impugnata sull’esistenza di un gruppo di imprese operanti in Italia e sulle attività delittuose f centi capo al COGNOME e allo COGNOME (pagg. 4 e 6) erano stati ricopiati dalle pagg. 27 e 28 dell’ordinanza custodiale n. 87 del 2023.
Nella memoria del 30 maggio 2023 si individuavano i seguenti elementi dimostrativi dall’estraneità del COGNOME rispetto al reato associativo e dell’inganno dai lui bito ad opera di alcuni associati circa l’acquisto del credito RAGIONE_SOCIALE e la sua utilizza bilità per compensare il debito IVA:
A) Il sodalizio composto dallo RAGIONE_SOCIALE COGNOME, dal COGNOME e dal COGNOME ben esisteva prima dell’apparizione del COGNOME sulla scena partenopea (vedi intercettazioni ambientali n. 111 e 112 MT 24/2022 del 12 aprile 2022, n. 305 RIT 24/2022 del 20 aprile 2022 e n. 1152 del RIT 24/2022 del 16 maggio 2022).
B) Il COGNOME e il COGNOME intendevano utilizzare la MT, costituita dal COGNOME nel marzo 2023, per il commercio dei metalli con lo COGNOME, allorquando nessuno sapeva dell’esistenza del COGNOME (v. intercettazioni 948 RIT-56/2021 del 19 maggio 2022).
C) COGNOME, già in passato collaboratore del COGNOME, intendeva dedicarsi con costui al commercio dei metalli, utilizzando la MT (pag. 36 dell’interrogatorio del COGNOME del 24 marzo 2023; pagg. da 10 a 48 dell’interrogatorio del COGNOME del 10 maggio 2023). Il COGNOME dichiarava circa il commercio dei metalli: <> (interrogatorio del 24 marzo 2023).
D) Il COGNOME appariva solo a fine maggio 2022 (v. intercettazioni ambientali); lo COGNOME, infatti, affermava che, avendo appreso dal COGNOME, da lui conosciuto da molti anni, di un suo problema fiscale in Napoli, gli riferiva di conoscere un importante commercialista di Napoli, il COGNOME, che poteva contattare altri avvocati, per cui organizzava un incontro tra i due e tale AVV_NOTAIO il 25 maggio 2022 presso lo RAGIONE_SOCIALE COGNOME (interrogatorio di garanzia – pagg. 6 e ss.).
E) Sempre il 25 maggio, in un incontro tra COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, presente il COGNOME, il COGNOME rappresentava la possibilità di un ipotetico coinv gimento nella frode carosello con società estere da lui ideata (ambientali 1637 e 1638
RIT 24/22) e la illustrava al COGNOME in aprile (v. n. 111 e 112 BIT 24/22), per cu si progettava un possibile coinvolgimento del COGNOME con la sua società RAGIONE_SOCIALE. Il COGNOME non accettava tale progetto.
F) Il COGNOME non era a conoscenza dei rapporti corruttivi del COGNOME con pubblici ufficiali relativamente al procedimento n. 21165 del 2021 R.G.N.R. iscritto in Napoli a proprio carico per presunto utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti; il COGNOME, peraltro, già sapeva dell’esistenza di tale procedimento sin dal gennaio 2022 a seguito di perquisizione e sequestro presso la RAGIONE_SOCIALE.
G) Il COGNOME, il COGNOME, il COGNOME e il COGNOME decidevano fin dall’aprile – maggi 2022 di utilizzare la MT per il commercio dei metalli, utilizzando in compensazione dell’Iva dovuta il credito RAGIONE_SOCIALE, che loro sapevano essere inesistente, tant’è che sia per la società RAGIONE_SOCIALE che RAGIONE_SOCIALE provvedevano all’acquisto di detto credito in data 13 giugno 2022.
H) Lo COGNOME era un broker (come riferito dal COGNOME) e non era socio del COGNOME, ma agiva per conto della MT per l’acquisto di rame dalla società svizzera RAGIONE_SOCIALE; lo COGNOME, approfittando della pregressa conoscenza con il COGNOME, gli proponeva di acquistare la vergella (da lui comprata dalla società spagnola) e lo strumentalizzava, per avviare il commercio di rame con la MT.
1)11 COGNOME illustrava il rapporto commerciale, legittimo, tra il RAGIONE_SOCIALE, a lui rife bile, la MT e finanziatore COGNOMECOGNOME locatore dello stabilimento di RAGIONE_SOCIALE nonché modalità di fornitura e tempi di pagamento (interrogatorio del 10 maggio 2023).
J) Il COGNOME, d’intesa con gli associati, affermava di voler liquidare il rappor con il COGNOME (ambientale A2.NUMERO_DOCUMENTO RIT 24/22 del 22 luglio 2023). Il COGNOME si lamentava con lo COGNOME, pregandolo di dire al COGNOME «di non dimenticarsi di lui», perché non sapeva più niente della sua vicenda (intercettazione 538 RIT 84/22 del 13 settembre 2023). Lo COGNOME, parlando del COGNOME affermava: «NOME era la nostra intenzione era quella di tirarlo dentro» (ambientale A2.1711 MT 24/22 del 12 ottobre 2022). Il COGNOME proponeva al COGNOME l’acquisto del credito Iva RAGIONE_SOCIALE per compensare VIVA a debito; riferendosi al COGNOME, parlando con COGNOME diceva: «noi stiamo andando a fare una forzatura e io lo sto prendendo per il culo perché gli sto dicendo che lui metterà nel cassetto fiscale questa Iva ma non lo potrà neanche fare», emergenza processuale dimostrativa dell’inesistenza del più vago indizio circa la conoscenza da parte del COGNOME della dubbia provenienza del credito RAGIONE_SOCIALE (ambientale A2.1859 RIT 24/22 del 19 ottobre 2022). Né risultava che fosse stato edotto degli acquisti effettuati ancora nel mese di giugno dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE del credito Iva RAGIONE_SOCIALE. Il COGNOME induceva il COGNOME (titolare di licenza di terza media) ad acqui stare il credito RAGIONE_SOCIALE, vincendone ogni perplessità, trasmettendogli una certificazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’attestazione a firma AVV_NOTAIO di Roma sull’esistenza di tale credito.
Il Giudice del rinvio non ha svolto una disamina critica di tali elementi, sebbene già presenti all’atto dell’emissione dell’ordinanza genetica e solo in parte acquisiti successivamente all’esecuzione RAGIONE_SOCIALE ordinanze del 18 marzo e del 9 maggio 2023.
Le intercettazioni ambientali avevano disvelato l’induzione in errore del COGNOME effettuata dal commercialista di fiducia COGNOME NOME, in quanto dimostrative dell’estraneità del COGNOME rispetto al reato associativo e dell’attribuibilità al COGNOME della responsabilità per il reato di cui al capo 30) ex art. 48 cod. pen..
2.1. Con memoria del 15 febbraio 2024, il ricorrente insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso.
Si contesta l’assunto della “riconoscibile irrisorietà” del prezzo di vendita del cre dito poiché il congruo prezzo di vendita di un credito posto sul mercato a causa della sua imminente scadenza, da una società estera che apparentemente detiene un credito oltre cento volte maggiore era un dato non conoscibile dal COGNOME, piccolo imprenditore con licenza di terza media, aduso alla compravendita e lavorazione di metalli grezzi e semilavorati, che in precedenza non aveva mai effettuato siffatti complessi acquisti di credito.
Peraltro, COGNOME NOME smentiva tale ipotesi, in quanto spiegava le ragioni della possibilità di praticare notevoli ribassi nelle vendite dei crediti di imposta (int rogatorio COGNOME del 10 maggio 2023, pag. 9).
Il COGNOME aveva addirittura preteso ed ottenuto dal COGNOME l’asseverazione notarile del AVV_NOTAIO sull’esistenza e sulla certezza del credito da compensare (trasmettendola poi alla propria commercialista di fiducia COGNOME); pretesa incomprensibile, se fosse stato consapevole della non esistenza o della non compensabilità del credito.
Il Tribunale del riesame ha analizzato diffusamente altri atti notarili (in partico lare, i contratti di associazione in partecipazione stipulati dal AVV_NOTAIO), ma non ha affrontato il tema cruciale di tale ingannevole asseverazione fornita dal COGNOME al COGNOME.
Era manifestamente illogico trarre conclusioni sulla sussistenza del dolo, nonostante la presenza di atti e fatti dal significato inequivocabilmente opposto o tralasciando temi cruciali quali l’avvenuta pretesa di un’asseverazione notarile sull’esistenza del credito da parte del COGNOME).
Gli argomenti relativi alle “restituzione in contanti di pagamenti in forma tracciata”, alle “contraddittorietà” emerse nell’interrogatorio del COGNOME e alle stringe “ammissioni” del COGNOME e del COGNOME confortavano in realtà la tesi difensiva. L’impostazione accusatoria, secondo cui tali sporadiche dazioni di denaro contante erano legate a restituzioni di pregressi versamenti tracciabili, era stata smentita; le dazioni infatti, iniziavano ben prima della corresponsione dei bonifici, con i quali il COGNOME avev
iniziato a pagare l’acquisto di credito IVA; bonifici – questi ultimi – iniziati il vembre 2022 e proseguiti sino all’8 marzo 2023.
La stessa impostazione accusatoria teorizzava che dovessero avvenire restituzioni solo laddove iniziassero ad essere corrisposte eccedenze rispetto al 30% del credito acquisito da RAGIONE_SOCIALE (eccedenze che il COGNOME non aveva modo di pagare, in quanto arrestato allorché era riuscito a pagare solamente euro 600.000 su 2.000.000 di credito acquistato). Non poteva trattarsi di restituzioni di previ pagamenti tracciabili per acquisto del credito, non essendovi pagamenti a monte (nemmeno il contratto di associazione in partecipazione inizialmente sottostante).
Nel corso dei loro interrogatori investigativi, per lo più confessori, il COGNOME e il COGNOME affermavano che il COGNOME non aveva ricevuto nulla in restituzione della somma di euro 600.000 pagata sino alla data dell’arresto su conto corrente inglese per l’acquisto del credito IVA (circostanza emersa ancor più chiaramente in occasione del successivo interrogatorio di garanzia del COGNOME del 10 maggio 2023). Il tema del denaro ricevuto in restituzione dal COGNOME, pertanto, era smentito dal COGNOME: al riguardo, le dichiarazioni relative al COGNOME risultavano di significato opposto a quel inteso. Il COGNOME, convinto dal COGNOME all’acquisto di tale credito d’imposta a mezzo d false rassicurazioni sulla sua compensabilità e da ingannevoli attestazioni notarili a lui consegnate (a firma del AVV_NOTAIO), dal 16 novembre 2022 all’8 marzo 2023 riusciva a versare solo il 30% degli euro 2.000.000 di credito acquistato pari ad euro 600.000 (era poi arrestato il 21 marzo 2023).
Come dichiarato dal COGNOME e come dimostrato dalla cronologia dei fatti, tale denaro non gli era pervenuto di ritorno neanche in parte. Una parte andava ovviamente in pagamento alla NOME (cedente credito) ed altre quote erano ripartite tra i veri sodali, come dichiarato dal COGNOME e dal COGNOME.
Il COGNOME non si era contraddetto: non aveva mai negato di aver ricevuto in due o tre occasioni sporadiche somme in contanti, chiarendo che erano riferibili alla vicenda degli acquisti di rame dalla società MT contestata al capo 7). La genuinità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni del COGNOME derivava anche dall’inconciliabilità cronologica tra pagamenti effettuati per l’acquisto del credito e somme in contanti ottenute dallo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (ove il trio COGNOMECOGNOMECOGNOME gestiva in via esclusiva il danaro contante). COGNOME collegava tale vicenda agli acquisti di rame e non all’acquisto di credito di imposta dalla società RAGIONE_SOCIALE. L’assunto di contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE spiegazioni fornite dal COGNOME era viziato da illogicità.
Non è stata esaminata la tesi difensiva della strutturale e totale inidoneità ad attuare una compensazione ai sensi di legge della procedura di inserimento di un credito di imposta in liquidazione periodica acquisito attraverso un’associazione in partecipazione. Tale modalità, infatti, non aveva comportato una compensazione (debita o indebita) in senso tecnico, risultando essa totalmente inidonea a configurare
la fattispecie di cui all’art. 10 quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 e risolvendos perciò la velleitaria detrazione di imposta attuata per tale via in un semplice ordinario omesso versamento di imposta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che il vizio di violazione di legge va dedotto contestando la riconducibilità del fatto – come ricostruito dai giudici di merito – nella fattispecie astr delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale: operazione, questa, che è, invece, propria del giudizio di merito.
Con riguardo, poi, al vizio di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non è inutile sottolineare che il sindacato di legittimità sulla motiva zione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest’ultima: a) sia “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione RAGIONE_SOCIALE regole della logica; c) non sia internamente “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi da corrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, COGNOME, non massimata sul punto; Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, COGNOME, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, COGNOME, Rv. 233708).
La valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di que NOME più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il NOME, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
Alla Corte di cassazione, infatti, è preclusa la possibilità di una nuova valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità RAGIONE_SOCIALE fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv
273217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099).
Ne consegue che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza batoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601).
Nel giudizio di legittimità, pertanto, il sindacato sulla correttezza della valut zione della prova è molto ristretto, perché non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle regole della logica nell’interpr tazione dei risultati probatori.
Eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compit esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pe alla sola verifica dell’esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenza RAGIONE_SOCIALE argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556).
La cognizione della Corte di cassazione, infatti, è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504).
Ebbene, lungi dal prospettare un vizio di legittimità, il ricorso finisce per conte stare il giudizio di gravità indiziaria, cui sono approdati i giudici della cautela hanno ritenuto l’ipotesi accusatoria riscontrata nella ricostruzione della concreta vicenda fattuale.
Il motivo di ricorso si risolve in sostanza nella pretesa della rivalutazione del fatto, operazione notoriamente non consentita innanzi a questa Corte. Infatti, la lettura del motivo consente di rilevarne la natura di doglianza indistinta sul materiale indiziario, senza giungere ad enucleare, da tanta critica, un profilo di mancanza di motivazione, contraddittorietà o manifesta illogicità, che sono, in relazione alla motivazione, le uniche ‘tre vie di accesso’ al giudizio di legittimità.
Non è consentito procedere, pertanto, ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi e più convincenti rispetto a quelli fatti propri dal giudice del merit perché un tale modo di procedere trasformerebbe la Corte nell’ennesimo giudice del fatto
Corollario di tale pacifico approccio è il principio, ribadito dalle Sezioni Unite rilievo nel procedimento in esame in cui i gravi indizi sono costituiti anche da captazioni di conversazioni – secondo il NOME, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione dei contenuti dei dialoghi costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la NOME, se risulta logica in r lazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715); l’apprezzamento dell’interpretazione e della valutazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevo lezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).
Tanto premesso in linea generale, deve innanzitutto rilevarsi che il denunziato presunto difetto di originalità linguistica o espositiva riguarda solo alcune parti de contenuto del provvedimento cautelare nel più ampio ambito di un apparato argomentativo adeguatamente articolato, comprendente la dovuta analisi dei contenuti e dall’esplicitazione RAGIONE_SOCIALE ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria; ne consegue che deve escludersi l’insussistenza di un effettivo vaglio da parte del giudice (vedi, per riferimenti, Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127).
La tesi difensiva, peraltro, si incentra su plurimi rilievi fattuali diretti ad avv rare la tesi secondo la NOME i coindagati del COGNOME, ben prima di entrare in contatto con lui, commettevano plurimi affari illeciti ai quali il COGNOME era estraneo.
Il Tribunale del riesame ha fornito una chiave di lettura diversa, non manifestamente illogica, indicativa del coinvolgimento del COGNOME in operazioni illecite integrant gli estremi della gravità indiziaria relativamente al reato contestato di cui all’art. quater d.lgs. n. 74 del 2000.
3. Il Tribunale del riesame, con motivazione logica ed immune da censure, ha respinto l’eccezione di omessa autonoma valutazione da parte del G.I.P. degli elementi raccolti a carico degli indagati, rilevando che tale Giudice, pur avendo utilizzato la tecnica del copia e incolla per la narrazione di molti degli eventi accertati nel cors del presente procedimento, aveva individuato agevolmente le parti oggetto della sua stessa elaborazione ed aveva indicato gli elementi considerati rilevanti ai fini della configurabilità della gravità indiziaria a carico del COGNOME.
Il Tribunale del riesame ha ridisegnato nuovamente il quadro indiziario comprovante la sussistenza del contesto associativo posto a fondamento del primo titolo cautelare e nell’ambito del NOME si sarebbe concretizzata anche l’illecita compensazione del debito oggetto del presente procedimento ed ha illustrato esaurientemente gli elementi di responsabilità a carico dell’indagato, con particolare riferimento al pro filo soggettivo, proprio alla luce RAGIONE_SOCIALE censure introdotte dalla difesa con la memoria in questione, della NOME ha dato atto nell’ordinanza. Risultano invero espressamente indicati i plurimi elementi, anche di natura logica (prezzo irrisorio del credito a front dell’esperienza imprenditoriale del COGNOME), idonei a consentire di ritenere compiutamente comprovata la consapevolezza dell’indagato in ordine alla natura fittizia dell’operazione fiscale ed il suo coinvolgimento nell’attività illecita.
I Giudici della cautela hanno illustrato in dettaglio l’operazione illecita de quo, consistente nell’esecuzione di una compensazione indebita di debiti erariali della RAGIONE_SOCIALE, dell’importo complessivo di euro 1.628.407 con crediti IVA in realtà inesistenti, acquistati attraverso la sottoscrizione di un contratto di associazione in partecipazione, risalente al 9 novembre 2022. In attuazione di tale contratto, la società americana RAGIONE_SOCIALE, avente sede nello stato americano del Delaware USA, RAGIONE_SOCIALE e cedeva alla RAGIONE_SOCIALE, associante, una parte del proprio credito IVA, pari ad euro 2.000.000. Secondo il Giudice a quo, il credito era introdotto nel cassetto fiscale attraverso la sua indicazione nella liquidazione periodica (LIPE) relativa al mese di settembre 2022, compiuta proprio a tale scopo dalla commercialista COGNOME NOME, consulente fiscale del COGNOME, il 18 novembre 2022, dopo aver ricevuto indicazione in tal senso da parte di COGNOME NOME, d’intesa e nell’interesse del COGNOME.
Il Tribunale del riesame ha poi indicato, con articolata motivazione, ulteriori plurimi elementi indiziar -i, consistenti nelle contraddittorietà emergenti dall’interrogatorio di garanzia del COGNOME, nella simulazione di pagamenti in forma tracciata con restituzione in contanti e nelle ammissioni di COGNOME NOME NOME NOME e del COGNOME. Tali elementi sono stati NOME indicativi della volontà di portare in compensazione del debito del contribuente un credito inesistente. I contatti tra il COGNOME e lo stu COGNOME risultavano finalizzati a fermare i controlli di P.G. e le indagini suo carico e a ricevere notizie sulle indagini. Il COGNOME e i coindagati, pertanto, int devano cancellare il debito erariale RAGIONE_SOCIALE società facenti capo al gruppo, tra le quali
la RAGIONE_SOCIALE del COGNOME, e, eventualmente, anche quello di società disposte a loro volta a comprare il credito fittizio al 25% del suo valore cartolare.
Nell’ordinanza impugnata è stata esaurientemente illustrata la tecnica adoperata per inventare il credito da portare a compensazione e, cioè, il credito fittizio dell società RAGIONE_SOCIALE, avente sede nel Delaware, chiarendosi che il meccanismo fraudolento aveva consentito alla RAGIONE_SOCIALE, alle altre società coinvolte e al RAGIONE_SOCIALE di compensare il credito IVA della società statunitense come se fosse un proprio credito, aggirando il normale meccanismo di cui all’art. 38 bis d.P.R. n. 633 del 1972 ed inserendolo nel modello F24 inoltrato dalla COGNOME all’RAGIONE_SOCIALE (credito IVA acquistato dagli appartenenti al sodalizio di cui al capo 1) per un importo pari al 25% del proprio valore e poi ceduto alla RAGIONE_SOCIALE al 30%). Ciò consentiva di ottenere la detrazione del credito di imposta del debito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE.
I giudici della cautela hanno spiegato le ragioni dell’ipotizzata natura illecit dell’accordo tra il COGNOME, il COGNOME e il COGNOME, collegate ai rapporti connessi affari illeciti RAGIONE_SOCIALE frodi carosello descritti nella ordinanza custodiale n. 87 del 2023 capi 7) e 8). Il COGNOME era coinvolto negli accordi riguardanti lo strano pagamento dell’acquisto di un credito al 30% del suo valore effettivo e le retrocessioni in danaro del pagamento fittizio e simulato dell’acquisto del credito della RAGIONE_SOCIALE al 70% del suo valore.
Il Tribunale del riesame, con motivazione logica ed immune da censure, ha sottolineato il vantaggio conseguito dalla società del COGNOME tramite l’avvenuta indebita compensazione, escludendo che i partecipi all’operazione potessero averlo truffato. Il pagamento da parte del COGNOME del 30% del valore del credito inesistente della RAGIONE_SOCIALE, poi portato in indebita compensazione, costituiva una mera contropartita del COGNOME e del COGNOME per il notevole risparmio di spesa ottenuto dal COGNOME, consentendogli di non dover pagare i suoi ingenti debiti erariali e di proseguire la sua attività, tenendo in vita la RAGIONE_SOCIALE.
In ordine all’elemento soggettivo, va ricordato che ha natura di dolo generico, consistente nella consapevolezza e nella volontà di versare, mediante la creazione artificiosa di un credito, meno del dovuto, portando in compensazione nel modello F24 di voci di credito inesistenti o non spettanti.
Il Tribunale del riesame ha illustrato i plurimi elementi indicativi della coscienza e della volontà di realizzare gli elementi oggettivi della fattispecie del reato di all’art. 10 quater d. Igs. n. 74 del 2000:
A) Il prezzo irrisorio del credito, che avrebbe dovuto costituire un chiaro campanello d’allarme sulla liceità dell’operazione (importo limitato al 25% del valore nominale del credito di entità tale da non giustificarne la svendita da parte della societ
americana che ne era titolare). Il COGNOME, acquirente di quel credito, NOME esperto imprenditore del settore dei metalli, avrebbe dovuto dubitare della provenienza e la legittimità di quel credito acquistato mediante l’operazione di associazione in partecipazione, di per sé di natura sospetta.
L’indicazione negli atti ufficiali un importo differente rispetto a quello effet vamente pagato, per cui la costituzione dell’associazione in partecipazione che aveva consentito l’ingresso di questo credito nel patrimonio della RAGIONE_SOCIALE doveva inevitabilmente mascherare una operazione illecita.
La contraddittorietà del COGNOME emersa in occasione dell’interrogatorio di garanzia; le ammissioni di COGNOME NOME e NOME e del COGNOME, e le non credibili spiegazioni del COGNOME, che comunque collegava i pagamenti in denaro all’acquisto del credito IVA di cui trattasi.
D) La trasferta compiuta dal COGNOME presso la sede dell’impresa del COGNOME risultante dal tenore RAGIONE_SOCIALE intercettazioni.
L’inserimento della condotta contestata al capo 30) nell’ambito di plurime condotte delittuose concernenti diversi reati fiscali, commessi in esecuzione del piano delittuoso dell’associazione per delinquere di cui al capo 1) della prima ordinanza.
F) Il compimento da parte del COGNOME, imprenditore nel settore merceologico della vergella, di altre frodi all’Erario dal maggio 2022, come emerso dalle indagini svolte in parallelo dalla Procura. Il COGNOME aveva contattato lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in quanto intendeva essere seguito nelle pratiche relative ad un procedimento penale pendente a suo carico a Napoli: per tale ragione, lo COGNOME aveva presentato il COGNOME ai due commercialisti, al fine di introdurre l’imprenditore lombardo nel sistema di società affiliate allo RAGIONE_SOCIALE; il COGNOME, pertanto, era consapevole de metodi illeciti praticati dai commercialisti, ai quali aveva deciso di rivolgersi.
G) Le strategie concordate tra il COGNOME, il COGNOME, COGNOME NOME, il COGNOME, lo COGNOME e il COGNOME inerenti all’acquisto di filo di rame e alla spartizione dei rel proventi tramite ulteriori frodi carosello. L’esplicito compiacimento del COGNOME emerso nel corso RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate della strumentalità RAGIONE_SOCIALE operazioni poste in essere per frodare il fisco e lucrare dalle operazioni inesistenti messe in piedi con quel che era stato definito un “teatro”. Tale conversazione dimostrava la consapevolezza dei due commercialisti e dei loro affiliati – compreso il COGNOME – di realizzar il reato scopo di riciclaggio e di partecipare attivamente a un’associazione per delinquere, della NOME tentavano di nasconderne i contorni.
H) La stabile partecipazione del COGNOME al sodalizio e l’organizzazione, insieme allo COGNOME, della filiera funzionale alla commissione di frodi in materia di metalli; al scopo, i due gestivano assieme la RAGIONE_SOCIALE e, in modo occulto, la RAGIONE_SOCIALE. Ulteriori conversazioni intercettate confermavano il ruolo svolto dai due
nell’ambito dell’associazione e la rilevante operatività degli associati perpetrata attraverso la RAGIONE_SOCIALE (merce riconducibile al COGNOME).
In sostanza, nell’ordinanza impugnata si è logicamente evidenziato il ruolo attivo e consapevole del COGNOME nel contesto associativo e criminale descritto, per cui non poteva sostenersi che fosse stato vittima di una truffa non meglio specificata ad opera del COGNOME e degli altri con riguardo alla compensazione indebita di cui al capo 30). L’imprenditore lombardo risultava inserito in tale giro di affari illeciti, ricopriva posizione importante ruolo nell’ambito del sodalizio di cui al capo 1) e godeva dei vantaggi ottenuti dal gruppo organizzato, come evincibile dalle numerose conversazioni contenenti riferimenti alla necessità di consegnare denaro contante al COGNOME o di retrocedergli determinate percentuali dell’affare di volta in volta concluso.
Alla luce di quanto sin qui detto pertanto, è stato correttamente configurato un grave quadro indiziario in capo al COGNOME in relazione al reato ex art. 10 quater d. Igs n. 74 del 2000 di cui al capo 30).
Quanto alla partecipazione del COGNOME al sodalizio di cui al capo 1), il quadro indiziario a suo carico è stato desunto dai seguenti elementi: a) la consapevolezza dell’acquisto del credito inesistente della RAGIONE_SOCIALE e l’accordo, per acquistarne una parte al 30% del valore effettivo, pagando però in via tracciata il 70% del suo valore, in ragione della necessità di garantire l’apparente liceità dell’operazione cristallizzata anche con atto pubblico notarile; b) il conseguimento della retrocessione in denaro della parte da lui versata in eccedenza rispetto al 30% per l’acquisto del credito inesistente della RAGIONE_SOCIALE; c) l’Indebito vantaggio conseguito da tale operazione, portando in compensazione indebita il credito inesistente della RAGIONE_SOCIALE; d) la sua presenza alla riunione, nella NOME si organizzavano le operazioni oggettivamente inesistenti relative all’acquisto di rame e il ruolo ricoperto di intermediario che acquistava la materia prima dalla società di diritto estero, rendendosi disponibile a simulare il passaggio della merce nella sua azienda prima dell’arrivo della stessa alla RAGIONE_SOCIALE e alla MT; E) la ricezione dei “favori” dello RAGIONE_SOCIALE COGNOME in ordine al procedimento penale iscritto a suo carico a Napoli nel 2021.
Egli, pertanto, era consapevole dell’intero programma criminoso e partecipava al sodalizio di cui al capo 1), di cui le frodi sull’acquisto dei metalli e il capo 30) ogge dell’ordinanza impugnata costituivano alcuni reati fine.
4.1. Le censure difensive – più che criticare la congruità e la consequenzialità logica RAGIONE_SOCIALE argomentazioni del provvedimento gravato – si pongono in diretto confronto col materiale documentale, del NOME il ricorrente prospetta una lettura alternativa e sollecita un diverso apprezzamento in punto di fatto, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, che esula completamente dalle funzioni dello scrutinio di legittimità.
Il ricorrente non ha svolto deduzioni critiche con riguardo ai punti, che hanno segnato lo sviluppo decisionale, e si è sottratto ad uno specifico confronto con le considerazioni attinenti al significato RAGIONE_SOCIALE conversazioni captate e alla valutazione degli ulteriori elementi di indagine, sostanzialmente riproponendo le medesime argomentazioni alle quali l’ordinanza impugnata ha fornito una risposta completa ed esauriente e limitandosi a censurare singoli passaggi argomentativi.
La difesa non ha assolto l’onere del necessario confronto con la motivazione dell’ordinanza impugnata che, come nella specie, impone al ricorrente di prendere in esame l’intero contenuto del provvedimento impugnato e non soltanto la parte di esso specificamente riferibile all’analisi della doglianza proposta con il gravame che viene fatta oggetto di critica in sede di legittimità; di modo che non è consentito, cioè, “parcellizzare” il provvedimento, senza considerare argomentazioni spese in altra parte del provvedimento e che sono rilevanti rispetto al giudizio sul tema devoluto in sede di legittimità (Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep.2022, Berroa, Rv. 282949; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).
In sostanza, le condotte del ricorrente sono state legittimamente ritenute espressive di un’organica e sistematica interazione con gli altri associati e del conseguimento in suo favore di molteplici vantaggi. Con riferimento al reato oggetto di contestazione con l’ordinanza impugnata, la condotta criminosa era diretta a realizzare il profitto, consistente nel mancato versamento di un debito di non predeterminata natura per un ammontare corrispondente al credito inesistente o non spettante (Sez. 3, n. 35719 del 23/09/2020, COGNOME, Rv. 280429).
Nel contesto appena descritto, l’attività prospettata e realizzata dai sodali per eludere le indagini – costituente un semplice segmento di un molto più ampio comportamento illecito – era finalizzata a conseguire vantaggi patrimoniali e a salvaguardare le rispettive posizioni, nell’interesse del gruppo e dei singoli sodali, tra i qual COGNOME.
Il Tribunale dei riesame ha ritenuto il compendio indiziario indicativo di una piena consapevolezza del COGNOME del contesto illecito in cui si era inserito e dell’intento trarre vantaggi grazie alla pianificazione e alla realizzazione di un complesso progetto criminoso, coinvolgente un numero elevato di società e di persone, diretto a commettere reati per finalità di indebito profitto, nonché ad avvalersi del contributo fidu ciario di altri soggetti, parimenti intranei ad ambienti dediti a condotte di frode e evasione fiscale.
5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024.