Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24880 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24880 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 26 giugno 2023 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Verona dell’Il novembre 2022, ha rideterminato la pena inflitta a NOME nella misura di anni due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa e a COGNOME NOME in anni uno di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, con un’unica doglianza del tutto coincidente e, pertanto, trattabile congiuntamente, inosservanza o erronea applicazione di legge con riferimento alla valutazione dei parametri relativi all’adeguata commisurazione della pena ex art. 133 cod. pen.
I ricorsi devono esseri dichiarati inammissibili, in quanto proposti con un comune motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio rileva, infatti, come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all’effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio.
Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen. irrogare – come disposto nel caso di specie – una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, COGNOME, Rv. 25835601; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197-01).
All’inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
ps2A.9.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 marzo 2024
Il Consigliere estensore