Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42465 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42465 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PARTINICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore
E presente l’avvocato COGNOME del foro di PALERMO in difesa di COGNOME NOME, che illustra i motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.COGNOME NOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo di cui in epigrafe che ha confermato la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Termini Imerese alla pena di anni 4 di reclusione in relazione al reato di cui all’art. 73 e 80 DOR 309/90 per aver coltivato, in concorso con altri correi giudicati separatamente, una piantagione di cannabis indica, costituita da 3423 piante dalle quali erano ricavabili kg 303,277 di sostanza stupefacente, con l’aggravante della ingente quantità.
Con il primo motivo di ricorso ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in quanto, pur essendo stata provata l’attività di bracciante agricolo del COGNOME dal 2005 al 2019, si è ritenuto di fondare la responsabilità penale in maniera contraddittoria e illogica sul contenuto criptico di alcune conversazioni in particolare quelle del 19.06.2012 in cui si fa riferimento a “meloni e granturco”;
2.1. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all’art. 80 DPR 309/90 in quanto il Giudice di merito ha dato rilievo agli esiti della perizia che ha esamiNOME solo 8 piante e non ha tenuto conto della relazione tecnica della polizia scientifica che aveva effettuato un’analisi su 47 piante e che aveva dato risultati diversi che non consentivano di ritenere provata la sussistenza dell’aggravante, il quanto il quantitativo di principio attivo risultava di 1,52296 kg ben inferiore a quello di 4,685 kg individuato dal perito.
2.2. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzioNOMErio stante la mancata concessione delle attenuanti generiche motivata da un unico precedente lontano nel tempo e non specifico.
3.11 Procuratore Generale con memoria presentata ai sensi dell’art. 121 cod.proc.pen. a sostegno della richiesta di rigetto.
Considerato in diritto
1.1 motivi dedotti sono infondati sostanzialmente reiterativi delle doglianze avanzate in appello cui la Corte territoriale ha dato puntuale risposta.
1.1. Con riferimento al primo motivo la decisione ha evidenziato l’esame dell’attività di osservazione, già descritta dal Giudice di primo grado a fol 9, la presenza di plurimi riferimenti contenuti nelle intercettazioni telefoniche con NOME NOME proprietario del fondo ( entrambi si dichiaravano sofddisfatti della crescita del granturco di cui non è
stata rilevata traccia nel fondo); anzi il COGNOME spiegava che il granturco era destiNOME alla vendita a Palermo ( quartiere Ballarò nota piazza di spaccio) e che la merce poteva essere venduta ad un prezzo variabile tra i cinque e gli otto euro; prezzo che non può certo riferisi al granturco ma più plausibilmente alla cannabis; nelle conversazioni ambientali in carcere tra COGNOME, altro coimputato giudicato separatamente, e i suoi familiari, espressamente si fa riferimento al fatto che al momento dell’ intervento della polizia giudiziaria NOME NOME come era chiamato il NOME) si era nascosto ( fol da 5 a 8 della sentenza impugnata e fol 11 sentenza di primo grado). L’insieme di questi elementi ha corroborato, ad avviso dei giudici di merito, il coinvolgimento del COGNOME NOME, cointeressato alla gestione della piantagione illecita, organizzata con autonomo sistema irriguo, situato nel pescheto di proprietà di NOME, di cui COGNOME NOME era affittuario e custode e il COGNOME NOME, fratello del ricorrente, era piantumatore.
Il motivo si presenta pertanto decliNOME in fatto nella parte in cui tenta di assegnare al contenuto delle intercettazioni un significato incerto in realtà inesistente visto che le stesse, consentono un riscontro individualizzante, fol 5 e 6. A fronte, pertanto, di motivazione giuridicamente corretta che analizza tutti i dati processuali a disposizione, effettuando un’analisi complessiva e convergente degli stessi, il ricorrente rivolge apodittiche censure attraverso cui si assume una avvenuta parcellizzazione delle emergenze da parte della Corte di merito, operazione che proprio il ricorrente pone in essere, attraverso un atomistico giudizio rivolto ai singoli e parziali estrapolazioni di conversazioni non inserite nel contesto probatorio, tacciato immotivatamente di illogicità ed incompletezza.
1.2. Quanto al secondo motivo va precisato che la Corte territorial a fol 11 ha dato conto del percorso argomentativo e tecnico basato su un accertamento idoneo a fondare la sussistenza di elementi quantitativi di cui all’art. 80 DPR 309/90; il dato è stato comunque rapportato alla concreta situazione ciò anche al fine di valutare implica anche l’oggettiva capacità che detta quantità incida in maniera considerevole sul mercato dello stupefacente del contesto di riferimento. La motivazione a fol 11 esente da vizi logici e idonea a far ritenere che il principio attivo accertato sia comunque superiore a tale valore massimo espresso in milligrammi (Sez. 3, n. 35042 del 01/03/2016, COGNOME, Rv. 267873; Sez. 5, n. 10961 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 255221).
E’ stato affermato inoltre da questa Corte il principio condiviso dal Collegio che in tema di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sia ricavabile sostanza stupefacente, l’aggravante prevista dall’art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, va valutata formulando un giudizio prognostico sulla quantità di stupefacente ricavabile dalla piantagione all’esito del ciclo produttivo, in ragione del suo prevedibile sviluppo apprezzato ancorandosi ai valori minimi, secondo un criterio
3 GLYPH
,),
prudenziale GLYPH imposto GLYPH dalla GLYPH natura GLYPH proiettiva GLYPH di GLYPH tale GLYPH giudizio, Sez. 6 n. 49119 del 15/11/2022 Ud. (dep. 23/12/2022) Rv. 284566 – 01.
Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente(Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019 Ud. (dep. 16/04/2020 Rv. 278624 – 02).
La motivazione dei Giudici di merito risulta conforme a detti principi, dando conto del superamento dei limiti della cosiddetta “soglia minima” sulla base dell’accertamento tecnico del perito di ufficio che ha esamiNOME le sole foglie ed inflorescenze cioè le parti che contengono THC, prelevandole dall’apice, dal centro e dalla base su un campione di otto piante, recanti vario diametro e altezza ed appositamente essiccate e ha ricavato un peso complessivo di Kg 303,77 frutto della moltiplicazione del peso medio di gr. 88,6 per 3423 piante da cui è derivato il percentile medio di THC pari al 1,545% e il principio attivo stimato in 4,685 kg. La Corte territorial ha valutato per disattenderli con motivazione logica e coerente che i risultati della polizia scientifica che, operando ad altri fini, esaminò 47 piante, la cui rappresentatività non è però nota, in quanto si trattava di arbusti ancora allo stato vegetativo da cui vennero prelevate solo le parti apicali, anzi per tre di esse venne esaminata anche la parte delle radici con terriccio fusto e foglie, con la conseguenza che, afferma la Corte territoriale, il principio attivo appariva significatamente diluito e quindi non rappresentativo della capacità drogante ( fol 11 e 12).
Ciò detto nel caso in esame l’apparente discrasia tra l’accertamento del consulente tecnico (che avrebbe individuato un principio attivo di kg. 4,684) e quello ipotizzato dalla polizia scientifica (che coinciderebbe a kg. 1,52296), rileva ai soli fini del calcolo matematico, non avendo la Corte territoriale trascurato di ricorrere ad ulteriori parametri per la configurabilità dell’aggravante, come l’estensione e l’organizzazione professionale della piantagione.
1.3. Quanto al terzo motivo attinente al trattamento sanzioNOMErio q uesta Corte ha da tempo rilevato che rientra nella discrezionalità del giudice di merito la quantificazione della pena che è sufficiente possa essere effettuata dando conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico (pena equa, congrua, adeguata), come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando
la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv271243).
Corretta risulta, altresì, la quantificazione della pena con motivazione logica, complete e ponderata dalla Corte di merito nella parte in cui ha condiviso, facendola propria, quella minimale individuata dal Tribunale nonostante il duplice intervento aggravatore delle circostanze ( recidiva e art. 80 comma 2 DPR 309/90).
Quanto alla determinazione della pena finale individuata in anni quattro di reclusione, la decisione ha dato conto della quantificazione della pena individuata sulla media della pena edittale, prevista dalla norma penale contestata, facendo riferimento alla gravità dei fatti, della gravità e specificità dei precedent ide COGNOME ( fol 15 sentenza di primo grado), alla mancanza di elementi utili ai fini della concessione delle attenuanti generiche ( fol 12 e 13 sentenza impugnata), al la professionalità dimostrata nella gestione della piantagione, motivazione che, in quanto non illogica, non è sindacabile in sede di legittimità.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente condanNOME al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso 1’11.10.2023