Commisurazione della Pena: Quando la Valutazione del Giudice è Insindacabile
La commisurazione della pena rappresenta uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice traduce la responsabilità penale in una sanzione concreta. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare i limiti entro cui questa valutazione può essere contestata. Il caso riguarda un ricorso avverso una condanna per reati legati agli stupefacenti, in cui l’imputato lamentava un’eccessiva severità della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
I Fatti del Caso: Dal Ricorso in Appello alla Cassazione
Un soggetto, condannato dalla Corte di Appello di Catania per il reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 (fatto di lieve entità), ha proposto ricorso per cassazione. L’imputato contestava la sentenza di secondo grado sotto due profili principali: la misura della sanzione applicata e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato le sue scelte punitive.
La Valutazione sulla Commisurazione della Pena
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso, ha ribadito un principio consolidato: le decisioni del giudice di merito riguardo al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in sede di legittimità, a condizione che siano supportate da una motivazione priva di vizi logici o giuridici. Questo significa che la Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato le prove e conosciuto direttamente il caso, ma può solo verificare la correttezza del ragionamento seguito.
Le Motivazioni della Sentenza Impugnata
Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello pienamente adeguata. I giudici di secondo grado avevano fondato la loro decisione sulla personalità negativa dell’imputato, evidenziata da un precedente specifico per un reato della stessa natura commesso dopo una condanna del 2012, oltre che da altri reati come resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. La pena base era stata fissata in nove mesi di reclusione e 1200 euro di multa, una misura vicina al minimo edittale, e successivamente ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, arrivando a sei mesi e 800 euro di multa. Secondo la Cassazione, tale percorso argomentativo era immune da censure.
Le Conclusioni della Suprema Corte
Di fronte a una motivazione congrua e logicamente strutturata, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La conseguenza di tale declaratoria, in assenza di prove che l’inammissibilità sia avvenuta senza colpa del ricorrente, è duplice. In primo luogo, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, in applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale e richiamando la sentenza n. 186/2000 della Corte Costituzionale, è stato condannato al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea come un ricorso basato su motivi non consentiti dalla legge non solo sia destinato al fallimento, ma comporti anche significative conseguenze economiche per il proponente.
È possibile contestare in Cassazione la misura della pena decisa dal giudice?
No, le determinazioni del giudice di merito sulla commisurazione della pena sono insindacabili in Cassazione se sono sorrette da una motivazione esente da vizi logico-giuridici.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per determinare la pena in questo caso specifico?
La Corte d’Appello ha considerato la personalità negativa dell’imputato, un precedente penale specifico, la pendenza per altri reati come resistenza e lesioni, e le concrete modalità di realizzazione del fatto.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, equitativamente fissata dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17747 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17747 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la q Corte di appello di Catania lo ha condanNOME per il reato di cui all’art. 73, comma 309/1990. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e viz motivazione in ordine alla commisurazione della pena, e alla mancata concessione d circostanze attenuanti generiche.
Considerato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al tratta sanzioNOMErio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’a ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla negativa p dell’imputato, gravato da un precedente specifico oltre che a reati di resistenza a ufficiale e lesioni alla pendenza specifica per un fatto dello stesso specie c successivamente alla precedente condanna del 2012. In ordine alla determinazione della p qualificati i fatti dal giudice di primo cure ai sensi del comma quinto dell’art. 73 d.P.R in relazione alle concrete modalità di realizzazione del fatto, la Corte territoriale ha ri la pena base nella misura pari a nove mesi di reclusione e di euro 1200 di multa, e dun misura prossima al minimo edittale, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbrevi misura di mesi sei di reclusione e di euro 800 di multa.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e ri che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla decl dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’oner spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa d ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente