Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39367 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39367 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
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avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di COGNOME, per fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di otto mesi di reclusione ed euro 1.600,00 di multa (partendo dalla pena base di un anno di reclusione ed euro 2.400,00 di multa, ridotta di un terzo per le circostanze attenuanti generiche).
Avverso la sentenza l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deduce la mancanza o l’insufficienza della motivazione circa la commisurazione giudiziale della pena (non determinata nel minimo edittale), irr quanto concretizzatasi in poche righe.
Il ricorso è inammissibile, anche al netto del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla commisurazione giudiziale della pena, essendo la Corte territoriale lungi dall’omettere sul punto la motivazione e diffondendosi in essa a pag. 3 (per l’inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, COGNOME, in motivazione, tra le più recenti; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01).
Va ribadito che la valutazione dei vari elementi ai fini della commisurazione giudiziale della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato, come nella specie, nel rispetto dei parametri valutativi di cui all’art. 133 c.p., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragguaglio illogico (ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, COGNOME, in motivazione; Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015, COGNOME, in motivazione, e più di recente, anche Sez. 7, n. 17284 del 27/02/2024, COGNOME, in motivazione, e Sez. 7, n. 47589 del 09/11/2022, COGNOME, cit., in motivazione). Quanto innanzi è da escludersi nella specie, avendo la Corte territoriale ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio, in considerazione della gravità del reato (ancorché già riqualificato in primo grado ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) desunta, ex art. 133, commi 1 e 2, cod. pen., dalla quantità di stupefacente, pari a 29,7 g di marijuana e 66,6 g di hashish, alle dosi ricavabili, pari a 430, nelle quali in parte lo stupefacente era già suddiviso, oltre che dalla capacità a delinquere del reo, gravato da plurime condanne anche per fattispecie in materia di stupefacenti; circostanze che, peraltro, si sono poste anche a fondamento del rigetto della richiesta di sostituzione della pena ex art. 56 I. 24 novembre 1981, n. 689.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.