Commisurazione della Pena: I Limiti del Sindacato della Cassazione
La determinazione della giusta punizione è uno dei compiti più delicati del giudice penale. Ma fino a che punto la sua decisione può essere contestata? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini della commisurazione della pena, ribadendo un principio consolidato: la valutazione del giudice di merito è ampiamente discrezionale e può essere messa in discussione solo in casi eccezionali. Questo articolo analizza la pronuncia, spiegando perché un ricorso basato unicamente sul disaccordo con la quantificazione della sanzione è destinato a fallire.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna per Lesioni al Ricorso
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza del Giudice di Pace, che aveva dichiarato un imputato colpevole del reato di lesioni personali, previsto dall’articolo 582 del codice penale. Ritenendo la pena inflitta eccessiva, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando la violazione dell’articolo 133 del codice penale. In sostanza, il ricorrente contestava il modo in cui il primo giudice aveva esercitato il suo potere di quantificare la pena, ritenendolo non conforme ai criteri di legge.
La Decisione della Cassazione: Il Principio della Discrezionalità del Giudice di Merito
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento: la graduazione della pena, inclusa la valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Quest’ultimo è l’unico a poter apprezzare direttamente gli elementi del processo e a ponderarli per arrivare a una pena equa e proporzionata.
Le Motivazioni della Scelta del Giudice nella commisurazione della pena
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella distinzione tra un controllo di legittimità e una nuova valutazione del merito. La Corte non può sostituire il proprio giudizio a quello del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Il suo compito è verificare che la decisione sia logicamente motivata e non viziata da errori di diritto.
L’Onere Argomentativo del Giudice
Secondo la Corte, il giudice di merito aveva correttamente adempiuto al suo onere di motivazione. Nella sentenza di primo grado, infatti, erano stati indicati gli elementi ritenuti decisivi per la determinazione della sanzione. La motivazione, seppur sintetica, era stata ritenuta congrua e sufficiente a giustificare la scelta compiuta, rendendo l’appello manifestamente infondato.
I Riferimenti Normativi: Gli Articoli 132 e 133 del Codice Penale
La discrezionalità del giudice non è arbitraria, ma guidata dai criteri enunciati negli articoli 132 e 133 del codice penale. Questi articoli impongono al giudice di tenere conto della gravità del reato (valutando la natura, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell’azione) e della capacità a delinquere del colpevole (considerando i motivi, il carattere, i precedenti e la condotta di vita).
Le Conclusioni: Quando un Ricorso sulla Pena è Inammissibile?
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: non è sufficiente essere in disaccordo con la pena inflitta per ottenere una sua riforma in Cassazione. Un ricorso sulla commisurazione della pena ha possibilità di successo solo se si dimostra che la motivazione del giudice è inesistente, palesemente illogica o contraddittoria. Al contrario, quando il giudice ha fornito una giustificazione adeguata, basata sui criteri di legge e sugli elementi emersi nel processo, la sua valutazione è insindacabile. La conseguenza per il ricorrente, in questi casi, è la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice?
No, se la critica riguarda esclusivamente la valutazione del giudice sul quantum della pena. La determinazione della sanzione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso è ammissibile solo se la motivazione è assente, contraddittoria o manifestamente illogica, non per un semplice disaccordo.
Cosa significa che un ricorso sulla commisurazione della pena è ‘manifestamente infondato’?
Significa che le ragioni dell’impugnazione sono così chiaramente prive di fondamento giuridico che la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile senza nemmeno esaminarlo nel dettaglio. Questo accade, come nel caso di specie, quando si contesta la discrezionalità del giudice senza evidenziare vizi logici o giuridici nella sua motivazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Come stabilito dall’ordinanza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione palesemente infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47063 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47063 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PORTOFERRAIO il 27/10/1998
avverso la sentenza del 12/06/2024 del GIUDICE COGNOME di PORTOFERRAIO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Portoferraio, che ha dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui all’ art. 582 cod. pen.
Considerato che il primo ed unico motivo con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge con riferimento all’art. 133 cod. pen. in punto di commisurazione della pena è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cocl. pen.; nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 novembre 2024 Il consigliere estensore COGNOME> Il Presidente