Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39389 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39389 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di NOME COGNOME, per fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di un anno e otto mesi di reclusione ed euro 2.000,00 di multa (già ridotta per le ritenute circostanze attenuanti generiche). È stato proposto ricorso per l’imputato fondato su un motivo. Si deducono la violazione di legge (segnatamente l’art. 133 cod. pen.) e il vizio cumulativo di motivazione in merito alla commisurazione giudiziale della pena in quanto determinata, partendo da una pena base sensibilmente superiore al minimo edittale, senza una compiuta valutazione delle concrete modalità della condotta, già riqualificata in primo grado in termini di fatto di «lieve entità» in ragione de suo concreto atteggiarsi.
Il ricorso è inammissibile, anche al netto del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla commisurazione giudiziale della pena, essendo la Corte territoriale lungi dall’omettere sul punto la motivazione ovvero dal non considerare le dedotte circostanze inerenti la condotta e diffondendosi in essa a pag. 3 e s. (per l’inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, cit., tra le più recenti; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 244584 – 01).
Va ribadito che la valutazione dei vari elementi ai fini della commisurazione giudiziale della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato, come nella specie, nel rispetto dei parametri valutativi di cui all’art. 133 c.p., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragguaglio illogico (ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, COGNOME, in motivazione; Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015, COGNOME, in motivazione, e più di recente, anche Sez. 7, n. 17284 del 27/02/2024, COGNOME, in motivazione, e Sez. 7, n. 47589 del 09/11/2022, COGNOME, cit., in motivazione). Quanto innanzi è da escludersi nella specie, avendo la Corte territoriale ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio, ancorché determinato muovendo da una pena base superiore alla media edittale, in considerazione della gravità del reato (già riqualificato in primo grado ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) desunta, ex art. 133, commi 1 e 2, cod. pen., dal dato quanti-qualitativo dello stupefacente, idoneo al confezionamento di 473 dosi di eroina e 77 dosi di cocaina, oltre che dalla capacità a delinquere dell’imputato desunta dall’aver commesso il reato violando la misura cautelare del divieto di dimora, applicatagli per fattispecie in materia di stupefacenti, oltre che dall’intervenuta condanna per fatti specifici.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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