Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16177 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16177 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a DINAMI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CITTANOVA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a POLISTENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che i due motivi dei ricorsi con cui COGNOME NOME, NOME e COGNOME NOME, condannati alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa ciascuno per ireatt di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. 309/1990, contestano il vizio di motivazione con riguardo all’accertamento dell’offensività in concreto della condotta e al mancato riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. citato, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità.
Osservato che la Corte territoriale, con argomentazioni congrue e prive di vizi logici, ha evidenziato che la specie di appartenenza delle piante e la loro quantità (340 piante di canapa indiana, di altezza variabile tra 0,60 e 1,50 metri, ben coltivate e rigogliose) e l’accertato titolo medio di THC contenuto nel fogliame di quelle campionate ( 63,7 grammi, pari a 1,09%, corrispondente a 2549,7 dosi) rappresentavano elementi che, anche in considerazione delle organizzate modalità di coltivazione della piantagione (in area boschiva e non facilmente accessibile, irrigata con apposito tubo di gomma) conducevano a ritenere le stesse quali piante idonee a produrre sostanza stupefacente ed integrato il reato contestato (cfr. 2 della sentenza impugnata) Tali circostanze, poi, unitamente al rilevante numero di piante coltivate, sono state ritenute dai Giudici di merito, all’esito della valutazione complessiva del fatto, quali elementi ostativi alla riconducibilità della condotta in esame nell’alve della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90; la decisione è in linea con i seguenti principi di diritto: il reato di coltivazione di stupefacenti è configurab indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente, mentre non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, solo una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all’uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto (Sez.U, n.12348 del 19/12/2019,dep.16/04/2020, Caruso, Rv.278624); ai fini del riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l’azione -mezzi, modalità e circostanze della stessa-, sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato -quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa (Sez. U n. 51063 del 27/09/2018, Rv.274076; Sez. U n.51063 del 27/09/2018; Sez. un., 24 giugno 2010, n 35737, Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rv.247911); rispetto a tale adeguato percorso argomentativo, i ricorre propongono doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliat disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scand specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.
Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con condan dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa ne proposizione dei ricorsi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore Il Presi nte Così deciso, il 3 marzo 2023