Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28395 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28395 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a GELA il 22/10/1986
avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso di COGNOME NOME (che ha anche presentato memoria) in ordine al reato ex art. 256 Dlgs. 152/06., è inammissibile.
Quanto al primo motivo, è inammissibile siccome rivalutativo del merito, a fronte di una motivazione congrua che spiega la responsabilità del ricorrente sulla base di plurime notazioni logicamente connesse, così da non risultare “manifestamente” viziate ex art. 606 cod. proc. pen.: quali i fotogrammi dimostrativi della circostanza per cui solo dopo il passaggio dell’imputato emergeva del fumo prima non visibile, e lo stretto lasso temporale tra l’arrivo dell’uomo e il diffondersi del fumo. Il tutto valorizzato anche nel quadro della mancata chiamata dei vigili del fuoco da parte del ricorrente. Va in proposito ricordato che l’epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una “mirata rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). Quanto al vizio di manifesta illogicità esso, come quello di mancanza e contraddittorietà della medesima, deve essere di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Corretta è la mancata applicazione della fattispecie ex art. 131 bis c.p. in ragione della combustione anche di rifiuti pericolosi, espressamente contestati.
Quanto alla pena e al dedotto vizio di motivazione circa la stessa, quest’ultimo è inammissibile atteso che è nuovo, posto che nel riepilogo delle censure riportato in sentenza non compare tale censura ma solo la richiesta di applicare nella massima estensione le attenuanti generiche oltre che la riduzione per il rito. Si ribadisce al riguardo che sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo dei motivi di impugnazione, contenuto nella sentenza impugnata, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede di gravame; in mancanza della predetta
e
contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo ed inammissibile (cfr. in tal senso, con riferimento
alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650
del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017 ) Rv. 270627 – 01 COGNOME).
Pertanto, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di
sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della
Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è
ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente
versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della
Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 472025.