Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13822 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13822 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/03/2025
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Palermo il 19/10/1996;
COGNOME NOMECOGNOME nato a Palermo il 15/04/1991
avverso la sentenza emessa in data 16/11/2023 dalla Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente COGNOME;
lette le ‘conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16/11/2023, la Corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Palermo, in data 17/11/2021, nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, in relazione – come meglio specificato in rubrica al concorso nel delitto di illecita coltivazione di sostanze stupefacenti.
Ricorre per cassazione il COGNOME a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta utilizzabilit
dell’accertamento tecnico sullo stupefacente, effettuato e depositato dop scadenza del termine delle indagini preliminari. Si lamenta la mancata rilevazi dell’inutilizzabilità degli atti compiuti tardivamente.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’affermazio di penale responsabilità. Si censura il carattere apparente della motivazione, parte in cui era stata confermata la rilevanza dell’annotazione di P.G. d sarebbe emersa la fuga del COGNOME e dell’altro imputato, le cui dichiarazi risultavano invece attendibili. Si lamenta inoltre la violazione del principio di là di ogni ragionevole dubbio.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla manca applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. Si censura il mancato apprezzamento de natura episodica della condotta e della modesta entità della violazione.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla manca concessione delle attenuanti generiche. Si censura la motivazione resa sul pu dai giudici di merito.
Ricorre per cassazione il COGNOME a mezzo del proprio difensore, deducendo:
3.1. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell’a 131-bis cod. pen. Si censura la illogicità della motivazione, in presenza dei req per configurare l’ipotesi invocata.
3.2. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione dell attenuanti generiche.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale solleci una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, attesa la manifesta infondate tutti i motivi presentati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Prendendo le mosse dalle censure proposte dal COGNOME in ordine all’inutilizzabilità dell’accertamento tecnico perché tardivamente depositato vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità, convenirsi con il Procuratore Generale circa la loro manifesta infondatezza.
2.1. Sotto il primo profilo, non può che richiamarsi il costante insegname di questa Suprema Corte in ordine alla insussistenza, nella fattispecie in e di profili di inutilizzabilità patologica, rilevanti – in quanto tali – anche richiesta di rito abbreviato: sul punto, cfr. per tutte Sez. 4, n. 3 03/05/2023, COGNOME, Rv. 285225 – 01, secondo la quale «in tema di giudizi abbreviato instaurato a seguito di richiesta di giudizio immediato, gl
d’indagine assunti dal pubblico ministero dopo l’emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, alterando la piattaforma probatoria sulla cui base è stata avanzata la richiesta di abbreviato, sono affetti da inutilizzabilità relativa, sanat ove non dedotta prima dell’ammissione del giudizio abbreviato».
2.2. Quanto al secondo ordine di doglianze, assume rilievo dirimente il loro carattere reiterativo ed attinente al merito delle valutazioni concordemente espresse dai giudici di merito, del resto fondate su quanto puntualmente dedotto nelle annotazioni di P.G., la cui attendibilità non è stata in alcun modo contrastata con i motivi di ricorso. Cfr. in particolare pag. 4 della sentenza impugnata, da cui emerge che gli operanti, appostatisi in ora notturna nella zona di campagna dove era stata segnalata la piantagione di marijuana, sorpresero i due soggetti poi identificati nel COGNOME e nel COGNOME nell’atto di sollevare il telo che copriva i sacchi di concime e le cassette contenenti le piantine, e poi tentare di darsi alla fuga dopo essere stati scoperti.
Lungi dal risultare apparente, come dedotto in ricorso, la motivazione della sentenza impugnata ha anche evidenziato l’inconsistenza della tesi difensiva secondo cui i due erano giunti sul posto per rubare qualche piantina (cfr. pag. 4, cit., in cui a tale proposito si valorizza sia il fatto che i due erano privi d indispensabili attrezzi per compiere il preteso furto, sia la sicurezza e rapidità con cui i due si muovevano, nonostante la scarsa visibilità).
Le censure concernenti la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., comuni ad entrambi i ricorrenti, sono manifestamente infondate, oltre che re iterative.
La Corte territoriale ha invero motivato il diniego in termini del tutto immuni da censure deducibili in questa sede, valorizzando in senso ostativo le modalità del fatto accertato dagli operanti, con particolare riguardo all’ingente numero di piantine di sostanza stupefacente in possesso degli imputati, e alla conseguente significativa potenzialità produttiva palesata in concreto (cfr. pag. 5 seg. dell sentenza impugnata, nonché pag. 5 della sentenza di primo grado, nella quale si precisa che erano state rinvenute ben 150 piantine, oltre al necessario materiale per la coltivazione: fertilizzanti, sacchi, pompe, bidoni ecc.).
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per ciò che riguarda il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Invero, la valutazione anche in questo caso concorde dei giudici di merito, in ordine all’insussistenza, per entrambi gli imputati, di elementi idonei a sostenere la concedibilità delle attenuanti – avuto riguardo, tra l’altro, all’assenza di qualsi segnale indicativo di resipiscenza e alla luce, quanto al COGNOME, di un precedente specifico: cfr. pag. 6 della sentenza impugnata – non è stata contrastata dalle difese ricorrenti se non con argomentazioni del tutto generiche, prive di richiami
alla sussistenza di concreti elementi favorevoli, adeguatamente dedotti e ingiustamente trascurati dai giudici di merito.
5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 5 marzo 2025