Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 526 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 526 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a APRICENA il 10/06/1962
avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME Luigi ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, per avere coltivato n. 3 piante di marijuana, dalle quali era estraibile sostanza stupefacente contenente principio attivo idoneo a ricavare n. 195 dosi medie singole. .
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Erronea applicazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e vizio di motivazione; 2. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. peri..
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato, quanto alla prima doglianza, che i rilievi difensivi sono palesemente versati in fatto e tendenti ad avvalorare una diversa ricostruzione della vicenda, pure al cospetto di una motivazione logica e coerente: la Corte di merito nel ripercorrere le risultanze in atti, ha sostenuto, con motivazione del tutto congrua, la destinazione ad un uso non esclusivamente personale della sostanza stupefacente ricavabile dalle piante in sequestro in ragione del numero cospicuo di dosi da esse ricavabili.
Considerato, quanto alla dedotta violazione dell’art. 131-bis cod. pen., che la motivazione offerta in sentenza è immune da censure: facendo buon governo dell’istituto, la Corte di merito ha correttamente escluso, alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e dell’intensità del dolo riscontrato, che il fatto, apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente alle risultanze istruttorie, non fosse di speciale tenuità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente