Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20580 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20580 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Sardara il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa il 10/07/2023 dalla Corte d’Appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10/07/2023, la Corte d’Appello di Cagliari ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Cagliari, in data 26/05/2021, con la quale COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all’art. 256-bis, comma 1, d.lgs. n. 15 del 2006, loro ascritto in concorso.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di penale responsabilità. Si censura la sentenza per aver la Corte basato la condanna sulla
deposizione dell’operante, COGNOMENOME> il COGNOME quale aveva COGNOME riferito quanto affermato nell’immediatezza dagli imputati: dichiarazioni da ritenere affette da inutilizzabilit assoluta.
2.2. Violazione di legge con riferimento alla pena irrogata. Si censura la sentenza per non aver applicato le disposizioni in tema di recesso attivo, alla luce dello spegnimento RAGIONE_SOCIALE fiamme effettuato dal COGNOME. Sotto altro profilo, si lamenta la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., non avendo la Corte considerato la breve durata e le dimensioni del terreno interessato dal fuoco.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando la mancanza di prova di resistenza quanto al primo motivo, e la manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE ulteriori censure.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo difetta RAGIONE_SOCIALE necessarie connotazioni di autosufficienza e specificità, ed è comunque manifestamente infondato.
Deve invero osservarsi, in primo luogo, che l’eccezione di inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE spontanee dichiarazioni rese nell’immediatezza dagli imputati non è stata corredata dalla produzione del relativo verbale, pur essendo indispensabile la verifica dello stesso e la sua eventuale sottoscrizione da parte degli interessati · (cfr. sul punto, da ultimo, Sez. 2, n. 41705 del 28/06/2023, Parisi, Rv. 285110 01, secondo la quale «in tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese, nell’immediatezza dei fatti, alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta ad indagini sono pienamente utilizzabili, purché verbalizzate in un atto sottoscritto dal dichiarante, onde consentire al giudicante di verificarne i contenuti ed evitare possibili abusi, o anche solo involontari malintesi, da parte dell’autorità di polizia»)
In secondo luogo, l’eccezione di inutilizzabilità non è stata corredata dalla altrettanto necessaria – prova di resistenza (sulla quale cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218 – 01, secondo cui «nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta ‘prova di resistenza’, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la lor espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’ident convincimento»). Nella specie, la necessità di espletare la prova di resistenza risultava ineludibile, dal momento che la sentenza impugnata aveva valorizzato una serie di ulteriori risultanze del tutto indipendenti dalle dichiarazioni: segnalazioni dei privati che avevano allertato gli operanti circa il fuoco appiccato
e la conseguente formazione di fumo di colori diversi, di odore acre, e l’accertata presenza, all’arrivo degli operanti, sia della ARU che del COGNOME spegnimento del fuoco, ad opera di quest’ultimo, su richiesta dei militari.
Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi quanto alle residue censure.
Manifestamente infondato appare il richiamo all’istituto del recesso att essendo il reato di combustione di rifiuti giunto a consumazione. Quanto poi mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., si è in presenza di una “do conforme” motivata in termini qui incensurabili (cfr. pag. 7, dove sono s valorizzate le concrete connotazioni del fatto desumibili anche dalle risul documentali, con il richiamo alla eterogeneità dei rifiuti dati alle fiamme, all di abbandono del terreno, ai cumuli di rifiuti destinati alla combustione s fossero intervenute le Forze dell’ordine, alla densità e al colore del fumo, e
Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità de ricorso, e la condanna del COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e dell somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE de Ammende.
Così deciso il 3 aprile 2024
Il Consigli e e tensore
COGNOME
Il Presidente