Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44048 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44048 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CUI 054TY1H) nato a CHIUSI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con il primo motivo, NOME COGNOME deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all’art. 73, quinto comma d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e non già della coltivazione meramente domestica della sostanza stupefacente rinvenuta;
Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispett a quella operata nelle sentenze di merito e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha ravvisato quantitativi di sostanza stupefacente radicalmente incompatibili con l’uso meramente personale;
Rilevato, parimenti, che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è inammissibile perché trae origine da un motivo di appello aspecifico;
Considerato che il terzo e il quarto motivo, relativi alla violazione dell’art. 133 cod. pen. nella determinazione n del complessivo trattamento sanzionatorio, sono aspecifici, in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata;
Considerato che, peraltro, i giudici di secondo grado hanno congruamente escluso l’applicazione delle attenuanti generiche, in ragione dei plurimi precedenti dell’imputato per delitti connotati da finalità di lucro;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 settembre 2023.