Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29837 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29837 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME ( CUI CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, 337, 582 e 585, cod. pen..
Il ricorso denuncia violazione di legge in tema di commisurazione della pena, poiché superiore al minimo edittale.
2. Il ricorso è inammissibile.
La doglianza si risolve in una semplice manifestazione di dissenso.
Inoltre, la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133, cod. pen., potendo essere censurata nel giudizio di cassazione soltanto laddove sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico o immotivato. Il relativo obbligo può dunque ritenersi adeguatamente assolto con espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (tra le tantissime: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142).
Nello specifico, invece, la pena è solo di poco superiore al minimo e la sentenza motiva adeguatamente (pluralità delle persone offese, intensità del dolo, presenza di plurimi, specifici e recenti precedenti).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 28 giugno 2024.