Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11586 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11586 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/03/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
‘ COGNOME NOME nato a AVEZZANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/07/2022 del TRIBUNALE di SULMONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato;
Premesso che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato accoglimento della sua richiesta di commutazione della condanna all’ergastolo in quella di trenta anni di reclusione, fondata sulla ritenuta illegittimità degli artt. 22 e 73 cod. pen. rispetto agli artt.3 e 27 Cost. e 3,5,6 della CEDU;
Considerato, anzitutto, che la pretesa del ricorrente di ottenere la commutazione dell’ergastolo nella reclusione di durata fissata in anni trenta di reclusione non ha nessun fondamento giuridico poiché non esiste norma di legge nell’ordinamento che la consenta. Il principio di riserva di legge in materia penale riguarda tanto le disposizioni incriminatici, quanto quelle che sanciscono le pene e non può essere eluso;
Rilevato, altresì, che non è pertinente il richiamo per analogia, operato in ricorso, alle vicende giudicate con la nota sentenza della Corte EDU nel caso COGNOME contro Italia del 17 settembre 2009. Come affermato da consolidato e mai contraddetto orientamento interpretativo di questa Corte, soltanto colui che sia stato condannato alla pena dell’ergastolo con sentenza passata’ in giudicato può richiedere in sede esecutiva la riduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen. a condizione che sia stato ammesso al giudizio abbreviato e che la sentenza di condanna sia stata emessa all’esito di tale giudizio (Sez. 1, n. 11916 del 21/11/2018, dep. 2019, Montenegro, Rv. 275324; Sez. 1, n. 20933 del 04/12/2012, dep. 2013, Gallina, Rv. 255388; Sez. 1, n. 4075 del 04/12/2012, COGNOME, Rv. 254212; Sez. 1, n. 5134 del 11/01/2012, COGNOME, Rv. 251857). Nel caso specifico non è stato dedotto, né dimostrato, che il ricorrente abbia riportato condanna a pena perpetua all’esito di giudizi celebrati col rito abbreviato, sicché difettano le condizioni essenziali per estendere in suo favore i principi affermati dalla Corte sopranazionale e dalla giurisprudenza di legittimità;
Considerato, inoltre, che non sussiste nemmeno il dubbio di incostituzionalità della disciplina legale dell’ergastolo in riferimento al principio di uguaglianza: s tratta di un evento processuale specifico, dal quale dipende l’applicazione di una disciplina particolare. Infatti, con la sentenza n. 210 del 2013, sollecitata dalle Sezioni Unite, la Corte costituzionale ha affermato: «la sentenza COGNOME non consenta allo Stato italiano di limitarsi a sostituire la pena dell’ergastolo applicata
in quel caso, ma lo obblighi, ai sensi dell’art. 46, paragrafo 1, della CEDU, a porre riparo alla violazione riscontrata a livello normativo e a rimuoverne gli effetti ne confronti di tutti i condannati che si trovino nelle medesime condizioni di COGNOME»; « detto obbligo non trova ostacolo nell’avvenuta formazione del giudicato e che alla sostituzione della pena – la quale non postula la necessità di una “riapertura del processo” – può procedere il giudice dell’esecuzione». Tale conclusione riguarda però «esclusivamente l’ipotesi in cui si debba applicare una decisione della Corte europea in materia sostanziale, relativa ad un caso che sia identico a quello deciso e non richieda la riapertura del processo”, ipotesi nella quale soltanto può giustificarsi un incidente di legittimità costituzionale sollevato nel procedimento di esecuzione nei confronti di una norma applicata nel giudizio di cognizione»;
Rilevato, quindi, che assume allora rilievo decisivo per la fattispecie ora in esame, secondo quanto evidenziato anche da Corte cost. n. 235 del 2013, il fatto che la stessa si differenzi dal caso COGNOME sotto il profilo dirimente della mancata ammissione di NOME COGNOME al giudizio abbreviato e che la questione sollevata non investe, perciò, direttamente l’entità della riduzione di pena conseguente al giudizio abbreviato celebrato, ma attiene ai profili esclusivamente procedurali della, oramai irrimediabilmente preclusa, possibilità di riconoscere come celebrato, o di celebrare ex novo, il rito alternativo denegato. E che la situazione processuale del ricorrente non sia riferibile a norma sostanziale, ma alla disciplina sull’accesso al rito, alla quale non può che annettersi natura processuale, è confermato, non solo dalla citata decisione della Corte cost. n. 235 del 2013 a proposito della non esportabilità dell’arresto della sentenza COGNOME a situazioni in cui il giudizio alternativo non è stato celebrato, ma anche dalla decisione della Corte europea in data 27/04/2010, RAGIONE_SOCIALE c. Italia in ordine al regime transitorio previsto dal comma 1 dell’art. 4-ter d.l. n. 82 del 2000, in cui si è osservato che «gli Stati contraenti non sono obbligati dalla Convenzione a prevedere dei procedimenti semplificati : ad essi incombe soltanto l’obbligo, allorquando tali procedure esistono e sono adottate, di non privare un imputato dei vantaggi che vi si collegano». Ne consegue che la natura processuale della disciplina rende inattaccabile il giudicato già formatosi. In termini assolutamente conformi e mai smentiti da contrarie pronunce militano tutte le decisioni di questa Corte, sino alle più recenti note (sez. 7, n. 730 del 16/10/2019, dep. 2020, COGNOME, n.m.; sez. 1, n. 49878 del 29/11/2019, COGNOME, n.m.; sez. 1, n. 39355 del 26/02/2019, COGNOME, n.m.; sez. 7, n. 39220 4 del 17/04/2019, COGNOME, n.m.; sez. 7, n. 28929 del 17/04/2019, COGNOME, n.m.; sez. 7, n. 30578 del 13/09/2018, COGNOME, n.m.). Si noti poi che con l’ultima pronuncia citata è stata dichiarata manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale, sollevata in termini Corte di Cassazione – copia non ufficiale
analoghi a quanto dedotto in ricorso, e ciò in perfetta aderenza alle osservazioni della Consulta contenute nell’ordinanza n. 235 del 2013, sicché non sussistono ragioni per discostarsi da tale decisione. La Corte di merito ha correttamente risolto anche il tema della compatibilità dell’istituto dell’ergastolo con i princ stabiliti nella sentenza della Corte EDU del 9 luglio 2013 nel caso COGNOME ed altri contro Regno Unito, nn. 66069/09, 130/10 e 3896/13. Detta pronuncia, esaminando la questione della violazione dell’art. 3 della Convenzione da parte delle disposizioni della legislazione britannica e gallese, che comminano l’ergastolo obbligatorio in caso di commissione dei più gravi reati, fra i quali l’omicidio, senza possibilità di riduzione, se non in casi eccezionali valutati dal ministro della giustizi ed accolti per motivi umanitari, limitati ai casi di malattia in fase terminale d’invalidità grave, ha stabilito che agli Stati contraenti è riconosciuto un margine di apprezzamento nel decidere la durata appropriata di una pena detentiva per reati particolarmente gravi, comprese le pene perpetue inflitte a delinquenti adulti, a condizione che le stesse siano riducibili nel senso che al detenuto l’ordinamento deve riconoscere una qualche prospettiva di liberazione. Se la legislazione nazionale garantisca la possibilità di riesame della pena dell’ergastolo effettivo e l’eventuale sua commutazione, sospensione o cessazione o comunque l’accesso alla liberazione su condizione, tanto è sufficiente a garantirne la conformità all’art. 3 della Convenzione. La decisione citata, non soltanto ha condotto lo scrutinio di norme di ordinamento giuridico di altro paese, non di quello italiano, ma ha formulato principi più generali, che appaiono perfettamente rispettati dalla legislazione nazionale, nella quale l’ergastolo quale pena perpetua è suscettibile di riduzione proprio per effetto della liberazione condizionale (Corte EDU sez. 2, 11/10/2011, Schuchter c. Italia, n. 68476/10; Grande Camera, 12/2/2008, NOME c. Cipro, n.21906/04), che garantisce di diritto e di fatto la trasformazione della pena di durata illimitata in temporanea ed offre al condannato aspettative di scarcerazione qualora presenti i requisiti pretesi dalle norme di riferimento. E’ interessante riscontrare che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte sovranazionale ha riconosciuto che la condanna al carcere a vita non si pone di per sé in contrasto con l’art. 3 o con altre disposizioni della Convenzione, che non la vietano e non riconoscono al condannato il diritto ad ottenere la liberazione sotto condizione, né di vedere riesaminata la propria posizione in vista dell’applicazione di un condono o di una interruzione definitiva della pena, mentre il possibile conflitto con l’art. 3 è ravvisabile quando le previsioni normative configurino l’ergastolo come “incompressibile”, ossia immutabile nella durata pari alla vita del condannato e non abbreviabile nel corso dell’esecuzione per la negazione di qualsiasi prospettiva di successiva liberazione. Ciò che rileva è dunque l’astratta possibilità di riduzione del trattamento sanzionatorio alla stregua Corte di Cassazione – copia non ufficiale
degli strumenti esecutivi previsti dalla legislazione interna, anche se non giurisdizionalizzati, ma affidati ad autorità amministrativa, non il rischio che, non ricorrendo in concreto i presupposti e le condizioni richiesti, la pena a vita sia effettivamente scontata per intero (da ultimo, Corte EDU, Sez. 4, n. 41216 del 12 marzo 2019, COGNOME contro Ucraina). 3.2 Nel caso in esame, per quanto già esposto, non emerge che a COGNOME sia in assoluto precluso l’accesso alla liberazione condizionale alla stregua delle disposizioni vigenti e quindi che la sottoposizione a pena perpetua, per la sua posizione sia irrisolvibile ed immodificabile, ponendosi in insanabile contrasto con le norme comunitarie che vietato trattamenti inumani e degradanti, oppure la tortura;
Considerato, poi, che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 cod. pen., nella parte in cui prevede l’applicazione della pena dell’ergastolo, in relazione all’asserita natura perpetua di tale sanzione, per conseguente contrasto con l’art. 27, comma terzo Cost., in considerazione, da un lato, della connotazione polifunzionale della misura, in quanto comprensiva delle finalità di prevenzione, generale e speciale, nonché di difesa e di rieducazione sociale e, dall’altro, dell’esistenza di una disciplina di esecuzione che consente di escludere, in concreto, la perpetuità della stessa (Sez. 34199 del 12/04/2016, COGNOME Rico, Rv. 267656; Sez.1, n. 43711 del 24/09/2015, A, Rv.265074). In senso analogo – e per la manifesta infondatezza della questione posta – si è anche annotato che con l’entrata in vigore dell’ordinamento penitenziario, l’ergastolo ha cessato di essere una pena perpetua, quindi non può dirsi contraria al senso di umanità; inoltre, non è incompatibile con la grazia e con la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato nella società libera (Sez.1, n. 33018 del 29/03/2012, COGNOME, Rv.253430). La questione di costituzionalità proposta è stata, del resto, già affrontata anche dalla Corte costituzionale (Corte cost., n. 168 del 27 aprile 1994) che ha respinto i temi prospettati nel presente procedimento. Richiamando la costante posizione assunta sul tema della coerenza dell’ergastolo con la finalità rieducativa della pena, prescritta dall’art. 27, comma 3, Cost., la Consulta ha ricordato che “avuto riguardo al momento dinamico dell’applicazione della pena, il precetto costituzionale appare comunque soddisfatto dal legislatore che ha da tempo esteso all’ergastolano non solo l’istituto della liberazione condizionale.., ma anche altre misure premiali che anticipano il reinserirnento come effetto del suo sicuro ravvedimento da comprovarsi da parte del giudice.. Tutti gli anzidetti correttivi finiscono con l’incidere sulla natura stessa dell’ergastolo che non è più quella concepita alle sue origini dal codice penale del 1930”. Ha concluso che i correttivi apportati dal legislatore hanno “progressivamente finito per togliere ogni significato al carattere della perpetuità” della pena (sentenze n. 264 del 1974; n. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
306 del 1993; n. 282 del 1989; n. 107 del 1980; n. 179 del 1973 e n. 12 del 1966);
Rilevato, altresì, che a conclusioni difformi non può pervenirsi nemmeno a ragione dell’intervento della sentenza del 13 giugno 2019, emessa dalla CEDU nel caso Viola contro Italia. Invero, la Corte Europea ha ricordato che il sistema convenzionale non consente che l’esecuzione di una pena avvenga senza operare il reinserimento sociale del condannato e senza consentirgli la possibilità di recuperare la libertà personale e ha considerato il c.d. ‘ergastolo ostativo’, previsto dalla legislazione italiana, contrario all’art. 3 CEDU, laddove comporta una presunzione assoluta di pericolosità sociale del detenuto che non abbia collaborato con la giustizia. In attuazione dei medesimi principi, la Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis Ord. pen. nella parte in cui non consente al detenuto condannato all’ergastolo ostativo di accedere al permesso premio se non qualora abbia collaborato con la giustizia o abbia ottenuto l’accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile. Anche la Consulta ha censurato la presunzione assoluta di pericolosità sociale, insita nella condanna per i più gravi reati, che ha ritenuto fondare una presunzione soltanto relativa superabile qualora siano acquisiti elementi positivi, in grado di dar conto della cessazione del vincolo di appartenenza alla criminalità organizzata, elementi che non possono consistere nel regolare comportamento carcerario o nella mera partecipazione al percorso rieducativo;
Considerato, infine, che il ricorso oppone la inumanità e la contrarietà alla dignità umana della perpetuità dell’ergastolo senza nemmeno curarsi di approfondire la posizione esecutiva del proponente, l’eventuale proposizione di istanze respinte e l’impossibilità di conseguire la liberazione condizionale. L’assunto difensivo è dunque aspecifico, giuridicamente assertivo e privo di convincenti argomentazioni;
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
NOME · ciso, in GLYPHINDIRIZZO ma il 9 marzo 2023.