Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7222 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7222 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 13/02/1976
avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
La Corte d’appello di Palermo, con la pronuncia di cui in epigrafe, pur riducendo il trattamento sanzionatorio, ha confermato la responsabilità di NOME COGNOME aver esercitato senza autorizzazione l’attività di parcheggiatore, contravvenzione prevista dall’art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – cod. strada – punita con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e con l’ammenda da 2.000,00 euro a 7.000,00 euro.
Avverso la sentenza l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con il quale deduce violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione in ordine alla commisurazione giudiziale della pena. La Corte territoriale, nel ridurre la pena inflitta dal giudice di primo grado all’esit giudizio abbreviato, avrebbe condannato l’imputato alla pena di quattro mesi di arresto ed euro 2.500,00 di ammenda, partendo dalla pena di otto mesi d’arresto e 5.000,00 euro di ammenda e dimezzandola per il rito, ma errando nel motivare solo in forza della condotta del prevenuto e dei suoi precedenti penali.
Il ricorso è inammissibile, costituendo la censura un «non motivo» perché, al di là della formulazione della rubrica, non deduce l’assenza di motivazione o vizi motivazionali ovvero violazioni di legge o altre censure contemplate nell’art. ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., sostanziandosi nella mera supposta erroneità della motivazione per aver invece il giudice di merito applicato, come lo stesso ricorrente evidenzia, i criteri di cui all’art. 133 co pen. ai fini della commisurazione giudiziale della pena (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione si vedano, ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01, e, tra le più recenti, Sez. 30040 del 23/05/2024, COGNOME e Sez. 4. Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, COGNOME; si vedano altresì: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione; nonché, per lo specifico riferimento alla qualificazione in termini di «non motivo» della censura non rispettosa del detto contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, Sez. 4, n. 30620 del 13/06/2024, T., e Sez. 4, n. 27761 del 04/051/2023, Titone).
A quanto innanzi, di per sé fondante l’inammissibilità del ricorso, deve altresì aggiungersi la mancata considerazione da parte del ricorrente della ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (per l’inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, COGNOME, in motivazione, tra le più recenti; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01). Invero, la Corte territoriale, nell’accogliere l’appello della difesa sul punto, con motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto coerente e non manifestamente illogica, ha commisurato la pena, peraltro quella detentiva notevolmente al di sotto della media edittale e quella pecuniaria di poco superiore, in considerazione delle modalità della condotta (art. 133, comma primo, cod. pen) e della personalità del reo (art. 133, comma secondo, cod. pe .). Si è trattato, come valorizzato dai giudici di meriro, di condotta tenuta non solo in zona ampiamente trafficata ma anche in giorno di particolare intensità di traffico, atteso lo svolgimento di u evento sportivo. Quanto alla personalità del reo, si è fatto perno sulla condotta di vita anteatta di soggetto pluripregiudicato per gravi delitti. Sul punto deve infine
ribadirsi che la valutazione dei vari elementi ai fini della commisurazione giudiziale della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, effettuato, come nella specie, nel rispetto dei parametri valutativi di cui all’a 133 c.p., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragguaglio illogico (ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Tanga; Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015, COGNOME, e più di recente, anche Sez. 7, n. 17284 del 27/02/2024, Meli, e Sez. 7, n. 47589 del 09/11/2022, COGNOME). Quanto innanzi, come detto, è da escludersi nella specie, avendo la Corte territoriale ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio, in considerazione della gravità del reato, desunta, ex art. 133, commi primo e secondo, cod. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilit emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 gennaio 2025 Il CTlier#esnsore GLYPH
Il presidente