Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4574 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4574 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata a Torino il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/03/2025 della Corte di appello di Bologna dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza della violazione di legge e del vizio di motivazione perchØ illogica (e non manifestamente illogica) e contraddittoria in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentando, in particolare, l’omessa considerazione di elementi favorevoli all’imputata ai fini della determinazione dell’aumento di pena ex art. 81 cod. pen., non Ł consentito dalla legge in sede di legittimità ed Ł, altresì, manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da manifesta illogicità (si vedano pagg. 2-3 della sentenza impugnata, ove si sottolinea come l’aumento irrogato a titolo di continuazione risulti adeguato alla luce della spiccata capacità a delinquere della ricorrente, gravata da ben sei precedenti penali anche specifici, e come gli elementi positivamente valorizzabili in suo favore siano già stati valutati ai fini della concessione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62bis e 62 n. 4 cod. pen.), considerato che, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la commisurazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., sicchØ nel giudizio di cassazione Ł comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, COGNOME, Rv. 255825; da ultimo, Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, COGNOME, non mass.);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
Ord. n. sez. 1358/2026
CC – 27/01/2026
R.G.N. 29976NUMERO_DOCUMENTO
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME