Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 44031 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 44031 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MESSINA il 25/08/1969
avverso l’ordinanza del 04/04/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Messina Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica alla requisitoria scritta del PG, depositata dal difensore, Avv. COGNOME con cui si insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4 aprile 2024, il Tribunale del riesame di Messina rigettava l’istanza di riesame presentata nell’interesse di NOME COGNOME avverso il provvedimento del 28 febbraio 2024 con cui il GIP del medesimo Tribunale convalidava il sequestro disposto d’urgenza dalla polizia giudiziaria, ordinando il sequestro preventivo dell’area sita in Mili San Pietro c.da Rando, meglio descritta catastalmente in atti, e dell’autocarro Piaggio Porter tg. CODICE_FISCALE, di proprietà del medesimo istante, in relazione ai reati di cui agli artt. 256 e 256bis , D.lgs. n. 152 del 2006.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 256 e 256bis , d. lgs. n. 152 del 2006, 321 cod. proc.pen. e 131bis , cod. pen
In sintesi, sostiene il ricorrente, richiamando giurisprudenza di questa Corte (Cass. pen., sez. 3, n. 38753/2019), che, per quanto riguarda la contestazione di gestione e trasporto illecito di rifiuti, nei verbali di sequestro della polizia giudiziaria del 25 febbraio 2024 vi sarebbe stata una generica descrizione di tali rifiuti, indicati come materiale plastico, materiale di risulta per lavori edili e suppellettili. Nella successiva annotazione di polizia giudiziaria del 26 febbraio 2024, con riferimento all’autocarro in sequestro, vi sarebbe un generico riferimento ai rifiuti ivi trasportati, descritti come materiale plastico, materiale di risulta di lavori edili, cavi elettrici, cartucce di silicone, ulteriori rifiuti caricati alla rinfusa tra di loro e nello specifico suppellettili. In merito alla descrizione delle due aree, si farebbe riferim ento ad un’area di 30 mq. circa che sarebbe stata destinata inequivocabilmente al sistematico smaltimento di rifiuti mediante combustione, come desumibile dal materiale rinvenuto, nonché ad altra area di 50 mq. circa in cui erano descritti come accatastati rifiuti di vario genere. In definitiva, secondo la difesa, sia negli atti della polizia giudiziaria, sia, successivamente, nel provvedimento con cui il PM aveva richiesto la convalida del sequestro e nell’ulteriore provvedimento di sequestro disposto dal GIP, si farebbe sempre generico riferimento a materiali asseritamente costituenti rifiuti, senza che vi sia alcun elemento descrittivo degli stessi, tali da consentirne la qualificazione come rifiuti ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006, né, si aggiunge, a tale fine sarebbe conducente il mero richiamo alla visione del fascicolo fotografico, operato dai giudici del riesame, difettando pur sempre la specificità e la descrizione necessaria del materiale in questione, peraltro rilevandosi come documentazione fotografica era stata depositata dallo stesso indagato in sede di istanza di riesame. Quanto, poi, alla condotta contestata di combustione illecita di rifiuti, si sostiene che le tracce di combustione rilevate dalla polizia giudiziaria, e raffigurate nelle fotografie allegate al verbale, difetterebbero parimenti di quella specifica descrizione dei materiali combusti, sì da potersi ritenere che dette tracce fossero riportabili alla combustione di rifiuti, piuttosto che -come sostenuto dall’indagato da incendi spontanei propagatisi dai terreni vicini o da lecita periodica combustione delle sterpaglie esistenti in loco . In definitiva, nella prospettazione difensiva, tutti i materiali indistintamente qualificati come rifiuti in realtà non sarebbero tali, in quan to egli non intendeva disfarsene né aveva l’obbligo di farlo, trattandosi invece di oggetti destinati alla sua attività lavorativa di artigiano edile e per le necessità del terreno agricolo in cui erano ordinatamente collocati.
In data 28 ottobre 2024 il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato la propria requisitoria scritta chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Nel caso di specie, il ricorrente, secondo il PG, pur deducendo violazione di legge, in sostanza si duole della motivazione del provvedimento che ha rigettato la propria istanza e che non ha condiviso. Il tribunale, invece, con adeguata motivazione, si è soffermato sul fumus dei reati ipotizzati ed ha valutato le deduzioni difensive che ha ritenuto ‘del tutto pretestuose’, sia con riguardo alla pretesa natura di sottoprodotto destinata al riutilizzo dei rifiuti rinvenuti sull’area e nel cassone, sia quanto allo svolgimento di un’attività di smaltimento di questi rifiuti tramite la loro illecita combustione. Il tribunale, in particolare, ha sottolineato di aver preso visione del fascicolo fotografico allegato alla comunicazione di notizia di reato, evidenziando, tra l’altro, come le immagini in atti riproducano un’area delimitata destinata allo svolgimento allo smaltimento tramite combustione di rifiuti, così da fugare ogni dubbio residuo sulla natura dei beni rinvenuti che sono stati anche descritti nel provvedimento (‘suppellettili in legno’, ‘resti di cenere’, ‘materiale plastico’, ‘suppellettili, a stovigli e, materiale edile di risulta, cartongesso, tettoie, pedane in legno, porte, serbatoi d’acqua’, ‘cartoni’, ‘pedane’).
È pervenuta in data 8 novembre 2024 memoria di replica alla requisitoria scritta del PG, con cui la difesa insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
I giudici del riesame hanno infatti analizzato compiutamente il materiale probatorio acquisito in fase di indagini preliminari, ritenendo correttamente sussistere la gravità indiziaria dei reati oggetto di contestazione.
2.1. Emerge, infatti, che a seguito di un controllo di polizia giudiziaria -che già monitorava l’indagato, avendolo seguito la domenica precedente al controllo del 25 febbraio 2024, in quanto segnalato a bordo dello stesso mezzo poi sequestrato, colmo di rifiuti speciali, peraltro in giornata non lavorativa (il che destituisce logicamente di fondamento la tesi difensiva, secondo cui i rifiuti trasportati erano destinati alla sua attività di artigiano edile) -l’autocarro di proprietà dell’indagato era stato visto, carico di rifiuti descrit ti come ‘materiale plastico, materiale di risulta da lavori edili, cavi elettrici’ in INDIRIZZO avendo deciso gli operanti di seguire il mezzo, si appurava che lo stesso faceva ingresso in un condominio, da cui poi usciva carico di parti di suppellettili in legno caricate sui rifiuti alla rinfusa. Il furgone veniva quindi ulteriormente seguito fino a raggiungere C.da Rando, dove, in prossimità di un terreno recintato il cui ingresso era
chiuso con una catena che veniva aperta dal conducente, identifi cato nell’attuale ricorrente, risultato essere proprietario del mezzo e dell’area. Eseguito un sopralluogo del terreno, veniva rinvenuta un’area di circa 30 mq. destinata allo smaltimento illecito di rifiuti tramite combustione, come verificato dagli operanti che rinvenivano in loco resti di cenere, materiale plastico, ferrosi e ligneo, nonché vetro combusti. In altra area, di circa 50 mq., risultavano accatastati rifiuti di ogni genere, consistenti in suppellettili, stoviglie, materiale edile di risulta, c artongesso, tettoie, pedane in legno, porte, serbatoi d’acqua, etc.
2.2. Tanto premesso, in fatto, i giudici del riesame hanno, da un lato, ritenuto configurabile il fumus di entrambi i reati contestati (abbandono incontrollato di rifiuti; combustione illecita di rifiuti), confutando argomentatamente la tesi difensiva secondo cui non di rifiuti si sarebbe trattato, ma di materiali destinati alla sua attività di artigiano edile, osservando come questi, in realtà, tenuto conto della chiara natura di rifiuti del materiale rinvenuto nell’area e trasportato sull’autocarro di sua proprietà, in realtà destinasse la giornata domenicale allo smaltimento dei rifiuti prodotti nei siti ove egli svolgeva attività edile, per cui anche la presenza di cartoni e pedane confermava tale convinzione, trattandosi di materiale già utilizzato ed ormai da smaltire.
2.3. Parimenti, con riferimento al delitto di combustione illecita di rifiuti, i giudici del riesame hanno adeguatamente confutato la prospettazione difensiva secondo cui le tracce di combustione non sarebbero state riferibili a condotte di abbruciamento di rifiuti da parte dell’indagato, quanto, piuttosto, ad incendi estivi che avrebbero interessato l’area in questione, come corroborato dalla produzione di schede di inte rvento dei VV.FF., sostenendo in sostanza che ad essere combuste sarebbero state solo sterpaglie. Diversamente, hanno evidenziato i giudici del riesame, le immagini ritratte dall’area in questione, riproducevano invece un’area delimitata, circondata per il resto da vegetazione ancora verde, ciò che escludeva che l’incendio fosse da ricondurre ai più vasti roghi estivi che mai avrebbero potuto attingere un’area circolare precisa, salvaguardando la vegetazione circostante. Quanto, poi, ai formulari prodotti dalla difesa a sostegno della tesi che l’indagato non era solito smaltire illecitamente i rifiuti prodotti nel corso della sua attività, affidandoli invece ad imprese autorizzate, i giudici del riesame evidenziano trattarsi di formulari risalenti al 2022, così avvalorando la tesi accusatoria in quanto, a fronte di un’attività edile in corso, destinata per sua natura alla produzione di ingenti rifiuti, da almeno due anni il ricorrente, che non risulta autorizzato alla gestione die propri rifiuti, non aveva in realtà operato alcuno smaltimento legale, con affidamento dei rifiuti a soggetti autorizzati.
2.4. I giudici hanno poi qualificato giuridicamente in maniera corretta il fatto, sussumendolo nella nozione di deposito temporaneo in difetto dei requisiti richiesti dall’art. 183, lett. bb) D.lgs. n. 152 del 2006, in quanto deposito che sarebbe dovuto avvenire nel luogo di produzione dei rifiuti, laddove invece era stato effettuato in area
diversa e distante nella disponibilità del ricorrente in cui i rifiuti erano trasportati per poi essere successivamente combusti. Anche il mezzo in sequestro, del resto, era destinato ad attività illecita in quanto utilizzato nella giornata domenicale per eseguire un trasporto di rifiuti da destinare poi all’illecito abbruciam ento.
2.5. Con riferimento, infine, alla richiesta di applicazione della speciale causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità, i giudici del riesame hanno correttamente escluso la qualificazione del fatto nella previsione dell’art. 131 -bis , cod. pen., tenuto conto della mancanza di elementi, nemmeno rappresentati in sede di riesame, da parte dell’indagato, idonei a qualificare il fatto come di particolare tenuità, non emergente ictu oculi , deponendo diversamente in senso contrario a tale qualificazione la circostanza che il ricorrente, da almeno due anni, destinasse stabilmente l’area di sua proprietà allo smaltimento illecito dei rifiuti prodotti nell’ambito della sua attività.
Alla stregua di tale apparato argomentativo le doglianze esposte nel ricorso in sede di legittimità non hanno, all’evidenza, alcun pregio, non solo perché sterilmente reiterative di profili di doglianza già adeguatamente esaminati e confutati con argomentazioni logico -giuridiche immuni dai denunciati vizi, ma anche perché del tutto prive di fondamento giuridico.
3.1. Quanto, infatti, alla natura dei rifiuti caduti sotto la diretta percezione degli operanti, le doglianze difensive circa la mancanza di specificità e di idoneità descrittiva in ordine alla loro natura si risolvono, in realtà, in censure puramente contestative, alla luce delle puntuali indicazioni fornite in senso contrario dai giudici del riesame circa la sussumibilità dei materiali deposita ti alla rinfusa nell’area e di quelli trasportati dal ricorrente a bordo del suo autocarro in giornata non lavorativa come rifiuti ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006. Sul punto, è sufficiente ricordare che in tema di gestione di rifiuti, l’accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto ai sensi dell’art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 costituisce una “quaestio facti”, come tale demandata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici (Sez. 3, n. 25548 del 26/03/2019, Rv. 276009 -02). Ciò è quanto è avvenuto nel caso in esame, dove gli operanti dapprima ed i giudici del merito poi, hanno evidenziato come proprio la consistenza dei materiali trattati, le modalità del loro deposito, la loro eterogeneità e le condizioni nelle quali vennero rivenuto, escludevano ogni possibile riutilizzo, essendo invece del tutto logico, sulla base degli elementi oggettivi, che gli stessi fossero destinati ad essere accumulati e successivamente smaltiti in maniera illecita mediante abbruciamento nell’area nella disponibilità del ricorrente.
3.2. Sul punto è utile ricordare come già la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito come integra il reato di deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) l’attività di stoccaggio e smaltimento di materiali eterogenei ammassati alla rinfusa, senza alcuna autorizzazione, su un’area rientrante nella
disponibilità dell’imputato (Sez. 3, n. 15593 del 24/03/2011, Rv. 250150 -01). A ciò va aggiunto come il reato di deposito incontrollato di rifiuti si configura ogniqualvolta si accerti un’attività di stoccaggio e smaltimento di materiali, costituiti anche in parte da rifiuti, abusivamente ammassati su una determinata area rientrante nella disponibilità del reo (Sez. 3, n. 11802 del 29/01/2009, Rv. 243402 -01).
3.3. Quanto, poi, al reato di combustione illecita dei rifiuti, i giudici hanno chiaramente escluso la fondatezza della tesi difensiva che attribuiva agli incendi estivi le tracce di combustione, diversamente evidenziando come proprio la tipologia di rifiuti combusti non lasciava dubbi circa la riferibilità degli stessi all’attività lavorativa dell’indagato, artigiano edile, che li trasportava abusivamente sul proprio a utocarro in area di sua proprietà per procedere poi al loro illecito smaltimento mediante abbruciamento.
3.4. Infine, quanto all’applicazione dell’art. 131 -bis , cod. pen., questa Corte ha già affermato che in tema di misure cautelari reali, rientra nella valutazione del giudice del riesame relativa alla sussistenza del “fumus commissi delicti”, il compito di valutare incidentalmente la configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis cod. pen., ove la stessa emerga “ictu oculi” sulla base degli elementi indiziari raccolti (Sez. 3, n. 8989 del 08/10/2019, dep. 2020, Rv. 278415 -01). E, nel caso in esame, i giudici del riesame hanno escluso del tutto che emergessero in maniera evidente, così come richiesto nell’incidente cautelare reale, quegli elementi idonei a sussumere il fatto nella speciale causa di non punibilità della particolare tenuità. Né, peraltro, tali elementi risultano essere stati forniti dal ricorrente, come pure era suo onere, essendo stato più volte affermato da questa Corte che in tema di particolare tenuità del fatto, il disposto di cui all’art. 131bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all’imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l’indicazione di elementi specifici (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, Rv. 286101 -02).
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dello stesso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14/11/2024