Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39373 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39373 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MONCALVO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
La Corte d’appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la responsabilità di NOME COGNOME per la fattispecie di cui all’art. 189, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Avverso la sentenza di secondo grado l’imputata, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deduce il vizio cumulativo di motivazione in merito alla commisurazione giudiziale della pena, con particolare riferimento alla pena base di un anno di reclusione.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Circa il trattamento sanzionatorio, difatti, va ribadito che la valutazione dei vari elementi ai fini della commisurazione giudiziale della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato, come nella specie, nel rispetto dei parametri valutativi di cui all’art. 133 c.p., è censurabile i cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragguaglio illogico (ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Tanga, in motivazione; Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015, COGNOME, in motivazione, e più di recente, anche Sez. 7, n. 17284 del 27/02/2024, COGNOME, in motivazione, e Sez. 7, n. 47589 del 09/11/2022, COGNOME, cit., in motivazione). Quanto innanzi è da escludersi nella specie, avendo la Corte territoriale, in considerazione delle deduzioni dell’appellante, ridotto la pena base di un anno di reclusione, dunque determinata in termini sensibilmente inferiori alla media edittale, per le ritenute circostanze attenuanti generiche, così ritenendo congruo il trattamento sanzionatorio in considerazione della gravità del reato desunta ex art. 133 cod. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
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