Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29725 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29725 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
In nome del Popolo Italiano
Data Udienza: 13/06/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Con ordinanza in data 25/03/2025, la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto in favore di NOME COGNOME la continuazione tra i reati oggetto della sentenza della Corte di appello di Palermo in data 22/10/2021, irrevocabile dal 18/01/2023, e della sentenza della Corte di appello di Palermo in data 04/07/2022, irrevocabile il 24/10/2023, rideterminando la pena complessiva in anni quattordici e mesi dieci di reclusione ed euro 50.000,00 di multa.
Ha ritenuto reato piø grave quello di cui al capo 1) della sentenza della Corte di appello di Palermo in data 04/07/2022, irrevocabile il 24/10/2023, in ragione della pena detentiva inflitta e della fattispecie aggravata di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/90, pari ad anni dieci e mesi sei di reclusione ed euro 55.000,00 di multa, aumentata ex art. 81 cod. pen. sino ad anni dodici e mesi sei di reclusione ed euro 60.000,00 di multa per gli ulteriori reati giudicati con quella stessa sentenza, e infine ridotta la pena per il rito ad anni otto e mesi quattro di reclusione ed euro 40.000,00 di multa.
Su questa era stato applicato l’aumento ex art. 81 cod. pen. per il reato di cui al capo 15) della sentenza della Corte di appello di Palermo in data 22/10/2021, irrevocabile dal 18/01/2023, in misura ritenuta congrua (per la recidiva ritenuta e la grave offensività della condotta) di anni cinque e mesi nove di reclusione ed euro 13.000,00 di multa, mantenendo gli altri aumenti già operati nella stessa predetta sentenza per gli altri capi 13), 14), 23) e 24), pari ad anni quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa e giungendo così alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 10.000,00 di multa.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME lamentando motivazione apparente o in subordine contraddittorietà, illogicità manifesta della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all’aumento operato per il capo 15) della sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 22/10/2021, irrevocabile dal 18/01/2023.
Tale aumento, pari ad anni cinque e mesi nove di reclusione, Ł prossimo alla pena
– Relatore –
Sent. n. sez. 2097/2025
CC – 13/06/2025
base comminata nel giudizio di merito (anni sei di reclusione) e corrisponde al sestuplo di ciascuno degli altri aumenti applicati ai reati satellite.
L’aumento deve pertanto considerarsi sproporzionato e le caratteristiche della condotta non giustificano la sproporzione.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha concluso con memoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Oggetto della doglianza Ł la motivazione della commisurazione della pena finale risultante dal riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle due sentenze già sopra indicate.
In particolare si lamenta che, in relazione all’aumento operato per il capo 15) della sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 22/10/2021, irrevocabile dal 18/01/2023, la sua commisurazione in anni cinque e mesi nove di reclusione, inferiore di soli tre mesi alla pena base comminata nel giudizio di merito e corrispondente al sestuplo di ciascuno degli altri aumenti applicati ai reati satellite, sarebbe del tutto sproporzionata.
Il ricorrente ritiene che in tal modo si vanifichi l’istituto del reato continuato.
Tuttavia con la censura si formulano considerazioni che non si confrontano con la concreta portata argomentativa della motivazione, nella quale il giudice evidenzia che l’imputato era gravato anche dal riconoscimento a suo carico della recidiva reiterata e che la sua condotta era di particolare gravità per le modalità seguite (un trasporto di stupefacente dalla Calabria a Palermo) e per la quantità di sostanza di cui aveva avuto disponibilità (due chili di cocaina, pari a 12.203 dosi medie singole).
A fronte di tale valutazione in fatto, agganciata a dati specifici e non contestati e del tutto lineare sul piano logico, il risultato aritmetico del calcolo della pena, comunque inferiore alla somma algebrica di quelle inflitte con le sentenze di merito, appare corrispondente all’esplicitata esigenza di determinare per il reato satellite una pena di misura proporzionata alla gravità della seconda condotta e alla personalità del reo.
Come ha già affermato la Cassazione, «la discrezionalità del giudice dell’esecuzione incontra un limite solo con riferimento alla valutazione effettuata in sede di cognizione, rispetto alla quale si Ł formato il giudicato in favore del condannato» (Sez.1, n. 28135 del 28/05/2021, Rv. 281678-01).
Ne consegue che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 07/06/2000 anche della condanna al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 13/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME