Commisurazione della pena: la Cassazione fissa i paletti per l’impugnazione
La commisurazione della pena rappresenta uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice è chiamato a tradurre in una sanzione concreta la valutazione sulla gravità di un reato e sulla personalità del suo autore. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i limiti entro cui la decisione del giudice di merito può essere contestata in sede di legittimità. Il caso analizzato riguarda un ricorso avverso una condanna per bancarotta fraudolenta, ritenuto inammissibile per la genericità dei motivi addotti.
Il Caso: Ricorso contro la Pena per Bancarotta Fraudolenta
Un imputato, condannato in primo e secondo grado per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e preferenziale, decideva di ricorrere in Cassazione. I motivi del suo ricorso si concentravano esclusivamente sulla presunta eccessività della pena inflitta e sull’aumento calcolato per la continuazione tra i diversi episodi delittuosi. Sostanzialmente, l’imputato lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio da parte della Corte d’Appello.
La Decisione della Cassazione e la corretta Commisurazione della Pena
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, bollandolo come ‘aspecifico’. Secondo gli Ermellini, l’imputato non aveva colto il nucleo centrale della decisione della Corte d’Appello. Quest’ultima, infatti, aveva già preso in esame le richieste di riduzione della pena, concedendo le circostanze attenuanti generiche e ritenendole addirittura prevalenti sulle aggravanti contestate.
La Valutazione delle Circostanze Attenuanti e Aggravanti
Il punto cruciale della decisione risiede nel bilanciamento tra circostanze. La Corte d’Appello, riconoscendo la prevalenza delle attenuanti generiche, aveva di fatto ‘eliso’, cioè annullato, l’aumento di pena per la continuazione fallimentare di cui il ricorrente continuava a lamentarsi. La doglianza, quindi, era priva di fondamento, poiché criticava un aumento di pena che, in concreto, non era stato applicato grazie proprio a una valutazione favorevole all’imputato.
Il Principio di Discrezionalità del Giudice di Merito
La Cassazione ribadisce un principio consolidato: la graduazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato seguendo i criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono di considerare la gravità del danno, l’intensità del dolo e i precedenti penali del reo. Nel caso di specie, la pena base, fissata a tre anni e sei mesi (poco sopra il minimo edittale di tre anni), era stata ampiamente e congruamente giustificata sulla base di due elementi chiave: la ‘non trascurabile entità delle somme distratte’ e i ‘precedenti dell’imputato’.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda sulla manifesta infondatezza e genericità del ricorso. L’imputato non si è confrontato con la reale argomentazione della sentenza impugnata, ma si è limitato a riproporre doglianze già superate dalla decisione stessa. La Corte sottolinea che, una volta che il giudice di merito ha fornito una giustificazione logica e adeguata per la pena inflitta, basata su elementi concreti e pertinenti, non è possibile contestare tale valutazione in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o contraddittoria. Poiché la Corte d’Appello aveva correttamente assolto al suo onere argomentativo, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma che il sindacato della Corte di Cassazione sulla commisurazione della pena è limitato al controllo della legalità e della logicità della motivazione. Non è possibile ottenere una ‘rivalutazione nel merito’ della pena se il giudice dei gradi precedenti ha esercitato la sua discrezionalità in modo corretto e giustificato. Per un ricorso efficace, è necessario individuare vizi specifici nel ragionamento del giudice e non limitarsi a una generica lamentela sull’entità della sanzione, soprattutto quando questa è frutto di un bilanciamento di circostanze che ha già operato a favore del condannato.
Quando un ricorso sulla commisurazione della pena può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è aspecifico, ovvero non si confronta criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata e si limita a riproporre doglianze già valutate e respinte dal giudice di merito.
In che modo le circostanze attenuanti generiche possono influenzare l’aumento di pena per la continuazione?
Se le circostanze attenuanti generiche sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti (inclusa la continuazione), possono neutralizzare l’aumento di pena previsto per quest’ultima, portando di fatto alla sua non applicazione.
Quali elementi giustificano una pena base superiore al minimo legale secondo questa decisione?
La decisione conferma che una pena base superiore al minimo legale può essere adeguatamente giustificata da elementi concreti come l’entità non trascurabile del danno economico causato dal reato (le somme distratte) e i precedenti penali dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2769 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2769 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VISSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dei 17/02/2025 della CORTE D’APPELLO DI ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dai Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha parzialmente riformato quella dei Tribunale di Macerata quanto al trattamento sanzioNOMErio, confermando la responsabilità dell’imputato in ordine ai delitti di bancarotta fraudole distrattiva e preferenziale;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio d motivazione in ordine commisurazione della pena inflitta e all’aumento per continuazione – è aspecifico, in quanto non prende atto che la Corte di appello ha valutato le doglianze ch sollecitavano la riduzione della pena e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da intendersi prevalenti sulle contestate aggravanti. Tale prevalenza ha determiNOME l’elision dell’aumento per la continuazione fallimentare, della quale il ricorrente continua a dolersi quanto si tratta di una circostanza aggravante che nel caso concreto è stata ritenuta sub valente. Pertanto, il trattamento sanzioNOMErio fonda su una pena base di poco superiore al minimo (anni tre e mesi sei di reciusione . , rispetto a: minimo di anni tre) che trovano una congrua giustificazione nella entità non trascurabile deie somme distratte e nei precedenti dell’imputat sui punto non è consentita la dogiianza mossa in sede di legittimità ed è manifestamente infondato il motivo perché, secondo Vinairizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione
della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostan aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. N specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della s impugnata), con cui il ricorrente non si è confrontato. Infine, come anticipato, il Giudice di ap ha inoltre ritenuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aumento per continuazione fallimentare, cosicché la doglianza del ricorrente sul punto è quindi anch generica;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento deUe spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile fl ricorso e condanna ii ricorrente a; pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 novembre 2025