Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39388 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39388 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERJ O
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha n confermato la condanna di NOME COGNOME e NOME COGNOME, per fattispecie di cui all’artt. 110 e 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, avente a oggetto cocaina, alle pene (già ridotte per il rito), rispettivamente, di dieci mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, e di un anno e due mesi di reclusione ed euro 1.400,00 di multa (così determinate, con esclusione, per entrambi, della sussistenza delle circostanze attenuanti generiche e con l’aumento per l’accertata recidiva specifica e reiterata circa la posizione di NOME COGNOME).
Avverso la sentenza gli imputati, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorso deducendo, ciascuno, un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). NOME COGNOME denuncia il vizio cumulativo di motivazione circa la commisurazione giudiziale della pena e NOME COGNOME censura la violazione dell’art. 62-bis cod. pen. oltre al vizio cumulativo di motivazione per la ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, avendo, a dire dei ricorrenti, la Corte territoriale non supportato la decisione da un adeguato percorso motivazionale.
I ricorsi, comunque meramente reiterativi di censure d’appello già adeguatamente vagliate, sono inammissibili, anche al netto del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla commisurazione giudiziale della pena, essendo la Corte territoriale lungi dall’omettere sul punto la motivazione ovvero dal non considerare le dedotte circostanze inerenti la condotta e diffondendosi in essa a pag. 5 e s., circa la posizione di NOME COGNOME, e a pag. 7 e s., in merito alla posizione di NOME COGNOME (per l’inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, COGNOME, in motivazione, tra le più recenti; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01).
Va ribadito che la valutazione dei vari elementi ai fini della commisurazione giudiziale della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato, come nella specie, nel rispetto dei parametri valutativi di cui all’art. 133 c.p., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragguaglio illogico (ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, COGNOME, in motivazione; Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015, COGNOME, in motivazione, e più di recente, anche Sez. 7, n. 17284 del 27/02/2024, COGNOME, in motivazione, e Sez. 7, n. 47589 del 09/11/2022, Patruno, cit., in motivazione). Quanto innanzi è da escludersi nella specie, avendo la Corte territoriale ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio, determinato muovendo da una pena base inferiore alla media edittale ed escludendo GLYPH la GLYPH sussistenza delle circostanze attenuati GLYPH generiche, GLYPH in considerazione della gravità del reato (già riqualificato in primo grado ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) desunta, ex art. 133, commi 1 e 2, cod. pen., dalle concrete modalità della condotta di cessione della cocaina agli acquirenti tenuta da soggetti non evidenzianti segni di resipiscenza e, quanto alla posizione di NOME COGNOME, in considerazione della condotta di vita anteatta di soggetto gravato da precedenti specifici.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei correnti al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila ciascuno
in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. fl
Così deciso il 17 settembre 2024
Consiglieye esfensofe