Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9767 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9767 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a OVODDA il 01/11/1964
avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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rilevato che, con due motivi di ricorso, COGNOME Francesco ha dedotto: 1) il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 73, comma 4, TU Stup. ed il correlato vizio di motivazione (dolendosi, in particolare, dell’affermazione di responsabilità dell’imputato, non avendo i giudici tenuto conto del narrato dell’imputato, soggetto tossicomane, il quale aveva confermato che la coltivazione della marijuana era finalizzata alla produzione di stupefacenti per uso esclusivamente personale, non essendo stato rinvenuto alcunché che consentisse di ritenere che lo stupefacente fosse destinato a terzi, non avendo nemmeno le inflorescenze sequestrate alcuna effetto stupefacente; la presunzione che lo stupefacente, una volta giunto a maturazione, fosse destinato allo spaccio sarebbe frutto di una suggestione, sicché la condotta del reo avrebbe dovuto essere ricondotta all’ipotesi di cui all’art. 75, TU Stup.); b) il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 99, cod. pen. ed i correlato vizio di motivazione (dolendosi, in particolare, dell’applicazione della contestata recidiva, non potendo ritenersi che il fatto giudicato sia rivelatore di un’accresciuta pericolosità dell’imputato, ciò anche in considerazione del titolo di reato che esclude una maggiore pericolosità rispetto al passato);
Ritenuto che i motivi di ricorso proposti dalla difesa sono inammissibili perché volti a prefigurare una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità ed avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si v., in particolare, le considerazioni espresse alle pagg. 3/4 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali il quadro probatorio consentiva di ritenere provato il delitto contestato, confutando le critiche difensive, replicate in sede di legittimità senza alcuna apprezzabile elemento di novità critica, fondate sulle dichiarazioni ammissive dell’imputato che avrebbero dovuto costituire elemento a comprova della destinazione ad uso personale dello stupefacente coltivato; diversamente, i giudici di appello, oltre a valorizzare le immagini registrate mediante sistema di videosorveglianza appositamente installato per monitorare l’area coltivata cui accedeva proprio l’imputato, presente peraltro sul luogo al momento del sequestro; la coltivazione, aggiungono i giudici di appello, riguardava un numero di piante cospicuo, pari a 42, giunte ad un avanzato stato di crescita essendo alte tra i 2 ed i 4 mt., in grado di produrre un rilevante quantitativo di stupefacente pari ad oltre 30.200 dosi medie singole, considerando inoltre che nell’area erano peraltro presenti due cisterne di grosse dimensioni, tubi di gomma per l’irrigazione e fertilizzante, dunque una coltivazione non certo domestica né svolta con tecniche
rudimentali, con conseguente esclusione dell’ipotesi sostenuta dalla difesa anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte; cfr. Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278624 – 01);
Ritenuto, quanto all’applicazione della recidiva, che la motivazione fornita dai giudici di appello non merita censura, avendo gli stessi valorizzato non solo i precedenti specifici dell’imputato, ma anche sottolineato come questi fosse in fase di espiazione della pena ed avesse subito più volte la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, di talché il reato giudicato in materia di stupefacenti, anche per le modalità della condotta, nel dare conto della sostanziale indifferenza al pur auspicabile effetto deterrente connesso alle precedenti esperienze giudiziarie e detentive e nel confermare la stabile detenzione dell’imputato alla commissione di detta tipologia di reati, secondo la Corte, con motivazione immune dai denunciati vizi, rivela per tabulas un’accresciuta pericolosità dell’imputato, rilevante ai fini della contestata e ritenuta recidiva reiterata; trattasi, dunque, di una motivazione che, oltre a non essere manifestamente illogica, è pienamente conforme all’insegnamento di questa Corte sul punto; cfr., per tutte, Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., COGNOME‘ e altro, Rv. 247838 – 01);
Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2025
Il Consi )iere estensore
Il Presidente