Compatibilità Misure Prevenzione e Cautelari: Analisi di una Recente Ordinanza
La sovrapposizione di diverse misure restrittive della libertà personale è una questione complessa che richiede un attento bilanciamento di principi giuridici. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un importante chiarimento sulla compatibilità tra misure di prevenzione e misure cautelari, stabilendo un principio di coesistenza generale. Questo articolo analizza la decisione, le sue motivazioni e le implicazioni pratiche per chi si trova in una simile situazione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Successivamente, a seguito di un arresto, gli è stata applicata anche una misura cautelare, specificamente l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il ricorrente sosteneva che l’applicazione della misura cautelare dovesse determinare la sospensione della precedente misura di prevenzione, presumendo un’incompatibilità tra le due. La questione è stata quindi portata all’attenzione della Corte di Cassazione dopo la decisione della Corte d’Appello di Bari.
Il Principio Generale di Coesistenza
Il cuore della questione giuridica risiede nel capire se due diverse forme di restrizione della libertà personale, una con finalità preventiva (sorveglianza speciale) e l’altra con finalità cautelare (legata a un procedimento penale), possano coesistere. Le misure di prevenzione mirano a controllare la pericolosità sociale di un individuo, mentre le misure cautelari servono a garantire le esigenze di un processo in corso. Secondo la giurisprudenza, questi due binari possono scorrere parallelamente.
Le Motivazioni della Cassazione sulla Compatibilità Misure Prevenzione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha ribadito un orientamento consolidato. I giudici hanno chiarito che l’arresto e la successiva applicazione di una misura cautelare non comportano automaticamente la sospensione della misura di prevenzione. Il principio generale è quello della compatibilità. L’unica eccezione a questa regola si verifica quando le rispettive modalità di esecuzione delle due misure sono concretamente incompatibili. Ad esempio, non si potrebbe applicare un obbligo di dimora in un comune se la persona è detenuta in carcere in un altro luogo. Nel caso di specie, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria non è stato ritenuto in conflitto con gli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale. La Corte ha richiamato un suo precedente (Sentenza n. 10931 del 2017) per rafforzare questa interpretazione, confermando che non sussiste alcuna incompatibilità di principio tra le due tipologie di misure.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Condanna alle Spese
La conseguenza diretta della decisione è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, ciò ha comportato due conseguenze per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese del procedimento. In secondo luogo, il versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha motivato questa sanzione aggiuntiva sottolineando che non vi erano elementi per ritenere che il ricorrente avesse proposto il ricorso senza colpa, ovvero senza essere consapevole della causa di inammissibilità. Questa ordinanza rafforza il principio secondo cui diverse misure restrittive possono essere applicate simultaneamente, a patto che non vi sia un’impossibilità materiale di rispettarle entrambe.
L’applicazione di una misura cautelare sospende automaticamente una misura di prevenzione come la sorveglianza speciale?
No, l’arresto e la successiva applicazione di una misura cautelare non determinano la sospensione automatica della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
In quali casi una misura di prevenzione e una misura cautelare sono considerate incompatibili?
Sono considerate incompatibili solo nel caso in cui le rispettive modalità di esecuzione siano inconciliabili. L’incompatibilità deve essere concreta e materiale, non di principio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione in questo caso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la sua colpa nella proposizione di un ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43230 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43230 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALO DEL COLLE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
In tema di misure di prevenzione personali, l’arresto e la successiva applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria non determinano la sospensione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, non sussistendo alcuna incompatibilità tra misure di prevenzione e misure cautelari, tranne nel caso in cui siano incompatibili le rispettive modalità di esecuzione (Sez. 6, n. 10931 del 01/02/2017, COGNOMEAntoni, Rv. 270494).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/10/2024