Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41296 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41296 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GERACE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condanNOME per i delitti di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Il ricorso è inammissibile
2.1. Il primo motivo ricorso, con cui si contesta l’an della responsabilità, deducendosi il travisamento della prova è inammissibile, in quanto interamente reiterativo delle stes doglianze già esaminate dalla Corte di appello, con ampie e congrue argomentazioni, con le quali non vi è alcuno specifico e puntuale confronto. La sentenza impugnata, infatti, ha reso adeguat e logica motivazione circa la individuazione nella persona del ricorrente del soggetto che ven più volte avvistato e poi rinvenuto nel fondo sito in Canolo (foglio n 5, p.11a 182) inte coltivare la piantagione di marjivana ( cfr pag. 5).
Si tratta di valutazione nient’affatto arbitraria, ma completa e congrua, non sindacabi questa sede.
2.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata concessione delle circostanz attenuanti generiche, è generico ed aspecifico.
Anche su questo la sentenza impugnata, infatti, ha reso adeguata e logica motivazione, all pagg. 4 e 5 in ordine all’esercizio del potere discrezionale nella quantificazione della pen ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, menzionando i precedenti penali, anche specifici, del ricorrente (cfr pag.6). E’ il caso di ribadire p circostanze di cui all’art. 62 bis cod. pen. non costituiscono un diritto dell’imputato ma vanno fondate su elementi positivi non emersi.
2.3. Il terzo motivo, relativo alla mancata restituzione del telefonino, non è consent sede di legittimità, perché versato in fatto e meramente riproduttivo di profili di censu adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito. La Corte di appello ha adeguatamen dato conto del nesso di pertinenzialità del telefono rispetto al reato in contestazione e, q ne ha correttamente disposto la confisca ex art. 240 cod. pen.( pag. 7).
2.4. Manifestamente infondato oltre che generico, perché reiterativo di questioni g adeguatamente scrutinate è, in ultimo, il motivo inerente alla mancata derubricazione nel ipotesi prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. cit.
Anche in tal caso, i giudici di merito (doppia conforme) hanno congruamente esposto le ragioni poste a fondamento del diniego della diversa qualificazione, dando atto della dur dell’attività di coltivazione, a cagione dello stato di maturazione della piantagione, conside
le modalità tutt’altro che improvvisate della condotta, nonché valutando il numer oggettivamente apprezzabile, delle’ piante messe a dimora e le dimensioni della piantagione (cf pag. 6).
All’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. p
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2025
Il Consigli COGNOME estensore COGNOME
Il rrese te