Commisurazione della Pena: I Limiti del Sindacato della Cassazione
La determinazione della giusta pena è uno dei compiti più delicati del giudice penale. La commisurazione della pena rappresenta l’esercizio di un potere discrezionale fondamentale, ma non illimitato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per chiarire i confini entro cui un condannato può contestare la quantità della sanzione inflitta e quali sono i limiti del sindacato di legittimità su tale valutazione.
Il Caso in Esame: Un Ricorso contro la Quantificazione della Pena
Il caso analizzato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Torino per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato ha presentato ricorso per cassazione non contestando la sua colpevolezza, ma lamentando esclusivamente una violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla commisurazione della pena applicata dai giudici di merito. In sostanza, il ricorrente riteneva la pena eccessiva e non adeguatamente giustificata.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile e Discrezionalità del Giudice
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza: la valutazione sulla congruità della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Pertanto, un ricorso in sede di legittimità che miri a ottenere una nuova e diversa valutazione sulla misura della sanzione è, per sua natura, inammissibile.
La Corte Suprema non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono rivalutare i fatti o l’adeguatezza della pena. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Di conseguenza, un ricorso sulla quantificazione della pena può essere accolto solo se la decisione del giudice di merito appare frutto di mero arbitrio, di un ragionamento palesemente illogico o se è del tutto priva di motivazione.
Le Motivazioni della Cassazione sulla Commisurazione della Pena
La Corte ha spiegato che l’onere di motivazione del giudice di merito può ritenersi adeguatamente assolto anche con l’uso di espressioni sintetiche come “pena congrua”, “pena equa” o con il semplice richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell’imputato. Questo è particolarmente vero quando la pena inflitta si colloca in prossimità del minimo edittale previsto dalla legge per quel reato.
Una motivazione specifica, dettagliata e approfondita è necessaria, invece, solo quando il giudice decide di irrogare una pena di gran lunga superiore alla misura media prevista dalla norma. Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva correttamente giustificato la sua decisione, evidenziando elementi concreti quali:
* La circostanza che l’imputato fosse stato colto in flagranza di reato.
* La disponibilità di beni di dubbia provenienza al momento del fatto.
* La presenza di vari e specifici precedenti penali a carico del soggetto.
Questi elementi, secondo la Cassazione, costituiscono una base motivazionale solida e sufficiente, che si sottrae a qualsiasi censura di illogicità o arbitrarietà.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in commento ribadisce un importante principio per chiunque intenda impugnare una sentenza di condanna. Contestare la commisurazione della pena in Cassazione è un’operazione estremamente difficile. Per avere successo, non è sufficiente sostenere che la pena sia “troppo alta”, ma è necessario dimostrare un vizio giuridico o logico grave nel ragionamento del giudice che l’ha determinata. In assenza di tali vizi, la valutazione del giudice di merito è insindacabile. La conseguenza dell’inammissibilità, come nel caso di specie, è non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa da un giudice?
Sì, ma solo in casi limitati. Il ricorso è inammissibile se si limita a chiedere una nuova valutazione sulla congruità della pena. Può essere accolto solo se la decisione del giudice di merito è frutto di un palese arbitrio, di un ragionamento illogico o se manca di una motivazione sufficiente.
Come deve essere motivata la commisurazione della pena da parte del giudice?
La motivazione può essere anche sintetica, usando espressioni come “pena congrua” o “pena equa”, soprattutto se la sanzione è vicina al minimo previsto dalla legge. Una spiegazione più dettagliata e specifica è richiesta solo quando la pena è di gran lunga superiore alla media edittale.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza, a meno che non si dimostri un’assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40042 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40042 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 385, cod. pen..
Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in punto di commisurazione della pena.
2. Il ricorso è inammissibile.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. E’ perciò inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione: il cui onere può ritenersi adeguatamente assolto con espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (tra le tantissime: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142). Nello specifico, pertanto, trattandosi di pena prossima al minimo edittale ed avendo la Corte d’appello evidenziato che l’imputato è stato colto in flagranza e nella disponibilità di beni di dubbia provenienza, ed altresì che vanta vari precedenti specifici, la motivazione si sottrae a qualsiasi censura.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro ammende. tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE sa delle
Così deciso, il 30 settembre 2024.