Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45542 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45542 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAPUA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di assise di appello di Napoli ha riformato la condanna resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 30 settembre 2020, tra gli altri, nei confronti di NOME COGNOME, ritenendo assorbita la circostanza aggravante dei motivi abietti e futili in quella mafiosa, nonché concedendo all’imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti comparabili, con rideterminazione della pena irrogata in quella di anni nove di reclusione, in relazione al concorso nel reato di omicidio pluriaggravato di NOME COGNOME.
Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso l’imputato, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, denunciando due vizi.
2.1.Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai criteri di commisurazione della pena irrogata ex art. 133 cod. pen.
Si contesta che la misura della penai non è pari al minimo edittale nonostante la riconosciuta minore intensità del dolo.
La stessa Corte di assise di appello ha, infatti, rimarcato che l’imputato non aveva partecipato alla fase ideativa dell’omicidio e ai pregressi spostamenti per trovare la vittima, essendo stato reclutato per partecipare al delitto solo all’ultimo momento, da parte dell’esecutore materiale, per assenza di colui che doveva partecipare, cioè di NOME COGNOME suo fratello.
Si tratta, quindi, di partecipazione che non è avvenuta nella fase della programmazione dell’omicidio e che avrebbe dovuto indurre la Corte ad una quantificazione più benevola.
Questi, peraltro, ha avuto un comportamento collaborativo tanto che gli ‘è stata riconosciuta la circostanza attenuante speciale di cui all’art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen. sebbene la tardività della collaborazione abbia indotto la Corte a discostarsi dal minimo edittale.
Il giudice di merito, secondo il COGNOME ricorrente, avrebbe trascurato nell’applicazione dei criteri di cui all’art 133 cod. pen., la condotta processuale dell’imputato, con particolare riferimento alle dichiarazioni confessorie rese anche se tardive.
Sotto tale profilo la motivazione si appalesa carente perché non spiega la ragione per la quale la tardività della collaborazione non avrebbe potuto condurre, comunque, ad applicazione di una pena nel minimo edittale.
2.2.Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.
Pur riconoscendo la concessione delle circostanze attenuanti generiche accogliendo, sul punto, la richiesta difensiva, la Corte di assise di appello non ha concesso il beneficio in misura prevalente.
Si tratta di una motivazione laconica e contraddittoria perché, da una parte, si esprime sottolineando una minore intensità del dolo omicidiario, dall’altra finisce per concedere le circostanze attenuanti in misura equivalente per il ruolo cruciale rivestito nell’esecuzione del mandato.
Si tratta di soggetto che interviene nell’agguato solo per assenza di un altro dei soggetti coinvolti e solo appena prima di attuare il programma criminoso. Di qui l’impossibilità di attribuire a COGNOME un ruolo cruciale nell’esecuzione dell’omicidio.
L’imputato, peraltro, ha reso confessione e si è allontanato dall’ambiente criminale di riferimento, vista anche la sua condizione di collaboratore, tutti elementi indicati dal ricorrente come essenziali ai fini del calcolo della pena.
Questa, pertanto, sarebbe stata irrogata senza’ una quantificazione che risponda a canoni legislativi e costituzionali.
Invero, il ricorrente osserva che la motivazione relativa alla concessione delle circostanze attenuanti non è censurabile in Cassazione solo se questa fonda su argomenti non contraddittori e, inoltre, detta motivazione non può esimersi dall’esplicitare, anche sommariamente, le plausibili ragioni a sostegno della richiesta dell’imputato di concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima espressione, così dando conto del potere discrezionale attribuito.
Si richiama giurisprudenza di legittimità sul punto anche con riferimento alla finalità rieducativa della pena che si perseclue nell’utilizzo del beneficio e in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche.
3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, NOME COGNOME, ha chiesto con requisitoria scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1.11 primo motivo è manifestamente infondato.
La Corte territoriale, accogliendo parzialmente l’appello proposto nell’interesse di COGNOME, ha proceduto a rideterminare la misura della pena in
quella di anni nove di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche reputate equivalenti alle circostanze aggravanti suscettibili di bilanciamento, e, a tal fine, ha ritenuto che la pena fosse, in considerazione della gravità dei fatti e della decisione dell’imputato di divenire collaboratore confessando il delitto soltanto a distanza di decenni, adeguata e congrua.
Tale motivazione appare ineccepibile in quanto in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato in aderenza ai principi fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., quello relativo alla commisurazione della pena, purché sostenuto da ragionamento coerente e non arbitrario (cfr. pag. 21 e ss.).
La Corte territoriale, infatti, con un ragionamento che non risulta frutto di mero arbitrio né illogico, ha fondato il giudizio circa l’entità della pena irrogata sulla misura della stessa, derivata all’esito della concessione delle circostanze attenuanti, su un ragionamento sufficientemente articolato in quanto opera, nel complesso della motivazione svolta (cfr. pag. 12 e ss.), espresso richiamo alle modalità del fatto, al ruolo assunto da COGNOME:s nella fase esecutiva dell’agguato, alla collaborazione tardiva, perché assicurata solo a distanza di molti anni dall’accaduto.
Del resto, il dovere del giudice di dare ragione del corretto esercizio del potere discrezionale, in tema di determinazione della pena, è preteso in maniera cogente nei casi nei quali lo stesso si discosti apprezzabilmente del minimo edittale (tra le altre, Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Rv. 2.41189; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Rv. 255825).
Risulta insindacabile, invece, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, COGNOME, Rv. 258356; Sez. 2, n. 28852 del 8/05/2013, COGNOME, Ry.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197).
In ogni caso, non va trascurato l’indirizzo di questa Corte secondo il quale anche il richiamo alla gravità del fatto soddisfa lo standard declinato dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep.2014, Waychey, Rv. 258410; conf. n. 9120 del 1998 Rv. 211582), trattandosi di un dato polivalente, incidente sui diversi aspetti della valutazione del complessivo trattamento sanzionatorio
1.2.11 secondo motivo è inammissibile.
Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 co pen., sono, infatti, censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico. Né va taciuta l’esistenza del costante orientamento di questa Corte, secondo cui ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione
‘eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l’obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un’analitica esposizione dei criteri di valutazione (Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016, N., Rv. 266148 – 01: Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, COGNOME, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep. 2011, Falaschi, Rv. 249549).
Orbene, la motivazione della Corte territoriale sì colloca a pieno titolo nel menzionato alveo giurisprudenziale, in quanto il rigetto della concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, si fonda proprio sui parametri di cui all’art. 133 cod. pen., adeguatamente vagliati dal giudice d merito.
La Corte di assise di appello, con ragionamento tutt’altro che contraddittorio, ha considerato il comportamento dell’imputato che ha partecipato all’esecuzione materiale dell’agguato provvedendo di persona a condurre il killer sul luogo dell’avvistamento così permettendo l’esecuzione del delitto (cfr. pag. 14 e ss. della sentenza).
Dunque, non arbitraria né manifestamente illogica è la motivazione nella parte in cui assegna al ricorrente un ruolo “cruciale” nell’omicidio di COGNOME, posto che questi, pur essendo stato reclutato rispetto alla fase della programmazione e dell’attuazione del proposito criminoso, soltanto in quella esecutiva, con il suo apporto decisivo ha consentito al killer di raggiungere la vittima nel luogo in cui era stata avvistata e, soprattutto, di eseguire il mandato di morte perché, per ragioni contingenti, colui che era stato preposto a questo compito (suo fratello NOME) non si era reso disponibile.
3.Segue all’inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 ottobre 2023
Il Presidente estensore