Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9921 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9921 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/03/2025
TERZA SEZIONE PENALE
– Presidente –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna nel procedimento a carico di: RAGIONE_SOCIALE con sede in Faenza, INDIRIZZO; avverso l’ordinanza del 24/10/2024 del Tribunale di Ravenna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. udito l’avvocato NOME COGNOME difensore di fiducia di RAGIONE_SOCIALE che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 24 ottobre 2024, il Tribunale di Ravenna ha accolto l’appello cautelare proposto da RAGIONE_SOCIALE annullando l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Ravenna del 06/08/2024, con la quale era stata applicata la misura cautelare del commissariamento giudiziale nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per le seguenti violazioni amministrative:
–in relazione alla violazione di cui all’art. 24 d.lgs. n. 231 del 2001, in relazione agli artt. 81 cpv. e 640-bis cod. pen., reati commessi nell’interesse o comunque a vantaggio della società RAGIONE_SOCIALE dal presidente e dal vice-presidente del Consiglio di amministrazione, nonchØ dal rappresentante delegato dall’impresa, in concorso anche con altri soggetti esterni, ed attuati mediante artifizi e raggiri tesi ad ingannare il personale preposto alla corresponsione di contributi pubblici (G.S.E.), sulle effettive condizioni di ammissibilità ed erogazione del predetto finanziamento pubblico, così conseguendo un ingiusto profitto consistito nel riconoscimento e nella corresponsione di un incentivo statale economico derivante dall’attribuzione di un coefficiente rivalutativo non spettante per la parte di materiale legnoso non rientrante nelle condizioni di ammissibilità, pari complessivamente ad euro 6.833.909,83, con correlativo danno per lo Stato ovvero per il Gestore dei Servizi Energetici RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
–in relazione alla violazione di cui agli artt. 24-ter, comma 2, e 25-quinquiesdecies, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2001, in relazione all’art. 416 cod. pen., reato commesso nell’interesse o comunque a vantaggio della società RAGIONE_SOCIALE dal presidente e dal vice-presidente del Consiglio di amministrazione, nonchØ dal rappresentante delegato dall’impresa, anche in concorso con altri soggetti, e consistito nell’essersi associati allo scopo di commettere una serie indeterminata di reati, tra i quali quelli aventi ad oggetto truffe aggravate, violazioni tributarie, falsi ideologici per induzione, attraverso l’istituzione di un vincolo associativo continuativo, consentendo alla RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE, anche mediante l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per gli anni d’imposta 2017, 2018, 2019, 2020, di percepire i contributi illeciti, erogati dal G.S.E., sull’energia prodotta da biomassa non avente i requisiti di tracciabilità normativamente previsti (‘filiera corta’).
Avverso l’indicata ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna propone ricorso per cassazione, sollevando due doglianze.
Deduce, innanzitutto, che il Tribunale cautelare ha adottato una decisione caratterizzata da parzialità, avendo valutato le sole allegazioni difensive ed essendosi privato dell’apporto conoscitivo fondamentale del commissario giudiziale che, nel breve tempo avuto a disposizione, avendo provveduto alla valutazione dei modelli organizzativi generali in vigore prima e dopo i fatti, avrebbe potuto offrire un punto di vista tecnico insostituibile rispetto alla loro efficacia, soprattutto con riferimento ai modelli organizzativi generali del 2023 e del 2024, in ordine ai quali il Tribunale ha formulato un giudizio di idoneità privo di giustificazione e necessariamente lacunoso.
Deduce, in secondo luogo, il Procuratore ricorrente che collegare la cessazione dell’attualità del pericolo di recidiva alla caducazione della convenzione con il G.SRAGIONE_SOCIALE. significava pretermettere l’analisi del capo di imputazione formulato a carico della RAGIONE_SOCIALE, nei cui confronti era stata contestata non solo la violazione amministrativa relativa al reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, ma anche la violazione amministrativa relativa al delitto di associazione a delinquere dedita alla commissione di ulteriori reati, quali quelli relativi alla emissione di fatture false ed avente ad oggetto un programma di per sØ da ritenersi indeterminato e non, quindi, perimetrabile nella commissione del delitto di cui all’art. 640-bis cod. pen.
E’ pervenuta memoria dell’avv. NOME COGNOME difensore di fiducia di RAGIONE_SOCIALE, con la quale, dopo aver premesso che il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per violazione di legge, lamenta innanzitutto come il ricorso stesso sia finalizzato ad una rivalutazione dell’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale cautelare. Deduce, in secondo luogo, in ordine alla mancata audizione del commissario giudiziale, come tale soggetto non sia parte del procedimento in appello, trattandosi di figura insediata con l’ordinanza applicativa della misura cautelare, sicchŁ la sua audizione nel corso del giudizio di appello, oltre che non necessaria, sarebbe contra jus. Deduce, inoltre, la difesa che il modello organizzativo generale avallato dal G.I.P. nella ordinanza applicativa non era piø attuale anche al momento della domanda cautelare del pubblico ministero, atteso che il nuovo modello organizzativo era stato elaborato oltre due anni dopo la presunta commissione dell’ultimo reato fine. Deduce, ancora, la difesa che già il G.I.P. aveva ritenuto non ricorrente il delitto di associazione per delinquere, in quanto la condotta illecita era destinata ad esaurirsi con lo sfruttamento del meccanismo di incentivazione dei contributi, senza essere emersa una pericolosità diversa ed ulteriore, essendosi trattato di una condotta esclusivamente legata all’ottenimento del maggior incentivo, per cui risultava valida ed esaustiva la motivazione del Tribunale nella parte in cui aveva evidenziato che la caducazione della convenzione con il G.RAGIONE_SOCIALE. rendeva impossibile reiterare analoghe condotte illecite. Deduce, infine, la difesa che, già al tempo dell’ordinanza impositiva, erano stati integralmente sostituiti tutti i soggetti apicali, con
la nomina di un amministratore unico che aveva posto in essere azioni in discontinuità con la precedente gestione e che aveva poi proseguito nel lavoro di una sempre migliore strutturazione del modello di organizzazione dei compiti e delle responsabilità di dirigenti e dipendenti dell’azienda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, quanto ai limiti del sindacato di legittimità, in tema di misure cautelari applicate nei confronti degli enti, l’art. 52 d.lgs. n. 231 del 2001, dopo aver richiamato al comma 1-bis quale unico mezzo di impugnazione cautelare l’appello e aver richiamato, a tal fine, le disposizioni di cui all’art. 322-bis, commi 1-bis e 2, cod. proc. pen., dispone, al comma 2, che le parti possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge e richiama l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 325 cod. proc. pen.
E la giurisprudenza di questa Corte ha ormai piø volte ribadito che il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., Ł ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 11998 del 21/12/2021, dep. 2022, RAGIONE_SOCIALE s.p.a.)
Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, deve rilevarsi che le doglianze prospettate, da esaminare congiuntamente perchØ incentrate sulla questione della sussistenza delle esigenze cautelari, sono manifestamente infondate.
2.1 Innanzitutto, la doglianza relativa alla mancata audizione del commissario giudiziale, che non avrebbe consentito l’introduzione dell’apporto conoscitivo di quest’ultimo relativamente alla idoneità dei modelli organizzativi generali adottati dall’ente nel 2023 e nel 2024, non Ł coerente con la disciplina delineata dall’art. 322-bis cod. proc. pen., laddove il giudizio del Tribunale – che Ł privo di poteri istruttori, incompatibili con la speditezza del procedimento – deve limitarsi, ai fini della decisione, alla valutazione delle risultanze già acquisite nel procedimento principale di merito, senza alcuna facoltà o potere processuale autonomo di svolgere distinta attività istruttoria inerente alla fondatezza dell’accusa e/o all’accertamento dei fatti relativi all’imputazione oggetto del processo (Sez. 1, n. 23869 del 22/04/2016, COGNOME, Rv. 267993; Sez. 3, n. 21633 del 27/04/2011, COGNOME, Rv. 250016).
2.2 Quanto alla seconda doglianza, secondo la quale, nello sviluppo argomentativo del Tribunale cautelare, era stata pretermessa una parte del rimprovero contenuto nel capo di imputazione, ovverosia la contestazione relativa al reato associativo finalizzato alla commissione di ulteriori reati, tra cui l’emissione di false fatturazioni, il ricorrente trascura di considerare che la contestazione Ł stata ridisegnata dal G.I.P., che ha ritenuto – senza gravame sul punto – non ricorrente il delitto di associazione per delinquere, delineando una serie di condotte con una unica e assorbente finalità economica, perseguita con truffe nelle pubbliche erogazioni, correlativi falsi e violazioni della normativa fiscale, destinata ad esaurirsi con lo sfruttamento di quel meccanismo di incentivazione. Pertanto, la censura Ł connotata da aspecifica perchØ, nel denunciare l’erroneità dell’argomentazione secondo cui la caducazione della convenzione del G.S.E. non rende piø attuale il pericolo di recidiva, non si confronta con l’analisi della vicenda criminosa cui conclusivamente era approdato il G.I.P., laddove l’intero meccanismo fraudolento era proprio imperniato sulla
convenzione con il G.S.E. che consentiva l’erogazione dei contributi pubblici fondata su presupposti difformi dal reale per conseguire vantaggi economici indebiti.
Nel caso in esame, in ogni caso, il Tribunale cautelare ha adeguatamente illustrato le ragioni per le quali non era sussistente il pericolo che l’ente reiterasse la commissione delle violazioni contestate nei suoi confronti e poste a base della misura cautelare del commissariamento giudiziale, evidenziando come il contesto fattuale con riferimento al quale era stata richiesta ed emessa la misura cautelare non fosse piø attuale, non essendo stati valutati dal pubblico ministero richiedente e dal G.I.P. emittente la misura i nuovi modelli organizzativi generali elaborati dalla società, nØ i plurimi e convergenti elementi di discontinuità, nØ ancora la caducazione della convenzione con il RAGIONE_SOCIALE e il completo azzeramento dell’amministrazione della società.
Una motivazione, quindi, non solo ampiamente esistente, esauriente e comunque sicuramente tale da escluderne quella assenza o apparenza di esistenza che sola concreta il vizio di violazione di legge eccepibile in questa sede, ma anche chiaramente in linea con i principi affermati da questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 32626 del 23/06/2006, Duemila, Rv. 235634, secondo cui la sostituzione o l’estromissione degli amministratori coinvolti possono portare a escludere la sussistenza del “periculum”, purchŁ ciò rappresenti il sintomo del fatto che l’ente inizia a muoversi verso un diverso tipo di organizzazione, orientata nel senso della prevenzione dei reati).
In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto dal Procuratore delle Repubblica presso il Tribunale di Ravenna deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così Ł deciso, 05/03/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME