Commisurazione della pena: la Cassazione fissa i paletti per l’impugnazione
L’ordinanza n. 40041 del 2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti entro cui è possibile contestare la commisurazione della pena decisa dal giudice. La pronuncia sottolinea come tale valutazione rientri nella discrezionalità del giudice di merito e non possa essere oggetto di una nuova valutazione in sede di legittimità, a meno che non emergano vizi palesi di illogicità o arbitrarietà. Questo principio è fondamentale per comprendere le reali possibilità di successo di un ricorso basato sulla presunta eccessività della sanzione.
I fatti del processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un uomo condannato in via definitiva per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato non contestava la sua colpevolezza, bensì la quantificazione della pena inflitta, ritenendola sproporzionata. In particolare, lamentava una violazione di legge e vizi di motivazione da parte della Corte d’Appello, che aveva confermato la decisione del tribunale di primo grado.
L’appello si concentrava esclusivamente sulla richiesta di una riduzione della pena, sostenendo che i giudici di merito non avessero adeguatamente ponderato tutti gli elementi a sua disposizione per applicare una sanzione più mite.
La decisione della Corte sulla commisurazione della pena
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno ribadito un orientamento consolidato: la valutazione sulla congruità della pena è di competenza esclusiva del giudice di merito. Il giudizio di Cassazione non può trasformarsi in una terza istanza di merito dove rinegoziare la sanzione.
La Corte ha stabilito che una censura sulla commisurazione della pena è ammissibile solo se la motivazione del giudice inferiore è talmente carente, contraddittoria o manifestamente illogica da rasentare l’arbitrio. Non è sufficiente che l’imputato proponga una diversa e, a suo dire, più equa valutazione degli elementi considerati.
Le motivazioni della decisione
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni giuridiche alla base della sua decisione. Il fulcro del ragionamento risiede nella natura del giudizio di legittimità. La Cassazione ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che hanno esaminato le prove e conosciuto direttamente il caso.
I giudici hanno chiarito che l’obbligo di motivazione sulla quantificazione della pena è adempiuto anche con espressioni sintetiche come “pena congrua” o “pena equa”, specialmente quando la sanzione si colloca in una fascia medio-bassa rispetto ai limiti edittali previsti dalla norma. Un obbligo di motivazione più analitico e dettagliato sorge solo quando la pena inflitta è di gran lunga superiore alla media edittale.
Nel caso specifico, la pena era “ben al di sotto del medio edittale”. Inoltre, la Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato una circostanza aggravante: l’imputato era evaso per commettere un altro reato. Questo elemento, a prescindere dall’esito di quel secondo procedimento, è stato ritenuto sufficiente a giustificare la decisione dei giudici di merito, rendendo la loro motivazione immune da qualsiasi censura.
Conclusioni: implicazioni pratiche
L’ordinanza in esame conferma che la strategia difensiva di impugnare una sentenza unicamente per ottenere uno “sconto” di pena in Cassazione ha scarsissime probabilità di successo. Per poter sperare in un accoglimento, non basta ritenere la pena ingiusta; è necessario dimostrare un vero e proprio errore logico o giuridico nel percorso argomentativo seguito dal giudice che l’ha determinata. In assenza di una palese arbitrarietà, la discrezionalità del giudice di merito sulla commisurazione della pena rimane insindacabile. La decisione comporta, per il ricorrente, non solo la conferma della condanna ma anche il pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa da un giudice?
Sì, ma solo a condizioni molto specifiche. Il ricorso è inammissibile se si limita a chiedere una nuova valutazione sulla congruità della pena. È ammissibile solo se si dimostra che la decisione del giudice è frutto di mero arbitrio, di un ragionamento palesemente illogico o se è supportata da una motivazione insufficiente.
Il giudice deve sempre spiegare dettagliatamente perché ha scelto una certa pena?
No. Secondo la Corte, una spiegazione dettagliata è richiesta solo quando la pena inflitta è di gran lunga superiore alla misura media prevista dalla legge per quel reato. Per pene inferiori o vicine alla media, possono essere sufficienti espressioni sintetiche come “pena congrua” o “pena equa”, purché ancorate a elementi concreti come la gravità del fatto.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, stabilita dal giudice, a favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, tale somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40041 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40041 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 385, cod. pen..
Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in punto di commisurazione della pena.
2. Il ricorso è inammissibile.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. E’ perciò inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione: il cui onere può ritenersi adeguatamente assolto con espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (tra le tantissime: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv, 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142). Nello specifico, pertanto, trattandosi di pena ben al di sotto del medio edittale ed avendo la Corte d’appello evidenziato che l’imputato è evaso per commettere un ulteriore reato (poco importa se successivamente estinto per remissione di querela), la motivazione si sottrae a qualsiasi censura.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 30 settembre 2024.