Commisurazione della pena: quando la motivazione del giudice è insindacabile?
La determinazione della giusta pena è uno dei compiti più delicati del giudice. L’attività di commisurazione della pena deve bilanciare la gravità del reato con la personalità del condannato, seguendo i criteri dettati dall’articolo 133 del codice penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione su come questo processo viene valutato in sede di legittimità, specialmente quando vengono concesse le attenuanti generiche.
I fatti del caso
Un soggetto veniva condannato in Corte d’Appello a un anno e otto mesi di reclusione e 1.800 euro di multa per reati legati al possesso illegale di armi e ricettazione. L’imputato, pur avendo ottenuto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, decideva di ricorrere in Cassazione, lamentando che la pena fosse stata commisurata in modo eccessivo e che la riduzione applicata fosse inferiore a un terzo.
Le sue doglianze si concentravano sulla presunta inadeguatezza della motivazione del giudice di merito nel quantificare la sanzione.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione precedente. Secondo gli Ermellini, il giudice di merito ha correttamente adempiuto al suo obbligo di motivazione, indicando in modo chiaro e logico gli elementi che hanno guidato la sua decisione.
La Corte ha ribadito un principio consolidato: non è necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che indichi i fattori ritenuti decisivi per la commisurazione della pena nel suo complesso.
Le motivazioni della Corte sulla commisurazione della pena
Il cuore della decisione risiede nell’analisi degli elementi valorizzati dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ritenuto la motivazione del tutto adeguata perché fondata su dati fattuali specifici e non contestati. In particolare, sono stati considerati:
1. L’obiettiva gravità del fatto: non si trattava di un’arma qualsiasi, ma di un’arma completa, funzionante, con un colpo in canna e il cane armato. Questa condizione evidenziava un’altissima pericolosità concreta.
2. I precedenti penali dell’imputato: la presenza di precedenti è un fattore negativo che incide direttamente sulla valutazione della personalità del reo e sulla commisurazione della pena.
3. Il comportamento successivo al reato: l’imputato aveva inizialmente nascosto l’arma, indicando agli operanti dove si trovasse solo dopo una prima perquisizione infruttuosa. Questo comportamento è stato valutato negativamente.
Questi elementi, secondo la Corte, illustrano ampiamente il maggiore disvalore penale della condotta e giustificano pienamente sia l’entità della pena base sia la decisione di applicare una riduzione per le attenuanti generiche inferiore al massimo di un terzo. La ponderazione degli elementi di mitigazione è stata, quindi, correttamente ancorata a fatti specifici, rendendo la doglianza sul punto del tutto generica e infondata.
Conclusioni: Implicazioni pratiche
Questa ordinanza conferma che la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena è molto ampia. Se la motivazione è logica, coerente e ancorata agli elementi concreti del caso, come previsto dall’art. 133 c.p., il giudizio della Corte di Cassazione si limiterà a un controllo di legittimità, senza poter entrare nel merito della quantificazione. La concessione delle attenuanti generiche non comporta un automatico diritto alla massima riduzione possibile; il giudice deve bilanciare tutti i fattori in gioco, e la sua valutazione, se ben argomentata, è difficilmente censurabile.
Quando si considera adempiuto l’obbligo di motivazione sulla commisurazione della pena?
L’obbligo si ritiene adempiuto quando il giudice indica nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti per la quantificazione della sanzione, nell’ambito dell’applicazione dei criteri generali previsti dall’art. 133 del codice penale.
La concessione delle attenuanti generiche obbliga il giudice a ridurre la pena nella misura massima di un terzo?
No, la riduzione può essere anche inferiore a un terzo. Il giudice ha il potere discrezionale di determinare l’entità della riduzione in base a una valutazione complessiva di tutti gli elementi del caso, sia quelli a favore che quelli a sfavore dell’imputato.
Quali elementi possono giustificare una pena severa nonostante le attenuanti generiche?
Elementi come l’oggettiva gravità del fatto (ad esempio, la pericolosità di un’arma carica e pronta all’uso), i precedenti penali dell’imputato e il suo comportamento successivo al reato possono giustificare una pena più aspra e una riduzione contenuta, anche in presenza di attenuanti generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39584 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39584 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
EsamiNOME il ricorso proposto avverso la sentenza del 03/04/2025, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di NOME COGNOME alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 1.800,00 di mult per i reati di cui agli artt. 10 e 14 I.n. 110/75 e 648 cod. pen.
Ritenuto, quanto alle doglianze sulla commisurazione della pena e sulla riduzione inferiore ad un terzo della stessa in relazione alle concesse circosta attenuanti generiche, che «deve ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione de giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorch siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determin nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui 133 cod. pen.» (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258410 – 01; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211582 – 01); i giudici di merit hanno sottolineato l’obiettiva gravità del fatto (la pericolosità dell’arma comp in tutte le sue componenti, con colpo in canna e cane armato), i precedenti pena dell’imputato, negativamente valutabili, il suo comportamento successivo al reato (ha indirizzato gli operanti nel luogo dove si trovava l’arma non rinvenu immediatamente dopo la prima perquisizione); il maggiore disvalore penale della condotta è, pertanto, ampiamente illustrata e agganciata a dati fattuali contestati dal ricorso e la ponderazione degli elementi di mitigazione è st agganciata ad elementi fattuali specifici;
che del tutto generica risulta conseguentemente la connessa doglianza riguardo la necessità di un’ulteriore riduzione della sanzione;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 20 novembre 2025
Il Consigliere estensore
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