Coltivazione Domestica Stupefacenti: Quando la Serra in Mansarda Diventa Reato
La linea di demarcazione tra la coltivazione domestica stupefacenti per uso personale e la produzione finalizzata allo spaccio è spesso sottile e oggetto di dibattito legale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su quali elementi trasformano una piccola coltivazione casalinga in un reato penalmente perseguibile, andando oltre il semplice dato quantitativo.
I Fatti del Caso: Una Coltivazione Non Proprio “Artigianale”
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato in appello per aver allestito una piccola serra per la coltivazione di marijuana nella mansarda della propria abitazione. La difesa sosteneva che tale attività fosse destinata esclusivamente al consumo personale, invocando la non punibilità della condotta.
Tuttavia, le prove raccolte dipingevano un quadro differente. La coltivazione, sebbene di dimensioni ridotte, era supportata da attrezzature avanzate e non rudimentali, quali lampade fitostimolanti ad alta efficienza, aeratori forzati, un ventilatore, un lucernario per l’areazione e un termometro. Questa strumentazione indicava una chiara volontà di potenziare e massimizzare la crescita delle piante, un dettaglio che ha pesato significativamente nella valutazione dei giudici.
La Decisione della Corte di Cassazione e la Coltivazione domestica stupefacenti
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna. I giudici hanno ritenuto che il ricorso si concentrasse su una rivalutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. La motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata congrua, logica e completa, e quindi non sindacabile in Cassazione.
La Suprema Corte ha ribadito che, per distinguere l’uso personale dallo spaccio, non basta guardare al numero di piante, ma è necessario un esame complessivo di tutte le circostanze del caso. In questa vicenda, diversi indizi convergevano nell’escludere la destinazione puramente personale della sostanza.
Le Motivazioni: Indizi che Escludono l’Uso Personale
L’ordinanza ha evidenziato tre elementi chiave che, letti insieme, hanno contraddetto la tesi difensiva dell’uso personale.
Tecniche Avanzate e Professionali
La presenza di un’attrezzatura sofisticata è stata interpretata come un indicatore della volontà di ottenere un prodotto abbondante e di qualità, superando le logiche di una coltivazione meramente amatoriale e occasionale. Secondo la Corte, una strumentazione così specifica contraddice la finalità di un consumo esclusivamente personale.
Quantitativo Incompatibile con il Consumo Individuale
Dai reperti essiccati, pari a 434,8 grammi, è stato possibile ricavare un principio attivo sufficiente per confezionare ben 496 dosi. Un quantitativo ritenuto dai giudici non compatibile con le esigenze di un singolo consumatore, anche tenendo conto della deperibilità della sostanza. Questo dato oggettivo ha rafforzato l’ipotesi che la produzione fosse destinata a un mercato più ampio.
La Cessione a Terzi
L’elemento decisivo è stato la prova che diverse persone si rivolgevano abitualmente al ricorrente per ottenere la sostanza stupefacente. Questa circostanza, sebbene relativa a cessioni di modeste quantità, è stata considerata indicativa di un’attività di diffusione ordinaria della droga nella propria cerchia di conoscenze, configurando così un’attività di spaccio.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia della Cassazione riafferma un principio fondamentale: la valutazione sulla destinazione della coltivazione domestica stupefacenti non si basa su un singolo fattore, ma su un’analisi complessiva degli indizi. La professionalità delle tecniche di coltivazione, la quantità di principio attivo ricavabile e, soprattutto, l’esistenza di una rete di acquirenti, anche se informale, sono elementi sufficienti per qualificare la condotta come reato di produzione e spaccio, anche quando il numero di piante è esiguo. La decisione serve da monito: non è la dimensione della serra, ma l’intenzione e le modalità operative a determinare la rilevanza penale della condotta.
Quando la coltivazione domestica di cannabis è considerata reato e non per uso personale?
Secondo la sentenza, la coltivazione è considerata reato quando, sulla base di una valutazione complessiva, emergono indizi che escludono la destinazione al consumo esclusivamente personale. Tali indizi includono l’uso di tecniche agrarie avanzate, un quantitativo di principio attivo ricavabile incompatibile con l’uso singolo e la prova della cessione, anche modesta, a terzi.
Quali elementi tecnici possono far presumere che una coltivazione non sia per uso personale?
L’utilizzo di strumentazione non rudimentale, come lampade fitostimolanti ad alta efficienza, aeratori forzati, ventilatori e termometri, è considerato un forte indicatore della volontà di massimizzare la produzione, contraddicendo l’ipotesi di una coltivazione finalizzata al solo consumo personale.
La quantità di sostanza prodotta è l’unico fattore determinante per escludere l’uso personale?
No. Sebbene rilevante, la quantità non è l’unico fattore. Nel caso di specie, il peso della sostanza (434,8 grammi, per 496 dosi) è stato valutato insieme alle modalità professionali di coltivazione e alla provata cessione della sostanza ad altri soggetti, elementi che insieme hanno portato a escludere la tesi dell’uso personale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15975 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15975 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BIELLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, c quale è stato condannato per il reato di cui all’art. 73,, comma 5, d.P.R,309/1990. Il deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione i all’affermazione della responsabilità, trattandosi di coltivazione domestica di stu destinato all’uso personale.
Considerato che laytirgi-i4 doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure dedu in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzi riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono i in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le d difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attr disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censur sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificab di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come dalle considerazioni formulate dal giudice a quo a pagina 5 della sentenza impugnata, l ha ritenuto non configurabile l’ipotesi della coltivazione domestica finalizzata al consumo personale delle piante di marijuana coltivate nella mansarda dell’ abitazione in delle modalità di coltivazione di tale piccola serra ) che richiamano l’applicazione di tecniche agrarie avanzate finalizzate a potenziare la crescita delle piante, certamente non rudim piantagioni erano infatti dotate di lampade fitostimolaniti ad alta efficienza, aeratori ventilatore, un lucernario per l’areazione ed un termometro, strumentazione che contrad destinazione ad uso esclusivamente personale della coltivazione. Il giudiceltresì evi che i reperti essiccati sono di peso pari a grammi 434,8 ,, con principio attivo pari a g da cui è possibile trarre ben 496 dosi, quantitativo non compatibile con una desti esclusivamente personale della sostanza tenendo anche conto della sua deperibilità. In circostanza che più soggetti erano soliti rivolgersi al ric:orrente per ottenere la con stupefacente sia pure in modesti quantitativi, contraddice la tesi difensiva ed è indica ordinaria diffusione della sostanza stupefacente nella cerchia delle conoscenze dell’imp Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzi rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbi il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibili declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. pro l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore Cassa delle ammende, equitatívamente fissata in euro tremila.
11/)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente