Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 27393 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 27393 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 09/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LUGO il 08/06/1984
avverso la sentenza del 27/10/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio
udito il difensore
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di BOLOGNA in difesa di:
NOME
Il difensore presente chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con un unico motivo di impugnazione – si tratta di appello convertito ai sensi dell’art. 443 cod. proc. pen. – il difensore di NOME COGNOME ne lament proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., invocando l’assoluzione da reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, quanto meno ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. pen. perché il fatto non sussiste. Evidenzia, particolare, la totale assenza di indici rivelatori della destinazione a terzi sostanza coltivata, volta all’esclusivo uso personale dell’imputato.
1.2. In data 13 marzo 2025, il difensore ha fatto pervenire motivi nuovi con cui deduce l’erronea applicazione dell’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, nonché contraddittorietà della motivazione.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Il reato di coltivazione di piante, dalle quali è possibile trarre sosta stupefacenti è stato oggetto di contrasto nella giurisprudenza di questa Cort chiamando più volte le Sezioni Unite a pronunciarsi su tale fattispecie. All’esito un articolato percorso interpretativo, il più recente e autorevole approdo del giurisprudenza è nel senso di ritenere che il reato di coltivazione di stupefacent configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibil nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanic previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giunger maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente. Non integra, tuttavia, i reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel merca illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all’uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecnich rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto (Sez. U, n. 12348 de 19/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278624). La giurisprudenza successiva ha dato letture del suddetto principio non sempre conformi. Si è così affermato di non poter ricondurre alla nozione di coltivazione domestica non punibile la messa a coltura di undici piantine di
marijuana, non potendosi ritenere che la condotta riguardi uno scarso numero di piante, né che sia ricavabile un modestissimo quantitativo di stupefacente,
risultando di per sé insufficiente la sola intenzione di destinare la coltivazione esigenze di consumo personale (Sez. 6, n. 3593 del 3/11/2020, dep.2021, COGNOME,
Rv. 280592). In senso contrario, tuttavia, è stato anche affermato che integra un coltivazione domestica non punibile la messa a coltura di undici piantine di
marijuana, collocate in vasi all’interno di un’abitazione, senza la predisposizione accorgimenti, come impianti di irrigazione e/o di illuminazione, finalizzati
rafforzare la produzione, le quali, in relazione al grado di sviluppo raggiunt avrebbero consentito l’estrazione di un quantitativo minimo di sostanze
stupefacente ragionevolmente destinata all’uso personale dell’imputato. (Sez. 6, n
6599 del 5/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280786). Da una ricognizione dell’ampia giurisprudenza della Corte in materia, risulta che l’inoffensività de
condotta è stata ritenuta 1) a fronte del fatto che l’agente fosse un assunt abituale; 2) che non vi fossero elementi idonei a ritenere la destinazione a
cessione a terzi; 3) che la coltivazione avesse ad oggetto un numero limitato d piante e fosse svolta senza l’adozione di alcuna particolare tecnica atta ad otten un quantitativo apprezzabile di stupefacente. Dall’applicazione di tali criteri al c di specie discende l’inoffensività della condotta, posto che è stato riconosciuto l’ personale della sostanza rinvenuta e che non vi sono elementi idonei a sostenere una destinazione anche a terzi del prodotto della coltivazione: ciò in considerazion del modesto numero di piante, del mancato rinvenimento di materiale destinato al confezionamento e alla pesatura delle dosi nonché di una contabilità per il conteggio delle dosi vendute, della ridotta presenza di accorgimenti tecnici idonei a aumentare la capacità produttiva.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. Così deciso il 9 aprile 2025.