Commisurazione della pena: i limiti del sindacato di legittimità
La commisurazione della pena rappresenta uno dei momenti più complessi del giudizio penale, poiché richiede al magistrato di bilanciare la gravità del fatto con la personalità del reo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza della precisione tecnica quando si contesta il calcolo della sanzione in sede di legittimità.
Il caso oggetto di esame
Un imputato, condannato nei gradi di merito per i reati di furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento, ha proposto ricorso lamentando un’errata applicazione dei criteri di determinazione della sanzione. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero motivato a sufficienza l’esercizio del potere discrezionale previsto dal codice penale.
La commisurazione della pena e il dovere di specificità
Il fulcro della decisione risiede nel concetto di specificità dei motivi di ricorso. La Cassazione ha evidenziato come non sia sufficiente invocare genericamente una carenza motivazionale. Per superare il vaglio di ammissibilità, il ricorrente deve indicare con precisione quali elementi di fatto o di diritto siano stati trascurati o mal interpretati dal giudice di merito.
Analisi della decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno rilevato che la sentenza della Corte d’Appello era esente da vizi logici. La dosimetria sanzionatoria era stata ampiamente giustificata attraverso l’analisi dei parametri normativi. Al contrario, il ricorso appariva indeterminato, limitandosi a una critica astratta senza fornire basi concrete per un nuovo sindacato.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sulla violazione delle norme procedurali che regolano la forma del ricorso. In particolare, è stato richiamato l’obbligo di indicare i punti della decisione impugnata e le prove di cui si deduce l’omessa o errata valutazione. Nel caso di specie, il motivo relativo alla commisurazione della pena è stato ritenuto generico poiché non consentiva alla Corte di individuare i reali rilievi mossi alla sentenza di secondo grado. La motivazione del giudice d’appello è stata considerata logicamente coerente con i fatti accertati, rendendo il ricorso manifestamente infondato oltre che generico.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia conferma che la contestazione sulla commisurazione della pena non può risolversi in una mera richiesta di riduzione della sanzione, ma deve fondarsi su una critica puntuale e documentata del percorso logico-giuridico seguito dai giudici di merito. L’inammissibilità protegge il sistema giudiziario da impugnazioni meramente dilatorie o prive di reale fondamento tecnico.
Cosa si intende per genericità del ricorso in Cassazione?
Si verifica quando i motivi di impugnazione non indicano in modo preciso e determinato le critiche alla sentenza, impedendo alla Corte di comprendere l’errore contestato.
Quali criteri usa il giudice per stabilire l’entità della sanzione?
Il giudice deve attenersi all’articolo 133 del codice penale, valutando la gravità del reato, l’intensità del dolo, il grado della colpa e la capacità a delinquere del colpevole.
Cosa accade se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente perde la possibilità di una riforma della sentenza e viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42804 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42804 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a VICENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia c ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine ai reati di cui a 624, 625 nn. 2 e 7. e di cui all’art. 493 ter cod. pen.;
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si prospettano caren motivazionali nell’esercizio della discrezionalità legata ai parametri dell’art. 133 cod. pen. di commisurazione della pena, è generico per indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescr dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base dell censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi esercitare il proprio sindacato; il motivo è anche manifestamente infondato poiché la Co d’Appello ha ben argomentato sulle censure proposte in merito alla dosimetria sanzionatoria;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente