Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10463 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10463 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Crotone il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2025 della Corte di Appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 9 giugno 2025 con la quale la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona in data 18 ottobre 2024, lo ha condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 440,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 640 cod. pen.
Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 21, 458 cod. proc. pen. e 25 Cost. conseguente alla declaratoria di
inammissibilità dell’eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla difesa in sede di giudizio abbreviato.
La Corte territoriale avrebbe affermato la tardività dell’eccezione senza tenere conto del fatto che, non essendosi svolta l’udienza preliminare stante l’emissione di decreto di giudizio immediato, l’udienza camerale del 18 ottobre 2024 era la prima occasione utile per la proposizione di tale eccezione da parte della difesa.
È stato, in punto di fatto, chiarito come l’eccezione di incompetenza fosse stata avanzata già all’udienza dell’11.09.2024 (rinviata in via preliminare per difetto di notifica della citazione della persona offesa) e quindi reiterata alla prima udienza utile del 18/10/2024.
La difesa ha, quindi, richiamato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, con sentenza n. 27996 del 29/03/2012, secondo cui l’eccezione di incompetenza territoriale è proponibile in limine al giudizio abbreviato nei casi in cui non sia stata celebrata l’udienza preliminare.
Peraltro, l ‘interpretazione seguita dai giudici di appello, oltre a porsi in contrasto con tale principio di diritto, si porrebbe in contrasto con il diritto dell’imputato al giudice natu rale garantito dall’art. 25 Cost., diritto che non potrebbe essere sacrificato in nome della speditezza del rito.
È stato, inoltre, affermato che il giudice di merito può, in ogni caso. rilevare di ufficio la propria incompetenza all’udienza camerale fissata per decidere sulla richiesta di giudizio abbreviato, non essendo vincolato dalla precedente valutazione operata dal giudice per le indagini preliminari.
3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, deduce violazione degli artt. 191 e 266 cod. proc. pen. nonché erroneità e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità della consulenza fonica disposta dal Pubblico ministero.
Secondo la prospettazione difensiva, la pronuncia risulterebbe fondata esclusivamente sugli esiti di tale accertamento tecnico, espletato in assenza di contraddittorio, attraverso il quale è stato affermato che la voce registrata nei messaggi vocali inviati alla persona offesa dal truffatore -che si presentava con il nome di NOME– coinciderebbe con quella del COGNOME.
La difesa evidenzia che la voce del ricorrente sarebbe stata registrata all’insaputa del COGNOME in occasione della redazione del verbale di identificazione ed elezione di domicilio presso la caserma della Guardia di RAGIONE_SOCIALE di Crotone. Tale attività, secondo l’assunto difensivo, integrerebbe una intercettazione ambientale, effettuata in assenza della necessaria autorizzazione dell’autorità giudiziaria , erroneamente acquisita sotto forma di
prova documentale e, quindi, utilizzata dai giudici di merito in violazione dei principi del giusto processo e del contraddittorio tra le parti.
In questa prospettiva, la registrazione della voce del ricorrente sarebbe avvenuta in violazione dell’art. 266 cod. proc. pen., con conseguente inutilizzabilità della consulenza fonica ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen.
La difesa ha, altresì, dedotto il difetto di prova certa in ordine all’identificazione dell’interlocutore della persona offesa, sostenendo che non vi sarebbe prova certa che la voce registrata appartenga al ricorrente né che l’autore del reato contestato sia effettivamente il COGNOME, anche in ragione della mancata effettuazione di una specifica individuazione fotografica.
Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, eccepisce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62bis e 133 cod. pen. nonché carenza della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è manifestamente infondato.
1.1. La Corte distrettuale ha fatto corretta applicazione dell’art. 458 cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che l’imputato, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, può eccepire l’incompetenza per territorio contestualmente alla presentazione della richiesta di definizione del procedimento con rito abbreviato. Dal chiaro tenore letterale della disposizione si ricava, infatti, che la parte che intenda accedere al giudizio abbreviato a seguito di decreto di giudizio immediato deve formulare la relativa eccezione nello stesso atto con cui propone tale richiesta e, dunque, entro il medesimo termine previsto dalla norma citata.
Non assume rilievo decisivo, in senso contrario, il fatto che la disposizione si limiti ad affermare che l’imputato ‘può’ -e non ‘deve’ -eccepire l’incompetenza territoriale, c on conseguente manifesta infondatezza dell’assunto difensivo secondo cui la questione sarebbe stata tempestivamente sollevata dal ricorrente nel corso dell’udienza camerale prevista dal secondo comma dell’art. 458 cod. proc. pen. e destinata alla trattazione delle questioni pregiudiziali concernenti l’ammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato.
Il Collegio ritiene, infatti, dare continuità al principio di diritto secondo cui l’eccezione di incompetenza per territorio deve essere necessariamente proposta con la richiesta di definizione del procedimento mediante rito abbreviato. In tale prospettiva, la previsione contenuta nell’art. 458, comma primo, ultimo periodo,
cod. proc. pen., laddove stabilisce che l’imputato ‘può’ eccepire l’incompetenza, non implica che tale facoltà sia esercitabile in un momento diverso, ma si limita a riconoscere la possibilità di sollevare l’eccezione in deroga alla regola generale dettata dall’art. 438, comma 6 -bis, cod. proc. pen., che, con riferimento al giudizio abbreviato richiesto in udienza preliminare, preclude la deduzione della incompetenza territoriale (vedi Sez. 6, n. 11571 del 14/01/2021, Maiuolo, Rv. 280845 -01; Sez. 1, n. 35743 del 04/06/2021, COGNOME, Rv. 281902-01; Sez. 1, n. 15610 del 10/01/2023, NOME, non massimata).
Una diversa opzione interpretativa risulta, del resto, incompatibile con una lettura sistematica della disciplina. Il primo comma dell’art. 458 cod. proc. pen., infatti, nel periodo immediatamente precedente a quello oggetto di esame, richiama espressamente la regola generale prevista per il giudizio abbreviato dall’art. 438, comma 6 -bis, cod. proc. pen.; ne consegue che anche alla richiesta di rito abbreviato proposta nell’ambito del giudizio immediato devono ritenersi estese le medesime preclusioni. In tale contesto, la possibilità cui fa riferimento la norma non va intesa come facoltà esercitabile in un momento successivo, ma come deroga alla regola generale appena richiamata, che altrimenti renderebbe la contestazione dell’incompetenza preclusa.
1.2. In applicazione dei principi ora richiamati, deve ritenersi corretta la decisione con cui la Corte territoriale ha dichiarato tardiva l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Genova (vedi pagg. da 6 ad 8 della sentenza oggetto di ricorso).
Tale questione, infatti, non è stata sollevata contestualmente alla richiesta di definizione del procedimento con rito abbreviato proposta a seguito del decreto di giudizio immediato, ma è stata dedotta soltanto nel corso dell’udienza camerale fissata per la valutazione dell’ammissibilità della richiesta di accesso al rito alternativo. Ne consegue che la relativa eccezione, non essendo stata formulata nel momento processuale previsto dall’art. 458 cod. proc. pen., è stata correttamente ritenuta tardiva e, pertanto, inammissibile.
2. Il secondo motivo è infondato.
2.1. I giudici di appello hanno ritenuto pienamente utilizzabile la consulenza fonica espletata dalla polizia giudiziaria, fondando tale conclusione su un orientamento giurisprudenziale che il Collegio condivide e intende ribadire.
Secondo tale indirizzo interpretativo, la registrazione della voce effettuata dalla polizia giudiziaria quando sia finalizzata esclusivamente alla repertazione del timbro vocale e alla successiva comparazione fonica -e non anche all’acquisizione di contenuti dichiarativi destinati ad essere utilizzati come prova –
integra un mero rilievo tecnico di natura ripetibile. In quanto tale, essa rientra nell’ambito delle attività investigative che la polizia giudiziaria è legittimata a compiere nell’esercizio dei poteri attribuiti dall’art. 348 cod. proc. pen., senza che sia necessario il previo rilascio di un’autorizzazione dell’autorità giudiziaria o l’adozione di uno specifico decreto da parte del Pubblico ministero (vedi in proposito Sez. 2, n. 1746 del 21/12/2017, Corallo, Rv. 272218 -01).
La ratio di tale principio risiede nella natura meramente identificativa dell’attività in questione: la registrazione della voce, infatti, quando sia destinata unicamente a consentire l’individuazione delle caratteristiche foniche di un soggetto e la loro comparazione con altre tracce audio già acquisite, non è diretta alla captazione del contenuto di comunicazioni o conversazioni tra presenti e, pertanto, non è riconducibile alla disciplina delle intercettazioni prevista dagli artt. 266 e seguenti cod. proc. pen.
Nel caso di specie, come puntualmente evidenziato dalla sentenza impugnata (pagg. 8 e 9), la registrazione oggetto di contestazione è stata utilizzata esclusivamente per finalità di comparazione fonica, al fine di verificare la corrispondenza tra il timbro vocale del COGNOME e quello presente nei messaggi vocali inviati alla persona offesa. Ne consegue che l’attività svolta non era diretta ad acquisire contenuti dichiarativi né a captare comunicazioni intercorse tra soggetti, ma era limitata alla raccolta di un dato fonico destinato ad essere sottoposto a successiva analisi tecnica.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi infondata la censura difensiva che prospetta l’inutilizzabilità della registrazione in questione per asserita violazione della disciplina delle intercettazioni, trattandosi di attività investigativa riconducibile ai poteri ordinari della polizia giudiziaria e, pertanto, legittimamente utilizzabile nel giudizio di merito.
2.2. In relazione all’ulteriore doglianza con cui la difesa eccepisce la carenza di prova in ordine all’identificazione del COGNOME quale autore del reato contestato, deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali i giudici hanno ritenuto dimostrata la responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di truffa, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle prove, confutando peraltro tutte le doglianze fattuali e giuridiche prospettate dalla difesa con l’atto di appello.
I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno evidenziato la pluralità di
plurimi elementi logicofattuali, ritenuti idonei a fondare l’affermazione di penale responsabilità del ricorrente, attraverso un percorso argomentativo basato su valutazioni di merito che non presentano profili di contraddittorietà né di manifesta illogicità.
In particolare, la Corte di merito ha attribuito rilievo decisivo agli esiti della comparazione fonica effettuata dal consulente del Pubblico ministero tra il saggio vocale relativo alla voce del COGNOME, registrata dalla polizia giudiziaria, e quella contenuta nei messaggi vocali inviati alla persona offesa dall’autore della condotta fraudolenta, evidenziando come tale accertamento tecnico abbia consentito di identificare con certezza il ricorrente quale autore dei messaggi vocali.
La sentenza impugnata ha, inoltre, rimarcato come la voce del ricorrente sia stata riconosciuta anche dal personale della Guardia RAGIONE_SOCIALE che aveva eseguito le operazioni di intercettazione delle numerose conversazioni telefoniche intercorse tra l’utenza utilizzata dal truffatore per contattare la persona offesa e quelle intestate o comunque in uso a diversi familiari del COGNOME. A ciò si aggiunge il contenuto stesso delle conversazioni intercettate, il cui tenore è stato ritenuto univocamente riconducibile al ricorrente, fornendo ulteriori elementi di riscontro alla sua identificazione quale autore della condotta criminosa (cfr. pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata).
Il terzo motivo è generico e privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. non risultando esplicitamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della determinazione del trattamento sanzionatorio.
La doglianza è priva di qualsivoglia indicazione di elementi favorevoli ad una mitigazione della pena ed è caratterizzata dalla mera declinazione di affermazioni apodittiche; la difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica carenza di motivazione, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito.
La Corte distrettuale, peraltro, ha correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle attenuanti invocate, una pluralità di elementi significativi, evidenziando in particolare la gravità del danno cagionato alla persona offesa e l’elevata capacità criminale del ricorrente. Tale valutazione è stata desunta dalla professionalità dimostrata nella realizzazione delle condotte illecite, dalla spregiudicatezza manifestata nell’approfittare della particolare condizione di fragilità della vittima , dalla protrazione per un periodo significativo delle condotte stesse, dalla mancanza di resipiscenza da parte dell’imputato e dalla presenza di numerosi
precedenti penali, anche specifici, a suo carico, elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi adeguatamente. Allo stesso tempo, il giudice di appello ha ritenuto di ridurre la pena inflitta dal primo giudice, ritenendola eccessiva rispetto alla gravità del fatto (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 6 marzo 2026
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME