Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42829 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42829 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
QB
OSSERVA
Rilevato che NOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari c ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui all 624, 625 7 cod. pen.;
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si prospettano carenz motivazionali nell’esercizio della discrezionalità legata all’art. 133 cod. pen., in commisurazione della pena, è generico per indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescrit dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Il Presidente Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere estensore