Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20951 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20951 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NOME il 26/11/1958
avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME nel senso dell’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Bari, con la sentenza di cui in epigrafe, ha rideterminato in un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 4.000,00 di multa la pena inflitta a NOME COGNOME per fattispecie di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo Q). Ciò all’esito del giudizio conseguente all’accoglimento (da parte della Corte d’appello di Lecce) dell’istanza di revisione della precedente sentenza d’appello e conseguente revoca della condanna per il concorrente reato di partecipazione ad associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A). Trattasi in particolare di reato, quello di cui al capo Q, originariamente ritenuto in continuazione con la partecipazione al sodalizio ascritta al capo A e per il quale era stata irrogata la pena di un mese di reclusione, quale aumento per la continuazione con la fattispecie associativa, all’esito del medesimo processo di merito, celebrato con le forme del giudizio abbreviato, escludente l’aggravante prevista dall’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 e riconoscente la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche.
È stato proposto ricorso nell’interesse dell’imputato fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
Si deduce la violazione di legge per aver la Corte territoriale rideterminato in un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 4.000,00 di multa la pena per il reato ascritto al capo A senza esplicitazione del sotteso iter logico-giuridico. La Corte territoriale si sarebbe limitata a dare atto del fatto processuale conducente alla revoca della condanna per il capo A e alla determinazione dell’originario trattamento sanzionatorio, per poi ritenere conforme ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. la detta pena. L’omessa indicazione della riduzione per le circostanze attenuanti generiche, poi, in considerazione della pena finale applicata anche in considerazione del rito scelto, renderebbe impossibile nella specie apprezzare la ritenuta pena base rispetto ei valori edittali.
La Procura generale ha concluso nei termini di cui in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
Deve ribadirsi che la valutazione dei vari elementi ai fini della commisurazione giudiziale della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all’art. 13 c.p., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragguaglio illogico (ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Tanga; Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015, Luparello, e più di recente, anche Sez. 7, n. 17284 del 27/02/2024, Meli).
Orbene, nella specie, il giudice di merito si è limitato alla so determinazione (rectius: alla mera indicazione) della pena (un anno e quattr
mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa) non emergendo dall’intero apparato motivazionale della sentenza il sotteso iter logico-giuridico, in mancanza peraltro
di indicazioni a ciò utili ricavabili dalla (prima) sentenza di primo grado e dalla sentenza d’appello (poi in parte revocata quanto alla sola partecipazione al
sodalizio).
Ne consegue l’assoluta impossibilità di condurre il detto giudizio in merito alla logicità del ragguaglio e all’insussistenza del mero arbitrio nella
commisurazione giudiziale del trattamento sanzionatorio, anche in termini di effettiva operata riduzione tanto per le attenuanti generiche quanto per il rito.
Ciò in considerazione dei limiti edittali previsti per la fattispecie in oggetto, della già ritenuta sussistenza delle circostanze attenuanti generiche – con esclusione
dell’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 – e del rito adottato (il giudizio abbreviato).
4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra Sezione della corte
d’appello di Bari per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte d’appello di Bari.
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