Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16780 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16780 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MALI K
NOME COGNOME per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la qua 14 stato condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 1, 1 bis d.P.R. 309/90.
Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, per assenza del dolo; con il secon motivo di ricorso deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine all’omes riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90; c terzo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla omes applicazione, della circostanza attenuante del contributo di minima importanza di cui all’art. cod. pen;
con memoria del 16/02/2024 il ricorrente ha depositato memoria di replica ove ha illustra ulteriormente la fondatezza dei motivi di ricorso;
considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili i sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione d riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insinda in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di sp dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fa precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzion difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si de dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alla pagina 5 della sentenza gravata, COGNOME ha affermato che l’imputato era stato sorpreso sul terreno su cui vi era la coltivazio stupefacente intento a raccogliere le piante maturate, munito di forbici e di sacchi, desumen che egli fosse pienamente consapevole del genere di coltivazione trattata, in quanto bracciant agricolo in grado di riconoscere le piantagioni di stupefacente, ben diverse dalle coltur ortaggi o di agrumi della zona;
considerato che in ordine la qualificazione del fatto ai sensi dell’ipotesi più attenuata, il ha fatto riferimento al tipo di coltura che, per qualità quantità e livello di produ certamente destinata per un uso non esclusivamente personale, trattandosi di 179 piante, alcune prossime all’altezza di 4 metri e considerato che la piantagione era dotata di impiant ventilazione e di irrigazione;
considerato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionato sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridi
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata
avendo la Corte territoriale escluso il ruolo marginale dell’imputato, considerato il cic della piantagione, ben avanzato come livello di produzione agricola, e considerat l’efficacia ~causale della condotta di coltivazione ai fini della produzion elevato numero di piantagioni;
ritenuto che, stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. p ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Co Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, r equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23/02/2024
Il consigliere estensore
Il Presidente