Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40236 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40236 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SANTA NOME CAPUA VETERE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
Procedimento a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4 aprile 2024 la Corte di Appello di Napoli conf Tmava la condanna di COGNOME NOME alla pena di anni due di reclusione per il GLYPH itto di cui all’art. 75, comma 2, d. Igs. 159/2011 pronunciata dal Tribunale di Sa ita Maria Capua Vetere in data 14 settembre 2023.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso l’imputato, tramite il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo di doglian; a.
Lamenta il difensore violazione di legge e difetto di motivazioni: ai sensi dell’art. 606 co.1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. in quanto l’impugnato provvedimento non avrebbe motivato la scelta san:ionatoria di discostarsi dal minimo edittale di anni uno di reclusione, essendo!: la pena attestata in anni due di reclusione.
Disposta la trattazione scritta del ricorso il AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME concludeva per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.2 Secondo un consolidato orientamento di questa giurisprli lenza di legittimità – che si intende qui riprendere e ribadire – solo l’irrogazioi e di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica moti!, azione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall’art. 133 cod. pen., ilutati apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preveniva della pena (v., ad es., Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019′ Rv. 276932 – 01).
Per contro, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto dE la media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da )arte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenzi nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016′ Rv. 267949 – 01).
In motivazione è stato esplicitato il concetto in ragione del quale, d: un lato, l’irrogazione di una pena in misura intermedia tra minimo e massimo irr plica per ciò stesso un corretto uso del potere discrezionale del giudice, :osicché, escludendo ogni abuso, non abbisogna di specifica motivazione e, dall’: ‘ti -o, che se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza impugnata riguardata nel suo complesso argomentativo e non necessariamente n , : Ila parte destinata alla mera quantificazione della pena la sentenza, non pu ) essere censurata per difetto di motivazione in ordine i criteri adottati per la
commisurazione della pena, non potendosi radicare alcun vizio motivi:zionale in proposito quando il buon uso del potere discrezione del giudice desume oggettivamente dal testo della sentenza impugnata.
Circa le modalità di calcolo del medio edittale, questa Corte ha statuito che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel aso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve esser: calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo eclittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22, 02/2019, Rv. 276288 – 01).
Nel caso in esame non solo la pena inflitta è inferiore al medio ed ttale, che sarebbe, secondo quanto detto, di anni tre di reclusione, circostanza che. esclude di per sé qualsiasi obbligo motivazionale aggiuntivo, ma in agg unta nel provvedimento impugnato è stata data motivazione della scelta dosimetr ca, frutto anche della mancata concessione delle attenuanti generiche, come arti piamente argomentato e del riconoscimento della recidiva qualificata, come a trettanto ampiamente argomentato.
Pertanto, è evidente che il giudice di secondo grado ha fatto buon o del suo potere discrezionale, come desumibile dall’intero impianto motivazior ale della decisione.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile e il i icorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di eur D tremila in favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarm:nto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca ;sa delle ammende.
Così deciso il 24 settembre 2024
Il Consigliere estensore