Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5792 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5792 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRANI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/06/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Bari sentita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
L’indagato COGNOME NOME, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari, sezione per il riesame, che, accogliendo l’appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza di rigetto del GIP, applicava nei suoi confronti le misure cautelari dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza (Barletta) e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, i relazione al reato di cui all’art. 73 DPR 309/1990 contestato con riferimento alla coltivazione, presso la propria abitazione, di n. 8 piante di marijuana (dalle quali era possibile ricavare 21.150 mg di THC – tetraidrocannabinolo – equivalenti a 846 dosi).
Il ricorso è affidato a due motivi.
Con il primo motivo, in punto di fumus commissi delicti, censura l’errata interpretazione ed applicazione dell’art. 273 cod. proc. pen e dell’art. 73 DPR 309/1990, da parte del Tribunale del riesame che avrebbe erroneamente escluso l’uso personale RAGIONE_SOCIALE piante di marijuana da parte dell’indagato, stante il numero ridotto RAGIONE_SOCIALE stesse (otto), la tecnica rudimentale di coltivazione (solo luce artificiale, senza utilizzo di fertilizzanti e sistemi di irrigazione) e la n meramente prognostica del numero di dosi da esse ricavabili, trattandosi di piante che al momento della perquisizione non erano giunte a maturazione.
Con il secondo motivo, quanto al periculum, censura l’errata applicazione dell’art. 274 lett. c) cod. proc. pen. da parte del Tribunale di Bari in ragione dei seguenti elementi:
la carenza, in capo al ricorrente, di precedenti penali per reati della stessa indole, non avendo l’indagato precedenti per reati di cui al testo unico stupefacenti;
il numero modesto di piantine coltivate;
la circostanza che l’autoproduzione (destinata al consumo personale) costituisca fattore di decremento del mercato illecito della droga.
La Procura Generale, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1 Quanto al primo motivo, deve ribadirsi che, in tema di impugnazione RAGIONE_SOCIALE misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi
diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628 – 01; Sez. 6, n. 11194 dell’8/3/2012, COGNOME, Rv. 252178 – 01). Nel caso di specie, il primo motivo di ricorso si risolve nella prospettazione di una valutazione diversa e più favorevole al reo RAGIONE_SOCIALE medesime circostanze valutate dal Tribunale di Bari: tanto vale con riferimento al numero RAGIONE_SOCIALE piantine, alla tecnica di coltivazione, al numero di dosi singole ricavabili. Con motivazione estesa e scevra di manifesta illogicità il Tribunale di Bari ha ampiamente motivato quanto alla sussistenza del fumus dell’ipotizzato reato, in ossequio alle direttrici interpretative stabilite dalla Co che ha escluso la sussistenza del reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, nella condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all’uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto ( Sez. U, sentenza n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624 – 01): tutti elementi che non ricorrono nel caso di specie, ad avviso del Tribunale del riesame, che sul punto ha valorizzato il numero non esiguo RAGIONE_SOCIALE piantine, pari a otto (le cui dimensioni sono indicate come variabili da 70 a 134 centimetri, pagina 2 dell’ordinanza), la conformità RAGIONE_SOCIALE stesse al tipo botanico della canapa indiana, il contenuto di THC dalle stesse ricavabile, la predisposizione di una mini serra con luci e attrezzature nonché, argomento riportato nella sintesi RAGIONE_SOCIALE deduzioni del pubblico ministero ricorrente a pagina 1 dell’ordinanza, il rinvenimento di buste per il confezionamento (a pagina 2 si legge il riferimento a «..sacchetti di plastica e nastro isolante…») Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
2. Quanto al secondo motivo di ricorso, la censura articolata dal ricorrente, parimenti, contesta, in fatto, i presupposti RAGIONE_SOCIALE ritenute esigenze cautelari. Anche sotto tale aspetto, pertanto, il ricorso si limita a proporre una valutazione diversa e più favorevole dei medesimi elementi fattuali già oggetto di considerazione da parte del Tribunale del riesame ed è, anche sotto questo profilo, inammissibile, poiché in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità de discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità, si è detto, deve rimanere all’interno d provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi material i . e fattuali RAGIONE_SOCIALE vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti ”
libertate”, a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, COGNOME, Rv. 210019 – 01). Nel caso di specie, il motivo formulato si limita a dedurre che il numero RAGIONE_SOCIALE piantine rinvenuto sia tale da dover portare ad escludere il pericolo di reiterazione del reato, in ragione della ritenuta destinazione ad uso personale (circostanza contrariamente valutata dal Tribunale) e che la ritenuta autoproduzione costituisca fattore di decremento del mercato illegale, con ciò chiedendo, anche sotto tale aspetto, una rivalutazione fattuale che questa Corte non può compiere.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così è deciso, 21/01/2026