Combustione illecita di rifiuti: quando il ricorso è inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso di combustione illecita di rifiuti, fornendo importanti chiarimenti sui limiti del ricorso in sede di legittimità e sui presupposti per l’applicazione di istituti come la particolare tenuità del fatto e le circostanze attenuanti. La vicenda riguarda due coniugi condannati per aver dato fuoco a un ingente quantitativo di materiali di vario genere, depositati in modo incontrollato su un terreno agricolo.
I Fatti del Caso
La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Latina, aveva confermato la condanna di due coniugi alla pena di 10 mesi e 20 giorni di reclusione ciascuno. L’accusa era quella di aver appiccato un vasto incendio a rifiuti di vario genere, tra cui plastica e materiale ferroso, in un fondo situato tra due serre destinate alla coltivazione di pomodori. L’incendio era stato di proporzioni tali da richiedere circa 30 minuti per essere domato, causando un danno rilevante per l’ambiente circostante, data anche la vocazione agricola del terreno.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Gli imputati hanno presentato ricorso in Cassazione basandosi su tre motivi principali:
1. Errata valutazione delle prove: Si contestava la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, proponendo una valutazione alternativa delle fonti probatorie.
2. Mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto: Si lamentava la mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p., sostenendo la scarsa gravità della condotta.
3. Omessa applicazione delle attenuanti: Si criticava il mancato riconoscimento delle attenuanti del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.) e dell’essersi adoperati per elidere o attenuare le conseguenze del reato (art. 62 n. 6 c.p.).
L’Analisi della Corte sulla Combustione Illecita di Rifiuti
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, e quindi inammissibile, per tutte le doglianze sollevate. La decisione si fonda su principi consolidati sia in materia processuale che sostanziale.
Il Divieto di Rivalutazione del Merito
In merito al primo motivo, la Cassazione ha ribadito che il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione dei fatti. Il tentativo della difesa di proporre una diversa lettura delle prove è stato ritenuto un apprezzamento di merito, precluso in tale sede. La ricostruzione dei giudici di primo e secondo grado è stata giudicata logica e coerente, basata sugli accertamenti effettuati dalle forze dell’ordine intervenute.
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Anche il secondo motivo è stato respinto. La Corte ha ritenuto corrette le argomentazioni della Corte d’Appello, che aveva escluso la particolare tenuità del fatto basandosi su elementi oggettivi: la quantità non esigua del materiale incendiato e la natura dello stesso (plastica e ferro), la cui combustione ha provocato un danno rilevante all’ambiente, aggravato dalla natura agricola del terreno.
Il Diniego delle Attenuanti
Infine, la Cassazione ha confermato il rigetto delle attenuanti. Quella del danno di lieve entità è stata esclusa perché la combustione non era affatto di piccola entità. Per quanto riguarda l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p., i giudici hanno sottolineato come gli imputati si siano attivati per spegnere le fiamme solo dopo l’arrivo dei Carabinieri e non spontaneamente, come invece richiesto dalla norma.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato l’inammissibilità del ricorso evidenziando come le censure proposte dalla difesa non si confrontassero adeguatamente con le argomentazioni logiche e giuridicamente corrette della sentenza impugnata. I ricorrenti, anziché evidenziare vizi di legittimità, hanno tentato di ottenere una nuova e non consentita valutazione del merito della vicenda. La decisione si allinea all’orientamento giurisprudenziale secondo cui non sono ammesse in Cassazione critiche che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma alcuni principi cardine del processo penale e del diritto ambientale. In primo luogo, il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito. In secondo luogo, per integrare il reato di combustione illecita di rifiuti e per escludere cause di non punibilità come la particolare tenuità del fatto, assumono rilievo decisivo elementi concreti quali la quantità e la natura dei materiali bruciati e il contesto ambientale in cui avviene il fatto. Infine, l’intervento per limitare i danni del reato, per avere valenza di attenuante, deve essere spontaneo e non dettato dalla mera circostanza dell’arrivo delle forze dell’ordine.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici precedenti, non riesaminare i fatti o le prove. Un ricorso che mira a una diversa ricostruzione dei fatti è considerato inammissibile.
Quando si può escludere l’applicazione della ‘particolare tenuità del fatto’ nel reato di combustione illecita di rifiuti?
Si può escludere quando elementi oggettivi dimostrano che l’offesa non è di minima gravità. Nel caso di specie, la quantità non esigua di materiale incendiato, la durata dell’intervento per spegnere le fiamme (30 minuti) e la natura inquinante dei materiali (plastica e ferro) su un terreno agricolo sono stati considerati sufficienti a escludere tale causa di non punibilità.
Per ottenere l’attenuante per aver mitigato il danno, è sufficiente spegnere l’incendio all’arrivo delle forze dell’ordine?
No, non è sufficiente. La legge (art. 62 n. 6 c.p.) richiede che l’imputato si adoperi ‘spontaneamente ed efficacemente’ per elidere o attenuare le conseguenze dannose del reato. L’intervento solo dopo l’arrivo dei Carabinieri non è considerato spontaneo e quindi non dà diritto all’applicazione dell’attenuante.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1131 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1131 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il 20/08/1977 COGNOME nato il 13/05/1976
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 24 ottobre 2023, che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Latina il 20 gennaio 2021, ha esc la contestata aggravante ex art. 256 bis comma 3 del d. Igs. n. 152 del 2006, confermando nel resto la condanna alla pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione ciascuno, con i doppi benefici legge, irrogata nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME ritenuti colpevoli del art. 256 bis del d. Igs. n. 152 del 2006, accertato in Fondi il 18 giugno 2020.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevol degli imputati, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazi alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell’adeguata ricostruzione operata dai giu merito, i quali hanno ragionevolmente valorizzato gli accertamenti compiuti dai CC di Terracina da cui è emerso che gli imputati, marito e moglie, hanno dato vita a un vasto incendio materiale di vario genere depositato in modo incontrollato in un fondo dove i due erano present essendosi il rogo esteso in un’area posta tra due serre destinate alla coltivazione di pomodori
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razional cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentit sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconosciment della particolare tenuità del fatto, è anch’esso manifestamente infondato, avendo la Corte appello escluso l’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. con argomentazioni non illogiche, osservando che il materiale incendiato dagli imputati non era di quantità esigua, tanto è ve che occorsero circa 30 minuti per spegnere le fiamme, a ciò aggiungendosi che la combustione di plastica e materiale ferroso ha provocato un danno rilevante per l’ambiente circostante, e tanto anche in ragione della vocazione agricola del terreno dove è avvenuto l’incendio.
Considerato che il terzo motivo, con il quale ci si duole dell’omessa applicazione delle attenu di cui agli art. 62 n. 4 e 62 n. 6 cod. pen., è a sua volta manifestamente infondato, confrontandosi il ricorrente con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata (pag. nella quale è stato evidenziato, da un lato, che l’attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. non riconoscibile, perché quella accertata non fu una piccola combustione di materiale comune, e dall’altro, che gli imputati si adoperarono per spegnere le fiamme solo all’arrivo dei Carabi e non certo spontaneamente, come richiesto dall’art. 62 n. 6 cod. pen.
Evidenziato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere a ca dei ricorrenti del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
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Dichiara inammissibilddibricorsi.e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13 settembre 2024.