Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38093 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38093 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME BOLLATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624-bis, comma 1, 625, comma 1, n. 2 cod. pen., perche, in concorso con altra persona, si impossessava dei una vettura Lancia Y e dei documenti ivi esistenti dopo essersi introdotto all’interno di un box pertinente ad un edificio destiNOME a privata dimora, con l’aggravante di aver agito con violenza sulle cose consistita nel danneggiare la serratura della saracinesca dell’autorimessa. Fatto commesso in data 1/7/2014
Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in punto di commisurazione della pena, contraddittorietà e mancanza di motivazione in tema di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche.
Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata e non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
In particolare, quanto alla determinazione della pena, la Corte di appello ha ridotto la pena inflitta all’imputato in primo grado ad anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 400,00 di multa, individuando la pena base in anni 2 di reclusione ed euro 600,00 di multa, dopo avere mantenuto fermo il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche sull’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen..
Detta pena – ritenuta “equa” dalla Corte di merito alla stregua della giustificazione offerta in sentenza – rientra nei limiti della cornice edittale prevista per il reato di cui all’art. 624-bis cod. pen. secondo la previsione della norma vigente all’epoca del fatto (reclusione da 1 a 6 anni e multa da euro 309 a 1032), prima dell’inasprimento sanzioNOMErio apportato dalla legge 203/17.
L’onere motivazionale deve ritenersi soddisfatto, essendo la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, riservato al prudente apprezzamento del giudice, che, nel caso in esame, ha fatto puntuale riferimento all’entità del fatto ed alla negativa personalità dell’imputato, gravato da plurimi precedenti per reati contro il patrimonio (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243:«La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, ” pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale»; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013 Rv. 256197:«La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.»).
Le doglianze riguardanti la concessione delle attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con la ritenuta aggravante sono parimenti destituite di fondamento; invero, il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena ed anche quella che evidenzi l’assenza di positivi elementi di valutazione (ex multis Sez. 3, n. 26908 del
22/04/2004, COGNOME, Rv. 229298; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore i’
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