Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32268 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32268 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Ghariann (Libia) il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 12/02/2024 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 ottobre 2023, il Tribunale di Messina condannava NOME alla pena di anni due, mesi due, giorni venti di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui all’art. 337 cod. pen. (capo A), di cu all’art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 (capo B), di cui all’art. 256-bis d.lgs. n. 152/2006 (capo C), di cui all’art. 4 I. n. 110/1975 (capo D), di cui agli artt. n. 2, 582, 585 cod. pen. (capo E), disponendo confisca e distruzione del coltello, nonché confisca di quanto altro in sequestro.
Con sentenza del 12 febbraio 2024, la Corte di appello di Messina, in riforma parziale della pronuncia di primo grado, assolveva l’imputato dal reato di cui all’art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 ascritto al capo B della rubrica e confermava nel resto, rideterminando la pena in anni due e mesi due di reclusione.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, NOME COGNOME, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.
2.1 Con il primo motivo, la difesa lamenta violazione degli artt. 40 cod. pen., 256-bis d.lgs. n. 152/2006, 4 I. n. 110/1975 e 192 cod. proc. pen. in relazione all’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
2.1.1 In sintesi, il ricorrente deduce innanzitutto che la Corte di appello di Messina abbia offerto una motivazione illogica rispetto al primo motivo di appello con il quale l’appellante sosteneva l’insussistenza della contestazione sub B, rectius sub C, di cui all’art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, non essendo la combustione dei rifiuti ascrivibile a sua condotta. Evidenzia, al riguardo, che la pattuglia di militari si era posta al seguito della motoape condotta dal ricorrente, che, dalla pubblica via, si era portato fino al terreno ove erano stati rinvenuti rifiuti e che gli stessi agenti davano atto che la combustione fosse già in corso al momento dell’arrivo del ricorrente. Evidenzia, altresì, che nel corso della perquisizione personale e veicolare, cui era stato sottoposto il ricorrente, non erano stati rinvenuti fiammiferi, accendini, liquidi e/o altri strumenti idonei provocare una combustione. Pertanto, deduceva la illogicità della motivazione della sentenza nella parte in cui faceva discendere la responsabilità penale del ricorrente dal fatto che quest’ultimo era stato incaricato di manutenere il fondo, non essendovi alcun collegamento tra la manutenzione del fondo e l’incendio di rifiuti.
2.1.2 Deduce il ricorrente, in secondo luogo, con riferimento alla contestazione sub D, che il porto del coltello fosse legittimo, in ragione
dell’attività lavorativa di giardiniere svolta dal ricorrente e considerato che u coltello con le dimensioni descritte in atti fosse notoriamente utilizzato nella potatura di alberi e piante. L’attività lavorativa del ricorrente era sta confermata dal teste COGNOMECOGNOME COGNOME quale, nel corso dell’esame testimoniale, aveva dichiarato di conoscere il ricorrente per l’attività di giardiniere svolta e di ave per questo incaricato di pulire il fondo. Aggiungeva che non era dato conoscere le caratteristiche del coltello, quali punta e lama, non essendovene prova nel fascicolo fotografico e non potendosi dunque desumere se trattavasi di uno strumento di lavoro o di uno strumento atto ad offendere. Infine, evidenzia non aver mai la difesa dedotto che il coltello fosse un portachiavi, lamentando conseguentemente come la Corte di appello avesse motivato senza confrontarsi con le doglianze sollevate dall’appellante.
2.2 Con il secondo motivo, la difesa lamenta violazione dell’art. 240 cod. pen. e dell’art. 321 cod. proc. pen. in relazione all’art. 606, lett. b) ed e), c proc. pen.
Deduce il ricorrente in proposito che, a fronte dell’assoluzione dal reato di cui all’art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, la Corte di appello avrebbe dovuto disporre la restituzione del terreno e della motoape, ponendosi i due beni in rapporto causale con il solo reato di realizzazione di discarica abusiva. Diversamente, la Corte di appello non aveva provveduto sulla sorte dei beni in sequestro.
E’ pervenuta memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME COGNOME, con la quale si ribadisce la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., dal momento che la combustione era in corso al momento dell’arrivo del ricorrente e che quest’ultimo non era stato trovato in possesso neppure di un fiammifero; inoltre, la responsabilità del ricorrente era stata affermata sulla base della presunzione che costui, incaricato di pulire il terreno, lo avesse fatt mediante combustione. Infine, riguardo alla contestazione dell’art. 4 I. n. 110/1975, la Corte territoriale non aveva risposto alle doglianze mosse con l’atto di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Occorre premettere che non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per censurare l’omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili in quanto i limi
all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati dolendosi della inosservanza delle norme processuali, sia perché la deducibilità per cassazione è ammissibile solo per la violazione di norme processuali “stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza”, sia perché l puntuale indicazione di cui alla lettera e) ricollega a tale limite ogni viz motivazionale (Sez. U, n. 29541 del 23/10/2020, NOME, Rv. 280027 – 01).
Quanto al dedotto vizio di motivazione manifestamente illogica, esso ricorre nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono (Sez. 1, n. 9539 del 12/05/1999, Commisso, Rv. 215132).
Quest’ultima evenienza non è riscontrabile nel caso di specie, atteso che le censure dedotte si traducono in rilievi di natura prevalentemente fattuale, non scrutinabili in sede di legittimità.
Nel caso in esame ricorre un caso di cd. “doppia conforme”, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado poiché i giudici di secondo grado hanno esaminato le censure proposte dall’appellante – già esaminate e chiarite nella decisione di primo grado – adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, ENOME, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, NOME, Rv. 252615).
I giudici di merito, invero, con congrua motivazione, hanno accertato che il ricorrente, incaricato della pulitura del terreno, sia perché incolto e abbandonato da tempo, sia per i rifiuti ivi accatastati, aveva acquisito la piena disponibilità d terreno, detenendo le chiavi del lucchetto apposto sul cancello. I giudici hanno quindi precisato che, al momento dell’intervento degli operanti, la combustione era in corso e lungo l’area si apprezzava un forte odore acre e del fumo nero, concludendo che il ricorrente aveva deciso di effettuare la pulitura del terreno per il quale era stato incaricato mediante la combustione dei rifiuti, anche pericolosi, inseriti in una fossa scavata al fine di procedere alla loro combustione. A ragionare diversamente, aggiungono i giudici di primo grado, non si spiegherebbe come mai il ricorrente, incaricato della pulizia del luogo, non avesse rimosso il materiale ivi presente.
La Corte di merito ha, inoltre, puntualizzato come il ricorrente non avesse fornito agli operanti alcuna giustificazione sulle ragioni per le quali detenesse un coltello, limitandosi a riferire che si trattava di un portachiavi e non affermand che se ne serviva per la sua attività lavorativa
Alla stregua di quanto esposto e sulla base del perimetro che delimita il sindacato di legittimità, la Corte non ravvisa vizi di illogicità o di contraddittor nella motivazione della sentenza impugnata.
In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). In questa sede di legittimità, infatti, è preclusa una lettura alternativa o rivalutazione compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione li compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fin della decisione (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 10289 del 22/01/2014, COGNOME, Rv. 259336; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758).
Consegue la manifesta infondatezza delle censure mosse al ragionamento probatorio svolto dalla sentenza impugnata, che è esente da manifeste illogicità o da contraddizioni che ne inficino la tenuta logica.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché inedito e, comunque, perchè manifestamente infondato.
Lamenta il ricorrente come la Corte di appello, nell’emettere pronuncia liberatoria nei confronti del ricorrente in ordine al reato di cui all’art. 256, comm 3, d.lgs. n. 152/2006, non abbia disposto la restituzione del terreno e della motoape, ponendosi i due beni in rapporto causale con il solo reato di realizzazione di discarica abusiva per il quale il ricorrente era stato prosciolto.
Orbene, va osservato innanzitutto che il ricorrente non ha proposto alcun motivo di appello sul sequestro dei beni e sulla loro confisca, deducendo sul punto per la prima volta in sede di legittimità.
Il Collegio osserva, inoltre, che la sentenza di primo grado, oltre a disporre confisca e distruzione del coltello in sequestro, ha ordinato la confisca di quanto altro in sequestro ai sensi dell’art. 240 cod. pen., senza illustrare i motivi dell confisca.
Tanto premesso e ferma la novità del motivo dedotto, deve rilevarsi, quanto al terreno, che il ricorrente difetti di legittimazione, non potendo vantare alcun diritto alla restituzione, non essendo titolare del diritto di proprietà o di a diritto reale sul bene, ma semplice incaricato della sua pulitura (Sez. 3, n. 11618
del 13/03/2024, COGNOME; Sez. 5, n. 27050 del 30/04/2021, COGNOME, Rv. 281627 – 01), né essendo sufficiente ad instaurare quella relazione qualificata con la res, tale da attribuire il diritto alla restituzione, la mera utilizzazio libera, non occasionale e non temporanea del bene (Sez. U, n. 14484 del 19/01/2012, Sforza, Rv. 252030 – 01).
Quanto alla motoape, deve rilevarsi che anche qui il ricorrente non ha allegato al ricorso prova della sua legittimazione a chiedere la restituzione del mezzo ed ha anche asserito – non avendo la sentenza di primo grado illustrato i motivi della confisca – che la confisca fosse stata disposta in relazione al reato di cui all’art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, omettendo alcun confronto critico con la diversa ipotesi di misura di sicurezza patrimoniale disposta in relazione al reato di cui all’art. 256-bis d.lgs. n. 152/2006 per il quale il ricorrente ave riportato condanna; ipotesi quest’ultima del tutto logica e plausibile, proprio perché l’art. 256-bis, comma 5, d.lgs. n. 152/2006 prevede la confisca obbligatoria dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti oggetto del reato.
In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell’interesse di NOME deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto, inoltre, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/07/2024