Commercio di Prodotti Falsi: Quando un Ricorso in Cassazione è Inutile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito principi fondamentali in materia di commercio di prodotti falsi e di ammissibilità dei ricorsi. Il caso analizzato offre spunti cruciali per comprendere non solo la gravità di questo reato, ma anche i requisiti necessari affinché un’impugnazione possa essere esaminata nel merito. La vicenda riguarda un individuo condannato per la vendita di sigarette contraffatte, il cui ricorso è stato respinto per la sua genericità e infondatezza.
I Fatti del Caso
I fatti alla base della decisione sono chiari e diffusi: una persona è stata sorpresa a vendere sigarette di contrabbando per strada. La condotta è stata inquadrata dalla Corte d’Appello di Napoli come reato previsto dall’articolo 474 del Codice Penale, che punisce chiunque introduce, detiene per la vendita o vende prodotti con marchi o segni distintivi contraffatti. La condanna, inoltre, teneva conto della recidiva, un’aggravante che testimonia la pregressa carriera criminale dell’imputato. Contro questa decisione, l’individuo ha proposto ricorso in Cassazione, sollevando dubbi sulla sussistenza del reato e sulla sua responsabilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle argomentazioni difensive, ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che il ricorso non possiede i requisiti minimi per essere giudicato. Di conseguenza, la condanna emessa dalla Corte d’Appello è diventata definitiva e l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Aspecificità e Infondatezza del Ricorso sul commercio prodotti falsi
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali della procedura penale.
1. Manifesta Infondatezza del Primo Motivo
Il primo motivo di ricorso, che contestava la sussistenza stessa del reato, è stato ritenuto ‘manifestamente infondato’. La Cassazione ha evidenziato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione chiara e completa, supportata da richiami normativi, spiegando perché la vendita di sigarette contraffatte integrasse il reato di cui all’art. 474 c.p. e perché la condotta fosse aggravata dalla recidiva. Contestare nuovamente questo punto senza nuovi e specifici argomenti giuridici si è rivelato inutile.
2. Aspecificità e Genericità del Secondo Motivo sul commercio prodotti falsi
Il secondo motivo, relativo alla responsabilità dell’imputato, è stato giudicato ‘inammissibile per aspecificità’. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a una generica riproposizione delle stesse difese già respinte nei gradi di merito. Deve, invece, individuare con precisione i vizi logico-giuridici della sentenza impugnata. In questo caso, la difesa non è riuscita a farlo, presentando argomentazioni ritenute ‘fuorvianti oltre che generiche’. La Corte ha inoltre ribadito che il reato presupposto alla ricettazione contestata, ovvero la contraffazione dei beni, è quello previsto dall’art. 473 c.p., rendendo le deduzioni del ricorrente ancora più deboli.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito importante. In primo luogo, conferma che il commercio di prodotti falsi è un reato perseguito con fermezza, anche quando si manifesta in forme apparentemente minori come la vendita ambulante. In secondo luogo, essa illustra un principio processuale cardine: un ricorso in Cassazione deve essere un atto tecnico, specifico e puntuale, non una semplice lamentela contro una decisione sgradita. Un ricorso generico e ripetitivo non solo non ha speranze di successo, ma comporta anche ulteriori costi per chi lo propone. La decisione rafforza quindi la necessità di un’analisi legale approfondita prima di adire la Suprema Corte, per evitare una declaratoria di inammissibilità che rende la condanna definitiva e più onerosa.
Qual è il reato commesso nel caso di specie?
La persona è stata condannata per il reato di commercio di prodotti con segni falsi, previsto dall’art. 474 del Codice Penale, per aver venduto per strada sigarette di contrabbando.
Perché il ricorso presentato alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati e aspecifici. La difesa non ha sollevato vizi logico-giuridici validi nella sentenza precedente, ma si è limitata a contestazioni generiche già esaminate e respinte.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12796 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12796 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso relativo alla sussistenza del reato è manifestamente infondato in ragione di quanto esplicitato dalla Corte a pag. 4 con opportuni richiami normativi e la precisazione che trattasi di condotta aggravata dalla recidiva;
ritenuto, quanto al secondo motivo, che la Corte ha offerto congrua motivazione immune da vizi logico-giuridici in ordine al profilo della responsabilità e che il ricorso si profila inammissibile per aspecificità;
ritenuto che il ricorrente vendeva le sigarette di contrabbando per strada, così integrando il reato di cui all’art. 474 cod.pen. secondo l’ineccepibile ricostruzione della Corte;
che il reato presupposto alla ricettazione contestata, secondo quanto precisato dalla Corte sulla contraffazione dei beni, è quello di cui all’art. 473 cod.pen. sicché quanto dedotto dal ricorrente è fuorviante oltre che generico;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
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