Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24510 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24510 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità in quanto la realizzata coltivazione di stupefacente era per uso personale e in ogni caso la fattispecie poteva rientrare nella previsione di cui all’art. 131 bis cod. pen.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. ,
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricors e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
2.1. Con motivazione logica e congrua – e confrontandosi con il dictum delle recenti pronunce delle SS.UU. 12348/2020 e 28605/2008 – la Corte territoriale ha dato atto che, alla luce di quanto illustrato, è indubitabile che, come ritenuto dal giudice di primo grado, la messa a coltura di ben ventun piantine di “cannabis indica” di varia altezza ( compresa tra i 2 e 40 cm circa), il cui valore di principio attivo era ridotto solo ed esclusivamente in quanto si trattava di piantine ancora molto giovani, non possa ritenersi non punibile, risultando all’evidenza mancante uno dei principali “presupposti oggettivi” della coltivazione non punibile (che come chiarito dalle Sezioni Unite – devono essere tutti “compresenti”), cioè lo “scarso numero di piantine” “da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto”, risultando da sola irrilevante – in presenza dì un reato a pericolo presunto – l’eventuale “intenzione soggettiva di soddisfare esigenze di consumo personale”.
Sostenendo la tesi prospettata dalla difesa – si evidenzia in sentenza – si perverrebbe all’irrazionale conclusione di escludere la rilevanza penale di una coltivazione per il solo fatto che ne sia stata accertata l’esistenza all’inizio del processo di maturazione e che, esclusivamente per tale circostanza fattuale, la stessa sia risultata poco produttiva, nell’immediato, di principio attivo. Non può, dunque, dubitarsi che le piantine rinvenute nell’abitazione del COGNOME fossero coltivate in maniera tale da determinare il prevedibile ulteriore sviluppo, creando nuove e non predeterminabili disponibilità di sostanza stupefacente.
2.2. Anche il profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, rispondendo alla specifica richiesta sui punto, ha argomentatamente e logicamente motivato il diniego dell’invocata causa di non punibilità con le modalità della condotta (le piantine erano state coltivate in ventuno differenti vasetti), del peso complessivo dello stupefacente sequestrato, pari a circa 19,589 grammi (di cui 6,844 grammi di parti legnose e 12,745 grammi di foglioline), con un principio attivo dell’1,7°/0 corrispondente a 0,217 grammi circa, da cui erano ricavabili 15 dosi singole giornaliere: un quantitativo sì modesto, ma non del tutto marginale, trattandosi di esemplari ancora giovani al momento del controllo effettuato dai Carabinieri intervenuti: con conseguente pericolo diffusivo, tale da determinare l’effettiva e concreta offensività della condotta, per la messa in pericolo del bene giuridico normativamente tutelato e protetto.
I giudici del gravame del merito danno atto, dunque, di condividere le argomentazioni del primo giudice in merito alle modalità della condotta e al pregiudizio arrecato all’interesse tutelato dalla norma incriminatrice, sintomatici di un sentimento di indifferenza in relazione alle possibili conseguenze dell’azione – nonché all’intensità del dolo.
La sentenza, dunque, si colloca nell’alveo del dictlim delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).
S.U. COGNOME ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da t gli elementi di fatto concretamente realizzati dall’agente».
Va peraltro ricordato che, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647 – 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell’imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del predetto).
Correttamente la Corte territoriale evidenzia che la ‘valutazione negativa circa i presupposti del fatto di particolare tenuità non deve in alcun modo ritenersi contraddittoria rispetto alla sussunzione della condotta – correttamente operata dal primo giudice – nell’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73 comma 5 DPR 309/90, richiedendo le due fattispecie la valutazione di presupposti differenti e non sovrapponibili. La prima, infatti, attiene all’irrilevanza dell’offesa ai fini della punibil l’altra alla meritevolezza di una sanzione più lieve, a fronte di un fatto, sì, di liev entità rispetto alle altre ipotesi di reati in materia di stupefacenti, ma comunque bisognevole di sanzione, seppur attenuata. Così la più recente giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo la quale «in tema di stupefacenti, la fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73 comma 5 DPR 309/90 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, affini del riconoscimento della causa di non punibilità devono invece essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l’entità del danno o del pericolo, nonché il carattere non abituale della condotta» (così Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, COGNOME, Rv. 281572 – 01 che, in applicazione del principio, ha escluso la contraddittorietà della sentenza impugnata che, a fronte del rinvenimento nella disponibilità dell’imputato di gr. 23,00 di marijuana, pari a 47 dosi complessive, aveva giudicato il fatto di lieve entità, negando la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; conf. Sez. 4, n. 48758 del 15/07/2016, COGNOME, Rv. 268258 – 01).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/06/2024