Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44463 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44463 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VITTORIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza i epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di -.MEIN del 2 marzo 2017, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro mille di multa in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione e coltivazione di 14 piante di canapa indiana, di altezza variabile tra i 30 e i 50 cm., nonché gr. 60 di canapa indiana).
COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.
2.1. Violazione di legge in relazione al reato di coltivazione di stupefacenti, non essendo stata dimostrata la destinazione della sostanza a terzi.
2.2. Violazione di legge con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile.
In ordine al primo motivo di ricorso, appare del tutto corretta la qualificazione del reato di detenzione e di coltivazione di piante di stupefacenti.
In linea generale, va premesso il consolidato principio per cui, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463).
Per effetto della sentenza del 12 febbraio 2014, n. 32 della Corte costituzionale, che ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis, D.L. 30 di bre 2005, n. 272, è stato ripristinato il testo dell’art. 73 d.P.R. 309 del 1990 anteriore alla sostituzione disposta dall’art. 4-bis del D.L. n. 272 del 2005 dichiarata incostituzionale. Successivamente, il legislatore ha introdotto il comma 1-bis dell’art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 reintroducendo, per il collegamento dell’art. 73 all’art. 75, la rilevanza amministrativa della sola destinazione ad uso esclusivamente personale.
Il comma 1-bis dell’art., 75, in vigore dal 21 maggio 2014, ha individuato i parametri, le circostanze di fatto – che rispecchiano gli indici elaborati dalla giurisprudenza nell’originario tessuto normativo e quelli già previsti nell’art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo dichiarato incostituzionale – per l’accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente. Tali
parametri, al contrario, devono essere adoperati per escludere l’uso esclusivamente personale e quindi per determinare la rilevanza penale della condotta.
Il primo parametro, sub a), è quello quantitativo: la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa detenuta non deve essere superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute.
Le altre circostanze di fatto indicate dalla norma sono relative alla modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, al peso lordo complessivo, al confezionamento frazionato; il giudice può prendere in esame poi le altre circostanze dell’azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale.
In relazione all’altra condotta criminosa contestata, va richiamato il principio espresso da questa Corte secondo cui integra una coltivazione domestica non punibile la messa a coltura di piantine di marijuana (nella fattispecie 11), collocate in vasi all’interno di un’abitazione, senza la predisposizione di accorgimenti, come impianti di irrigazione e/o di illuminazione, finalizzati a rafforzare la produzione, le quali, relazione al grado di sviluppo raggiunto, avrebbero consentito l’estrazione di un quantitativo minimo di sostanze stupefacente ragionevolmente destinata all’uso personale dell’imputato (Sez. 6, n. 6599 del 05/11/2020, dep. 2021, Serafini, Rv. 280786). Tale principio è stato affermato alla luce dell’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all’uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto (Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624).
La Corte territoriale ha valutato i seguenti elementi al fine di ritenere le sostanze detenuta e coltivata destinate alla cessione in favore di terzi: a) l’esistenza di una serra attrezzata per un rudimentale sistema integrato di coltivazione (dotato di impianto di illuminazione, irrigazione e riscaldamento); b) la detenzione di altra analoga sostanza del tipo marijuana già essiccata; c) il numero non esiguo di piante, in piena maturazione vegetativa; d) l’apprezzabile quantitativo di dosi ricavabili (circa venti); e) la mancata dimostrazione dello stato di tossicodipendenza dell’imputato.
Le modalità di organizzazione dell’attività illecita, pertanto, consentivano di ottenere quantitativi considerevoli di stupefacenti mediante accorgimenti tecnici idonei ad incrementare la capacità produttiva.
Il ricorrente non si confronta con l’articolato apparato argomentativo, limitandosi a fornire una chiave di lettura in senso riduttivo della vicenda in esame.
Quanto al secondo motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli facc riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altr disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, NOME, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691).
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce dell’assenza di elementi valutabili favorevolmente, in quanto l’imputato rendeva confessione solo successivamente all’acquisizione di un quadro probatorio conclamato.
I rilievi difensivi non integrano precise carenze argonnentative, in quanto il ricorrente si limita ad adombrare una sorta di incompatibilità – in realtà inesistente – tra l’avvenuta riqualificazione del reato originariamente contestato nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e il diniego delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. e non indica significativi elementi valutabili in senso a lui favorevole.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5 ottobre 2023.