Comparazione Circostanze: i Limiti al Ricorso in Cassazione
La corretta determinazione della pena è uno dei momenti più delicati del processo penale. Un ruolo cruciale è svolto dalla comparazione circostanze, ovvero il bilanciamento che il giudice opera tra gli elementi che aggravano il reato e quelli che lo attenuano. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini del proprio sindacato su questa valutazione, chiarendo quando e perché un ricorso su tale punto debba essere dichiarato inammissibile.
Il Caso in Esame
Un imputato, condannato in Corte d’Appello, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un’errata valutazione da parte dei giudici di merito nel bilanciare le circostanze. Nello specifico, il ricorrente contestava la decisione di considerare equivalenti le circostanze attenuanti a lui riconosciute e le aggravanti contestate, che includevano l’uso di un’arma e il travisamento del volto. A suo avviso, le attenuanti avrebbero dovuto prevalere, portando a una riduzione della pena.
La Decisione della Corte sulla Comparazione Circostanze
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno sottolineato un principio consolidato: il giudizio sulla comparazione circostanze è un’attività discrezionale tipica del giudice di merito. Questo significa che la Corte di Cassazione, quale giudice di legittimità, non può sostituire la propria valutazione a quella effettuata nei gradi precedenti, a meno che questa non sia palesemente arbitraria, illogica o priva di una motivazione adeguata. La Corte ha richiamato una celebre sentenza delle Sezioni Unite (n. 10713/2010) che ha stabilito come sia sufficiente una motivazione che giustifichi la scelta del bilanciamento come la più idonea a rendere la pena adeguata al caso concreto.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse del tutto esente da vizi. I giudici d’appello avevano, infatti, congruamente spiegato le ragioni della loro scelta. Essi avevano evidenziato la particolare ‘valenza intimidatoria e lesiva’ delle due aggravanti contestate (l’uso dell’arma e il volto travisato). Secondo la Corte d’Appello, la gravità di questi elementi era tale da non consentire un giudizio di prevalenza delle pur presenti circostanze attenuanti. Di conseguenza, il bilanciamento di equivalenza era stato ritenuto l’unico adeguato a riflettere la reale gravità del fatto commesso. Poiché la motivazione era logica, coerente e sufficiente, non vi era spazio per un intervento della Corte di Cassazione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che le possibilità di ottenere una riforma della sentenza in Cassazione basandosi unicamente su una diversa valutazione del bilanciamento delle circostanze sono estremamente limitate. L’imputato che intende contestare questo aspetto deve dimostrare un vero e proprio ‘vizio logico’ o una ‘manifesta arbitrarietà’ nella decisione del giudice di merito, e non semplicemente proporre una propria, differente, lettura degli elementi. La decisione rafforza la discrezionalità del giudice di merito nel determinare la pena, purché tale potere sia esercitato attraverso una motivazione che dia conto, in modo comprensibile e non contraddittorio, del percorso logico seguito.
È possibile contestare in Cassazione il giudizio di comparazione tra circostanze?
No, di regola non è consentito. La Cassazione chiarisce che si tratta di una valutazione discrezionale del giudice di merito (primo grado e appello), che non può essere riesaminata in sede di legittimità a meno che non sia il risultato di un palese arbitrio o di un ragionamento illogico e non sia supportata da una motivazione sufficiente.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e adeguata per la sua decisione di ritenere equivalenti le circostanze aggravanti e attenuanti. In particolare, aveva sottolineato la notevole gravità delle aggravanti contestate (uso dell’arma e travisamento del volto), ritenendo che ciò giustificasse la pena inflitta.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32819 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32819 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SARNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta il giudizio di comparazione tra circostanze, non è consentito in sede di legittimità, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
ritenuto pertanto che le conclusioni del giudice del merito siano incensurabili (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, ove i giudici di appello hanno congruamente evidenziato come la valenza intimidatoria e lesiva delle due circostanze aggravanti contestate – uso dell’arma e travisamento del volto – non potesse consentire un diverso giudizio di comparazione rispetto alle menzionate attenuanti);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 15 luglio 2025.