Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 23389 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 23389 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/04/2024
Depositata in Cance11eri3
SENTENZA GLYPH
Oggi,
1 i GiU, 2024
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato ad Atessa il DATA_NASCITA
avverso la sentenza in data 13.9.2023 dalla Corte di Appello di L’Aquila
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica del difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 13.9.2023 dalla Corte di Appello di L’Aquila ha integralmente confermato la condanna alla pena di sei mesi di reclusione ed € 800 di multa resa all’esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Vasto nei confronti di NOME COGNOME, ritenuto responsabile del reato ex art. 73 quinto comma d.P.R. per aver con più azioni unificate dall’identità del medesimo disegno criminoso, coltivato quattro piante di cannabis all’interno della sua abitazione ed
altre nove piante della stessa tipologia in un terreno ivi adiacente, nonché per aver detenuto a fini di spaccio 158 grammi di marijuana.
Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando quattro motivi con i quali contesta:
2.1. la destinazione della droga, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, allo smercio in assenza di elementi indicativi, al di fuori del numero di dosi ricavabili, della suddetta finalità quali gli strumenti per confezionamento o RAGIONE_SOCIALE somme di danaro in presenza, al contrario, di una coltivazione di natura all’evidenza domestica e di modestissime dimensioni essendo le piante in case collocate in vasetti sull’uscio di casa e quelle nel terreno poco più che germogli essendo state appena piantate;
2.2. l’utilizzabilità RAGIONE_SOCIALE analisi tossicologiche eseguite in assenza della difes con l’impossibilità concreta di una reiterazione dell’accertamento per essere stata autorizzata in data 26.10.2017, prima di emettere l’avviso di conclusione RAGIONE_SOCIALE indagini resa in data 21.12.2017, la distruzione della sostanza;
2.3. il diniego, in relazione al vizio di violazione di legge, della causa di no punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., malgrado l’incensuratezza dell’imputato e senza che alcuna rilevanza potesse rivestire il numero RAGIONE_SOCIALE dosi ricavabili a fronte di una pena appena superiore al minimo edittale;
2.4. il ritardo con cui l’imputato era stato ammesso al gratuito patrocinio stante la previsione di cui all’art. 96 d.P.R. 115/2002 che dispone che debba procedersi nei dieci giorni successivi al deposito dell’istanza e che quantunque non sia corredata da alcuna sanzione di nullità è stata interpretata nel senso che la nullità consegue ad una effettiva lesione del diritto di difesa, nella specie concretizzatasi nell’impossibilità per l’imputato di valutare la possibilità di optar per un rito alternativo per essere l’ammissione intervenuta dopo la prima udienza dibattimentale.
A seguito del deposito della requisitoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, il difensore, AVV_NOTAIO, ha ulteriormente sviluppato i motivi di doglianza già articolati
CONSIDERATO IN DIRITTO
, L Il primo motivo si compendia di censure all’evidenza generiche non confrontandosi con le specifiche argomentazioni svolte dalla Corte abruzzese che valorizza al fine di escludere l’uso personale della sostanza, oltre all’elevatissimo numero di dosi ricavabili, corrispondente alle 1.500 unità, il numero RAGIONE_SOCIALE piante coltivate e la presenza nell’abitazione del prevenuto di un bilancino di precisione, così evidenziando come insieme al dato quantitativo (che acquista maggiore
rilevanza indiziaría al crescere del numero RAGIONE_SOCIALE dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione fossero indice della destinazione della droga al mercato tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione. Quantunque sia stato affermato da questa Corte nel suo supremo consesso con riferimento alla condotta della coltivazione che, in osservanza del principio di offensività nella sua accezione concreta, possa ragionevolmente desumersi la destinazione dell’uso personale della sostanza quando in ragione RAGIONE_SOCIALE tecniche rudimentali utilizzate e dello scarso numero di piante, sia ricavabile un modestissimo quantitativo di prodotto “in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale” (Sez. U, Sentenza n. 12348 del 19/12/2019 dep. 16/04/2020, COGNOME, Rv. 278624), gli elementi rilevati nella fattispecie in esame si pongono ampiamente al di fuori della zona di incertezza lasciata aperta dalla linea interpretativa testè riportata, non valendo in ogni caso a connotare la correlazione con il consumo personale la tecnica rudimentale della coltivazione che sottolinea la difesa: non soltanto, al di là RAGIONE_SOCIALE caratteristiche concrete della coltivazione, devono essere assenti nella valutazione globale del fatto gli indicatori specifici della destinazione allo smercio, per la quale invece depone la strumentazione per la pesatura trovata in possesso dell’imputato, ma in ogni caso la metodología impiegata intanto assume rilievo unitamente al numero RAGIONE_SOCIALE piante in quanto sia correlata ad un dato quantitativo sensibilmente esiguo di prodotto, connotazione questa h n c e certamente il numero RAGIONE_SOCIALE dosi ricavabilì nel caso dì specie impone di escludere.
2. In ordine al secondo motivo concernente l’eccepita inutilizzabilità degli accertamenti compiuti a causa della loro irripetibilità stante la distruzione RAGIONE_SOCIALE sostanze esaminate] deve essere in primo luogo rilevato che dai verbali di causa risulta che all’udienza dibattimentale dell’11.11.2020,a seguito della produzione degli esiti RAGIONE_SOCIALE analisi tossicologiche /nessuna contestazione sia stata svolta dalla difesa che, nulla avendo eccepito in ordine alla successiva distruzione RAGIONE_SOCIALE sostanze esaminate, ha fatto sì che il referto, acquisito su accordo RAGIONE_SOCIALE parti, sia transitato negli atti processuali in forma di accertamento tecnico ripetibile, così come era stato ab origine espletato. A ciò deve aggiungersi, quale rilievo di natura ugualmente dirimente, che la doglianza articolata al riguardo con il presente ricorso non attiene alla violazione del diritto di difesa, bensì all’inutilizzabilità d esami compiuti la quale incorre di per sé nell’inammissibilità non trattandosi di prova contra legem, ovverosia acquisita violando una specifica norma processuale che disponga il divieto: al contrario si verte nell’ambito di una prova legittimamente acquisita nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari in relazione alla quale l’assenza del contraddittorio al momento della sua formazione ben può essere superata dall’accordo RAGIONE_SOCIALE parti che nell’estrinsecazione del principio di auto
responsabilità derivante dall’art.111 Cost., ne consente la definitiva acquisizione al materiale probatorio dibattimentale.
3. Del pari inammissibile deve ritenersi il terzo motivo il quale, compendiandosi in censure che si appuntano sulla irrilevanza del numero RAGIONE_SOCIALE dosi ricavabili, prescinde integralmente dalla previsione normativa di cui invoca l’applicazione, essendo pacifico che ai fini della valutazione della particolare tenuità dell’offesa configurante il primo indice-requisito per l’applicabilità dell’art. 131 b concorrono, unitamente alla condotta susseguente al reato, tutti i parametri indicati dal primo comma dell’art. 133 cod. pen. ai fini dell’apprezzamento della gravità della condotta, fra i quali la gravità del danno, così come le modalità dell’azione: ed è indubbio che il numero RAGIONE_SOCIALE dosi ricavabili connoti tali fattor essendo stato perciò correttamente considerato nella valutazione che, in quanto rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, esula dal sindacato di questa Corte di legittimità, in difetto di alcuna carenza o manifesta illogicità nella qual soltanto si sostanzia il devoluto vizio motivazionale. Non essendo stato invero indicato alcun elemento che consenta di sussumere le condotte in contestazione nell’ambito della invocata causa di non punibilità, tale non potendosi ritenere la dedotta condizione di incensuratezza dell’imputato esulando la vita anteatta dell’imputato dai criteri valutabili ai fini della particolare tenuità dell’offesa rich dal primo comma dell’art. 131 bis cod. pen., deve ribadirsi come il suddetto “indice-requisito” debba ricorrere congiuntamente e non alternativamente con quello della non abitualità del comportamento ai fini dell’applicabilità dell’art. 13 bis cod. pen..
4.Del tutto inconsistente è infine il quarto motivo.
La tardiva ammissione al gratuito patrocinio, procedimento che in quanto finalizzato alla tutela del diritto di difesa per i non abbienti è connotato dall’assenz della previsione di termini perentori, non inficia in alcun modo nella peculiare fattispecie in esame il diritto di difesa dell’imputato.
Deve essere in primo luogo rilevato che l’inosservanza del termine per provvedere sull’istanza di ammissione (ovvero dieci giorni successivi a quello in cui detta istanza è stata presentata o è pervenuta all’ufficio di destinazione) non è sanzionata in termini generali, ma si risolve, alla luce della natura ordinatoria assunta per effetto RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate all’art. 96 D.Lgs. n. 115 del 2002 dal d. I. n. 92 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, in una mera irregolarità, salvo che tale omissione o ritardo comporti una effettiva lesione al diritto di difesa da cui derivi una nullità riconducibile alle ipo espressamente previste dal codice. E’ stato infatti puntualizzato dalle pronunce di questa Corte successive alle suddette modifiche come alcuna nullità derivi dalla violazione del termine previsto ex lege all’infuori dell’ipotesi in cui la stessa, c va specificamente dedotta mediante adeguate allegazioni, sia riconducibile alle
ipotesi espressamente previste dal codice di rito in qualche modo ricollegabile alla mancata esecuzione di un’attività che all’ omessa autorizzazione sia legata in concreto (Sez. 2, Sentenza n. 18462 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 269746; Sez. 1, Sentenza n. 1235 del 16/12/2020, COGNOME, Rv. 280218).
Tanto premesso, deve osservarsi, con riferimento all’istanza nella specie depositata dal ricorrente in data 23.4.2018, ovverosia antecedentemente all’udienza preliminare, ed accolta dal Gup il 26.7.2018, ovverosia successivamente alla celebrazione di detta udienza, che mentre la richiesta di integrazione della documentazione necessaria alla disamina della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato esclude un ritardo ascrivibile al giudice difettando in assenza della suddetta documentazione i presupposti per il suo accoglimento, non risulta invece che , successivamente a tale adempimento, l’imputato abbia depositato alcuna istanza di rilascio di copia degli atti del procedimento (ovvero di atti specificamente indicati) e che la relativa richiesta sia stata rigettata per omesso pagamento dei relativi diritti, nonostante l’attestazione della pendenza della domanda di ammissione al gratuito: la prospettazione della lesione del diritto di difesa si appalesa pertanto soltanto potenziale in quanto basata su un assunto ipotetico, ovverosia che le copie degli atti non sarebbero state rilasciate, rendendone inutile la richiesta, a causa della mancanza di disponibilità economiche dell’indagato, in quanto privo di alcun riscontro concreto. Il motivo in esame deve pertanto ritenersi articolato non solo in violazione del principio dell’autosufficienza, che impone di allegare al gravame proposto in sede di legittimità gli atti dai quali derivi il pregiudizio lamentato, ma sconta alla ra un vizio di genericità, in difetto della puntuale allegazione degli elementi di fatt che sorreggono la sua richiesta, che lo destina a norma dell’art. 581 primo comma cod. proc. pen. all’inammissibilità. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Segue all’esito del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere RAGIONE_SOCIALE spese processuali, nonché in difetto di elementi che consentano di escludere profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, equitativamente fissata come in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Così deciso il 19.4.2023