Coltivazione Illecita: Quando il Giudice Esclude l’Uso Personale?
La distinzione tra coltivazione di sostanze stupefacenti per uso personale e quella destinata ad altri fini è un tema centrale nel diritto penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito quali elementi sono decisivi per escludere l’ipotesi della piantagione domestica. L’analisi del caso offre spunti fondamentali per comprendere i criteri utilizzati dai giudici per valutare la coltivazione illecita e le relative conseguenze sanzionatorie.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello per il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti. La difesa del ricorrente si basava principalmente su due argomenti: in primo luogo, si sosteneva che la coltivazione fosse di tipo domestico e rudimentale, finalizzata esclusivamente al proprio consumo personale. In secondo luogo, si contestava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (prevista dall’art. 131-bis c.p.), la quantificazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte sulla Coltivazione Illecita
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici supremi hanno sottolineato che la valutazione della Corte d’Appello non era né illogica né arbitraria. I giudici di merito avevano infatti basato la loro decisione su elementi oggettivi e concreti, quali:
* La collocazione della coltivazione: Il luogo dove erano state messe a dimora le piante.
* Il numero di piantine: La quantità coltivata.
Questi fattori, valutati insieme alle testimonianze raccolte durante il processo, hanno permesso di escludere con ragionevole certezza l’ipotesi di una produzione destinata al solo uso personale. La Corte ha implicitamente ribadito un principio fondamentale: la mera affermazione di coltivare per sé non è sufficiente se smentita da prove oggettive che suggeriscono una finalità diversa.
La Valutazione su Pena e Attenuanti
Anche il secondo motivo di ricorso è stato respinto. La Cassazione ha chiarito che le doglianze relative alla pena e alle attenuanti si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione del merito, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha evidenziato come la decisione dei giudici d’appello fosse ben motivata, avendo considerato:
* Le modalità specifiche della condotta.
* La non esiguità del pericolo creato.
* La personalità negativa del ricorrente.
* I suoi precedenti penali.
Questi elementi, complessivamente considerati, hanno giustificato sia il diniego dell’art. 131-bis c.p. sia quello delle attenuanti generiche, oltre a supportare l’entità della pena inflitta.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha ritenuto il ricorso inammissibile perché le argomentazioni proposte non evidenziavano vizi di legittimità, ma miravano a ottenere una riconsiderazione dei fatti già adeguatamente vagliati nei precedenti gradi di giudizio. La valutazione dei giudici di merito sulla natura della coltivazione è stata considerata logica e coerente, basata su prove concrete che andavano oltre la semplice dichiarazione di intenti dell’imputato. Allo stesso modo, la decisione sulla pena e sulle circostanze attenuanti è stata ritenuta correttamente fondata su una valutazione complessiva della gravità del fatto e della personalità del reo, in linea con i principi del codice penale.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che per distinguere la coltivazione illecita penalmente rilevante da quella destinata all’uso personale, i giudici devono basarsi su indici fattuali come il numero di piante e il contesto in cui vengono coltivate. La decisione serve da monito: non è sufficiente invocare l’uso personale per evitare una condanna se le circostanze oggettive indicano una potenziale destinazione a terzi o una produzione non modesta. Inoltre, la presenza di precedenti penali e una valutazione negativa della personalità dell’imputato possono precludere l’accesso a benefici come la non punibilità per tenuità del fatto e le attenuanti generiche, portando a una condanna più severa.
Quando la coltivazione di piante può essere considerata non per uso personale?
Secondo l’ordinanza, la coltivazione non è considerata per uso personale quando elementi oggettivi, come il numero di piante e la loro collocazione, valutati insieme ad altre prove (es. testimonianze), permettono al giudice di escludere in modo non illogico l’ipotesi di una piantagione domestica e rudimentale finalizzata al mero consumo del coltivatore.
Perché è stata negata l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
L’applicazione dell’art. 131-bis c.p. è stata negata perché la valutazione della Corte d’Appello, ritenuta corretta, ha tenuto conto delle modalità della condotta, della non esiguità del pericolo, della personalità negativa del ricorrente e dei suoi precedenti penali, elementi che complessivamente escludevano la particolare tenuità del fatto.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte non esamini il merito delle questioni sollevate. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver proposto un ricorso privo dei presupposti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38945 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38945 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, inerente alla penale responsabilità della ricorrente per il delitto di coltivazione illecita, nel riprodurre deduzi vagliate dalla Corte, risulta manifestamente infondato, avendo i giudici di merito non illogicamente valorizzato sia la collocazione della coltivazione, sia il numero di piantine, elementi che, valutati anche alla luce delle testimonianze valorizzate, hanno consentito di escludere l’ipotesi di una piantagione domestica e rudimentale, finalizzata alla produzione di sostanza destinata al mero uso personale;
Ritenuto che il secondo motivo, riguardante l’omessa applicazione dell’art. 131 bis cod pen., la quantificazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche, si risolve nella sollecitazione di un diverso apprezzamento del merito, in assenza di profili di illogicità o arbitrarietà della valutazione della Corte, che dato conto delle modalità della condotta, della non esiguità del pericolo, della negativa personalità del ricorrente e dei suoi precedenti penali;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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