Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8030 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8030 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 29/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a POLISTENA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Procuratore Generale si riporta alla memoria scritta e conclude per l’inammissibilita l del ricorso per COGNOME NOME; conclude per il rigetto dei ricorsi per COGNOME NOME e COGNOME NOME.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di REGGIO CALABRIA in sostituzione ex art. 102 c.p.p. , per delega orale, dell’avvocato COGNOME NOME del foro di PALMI in difesa di COGNOME NOME che si riporta ai motivi di ricorso e alla memoria
depositata successivamente, chiedendone l’accoglimento.
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di ROMA in sostituzione ex art. 102 c.p.p., per delega orale, dell’avvocato COGNOME NOME del foro di ROMA in difesa di COGNOME NOME, COGNOME NOME il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Reggio Calabr confermato la pronuncia resa il 3 luglio 2024 dal Giudice dell’udienza preliminar Tribunale di Palmi nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen., 73, c 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A); e di cui agli artt. 61, n. 2, 110, commi 2 e 7, cod. pen. (capo B).
Avverso la sentenza di appello propongono distinti atti di ricorso gli imput mezzo dei rispettivi difensori.
1.1. GLYPH Secondo la ricostruzione dei fatti operata nei giudizi di merito, nei estivi dell’anno 2021, veniva rinvenuta una piantagione di canapa indiana in Cont Li Morti di Rizziconi. Le indagini si erano svolte attraverso un servizio di osserv da remoto che aveva inizialmente consentito di notare due individui, uno c addentrava all’interno della piantagione, ed un secondo, poi identificato in Sa COGNOME COGNOME, che si posizionava appena fuori dalla piantagione con compit copertura, sorvegliando gli spazi attigui. Mentre la polizia operante predispon piano di intervento, sopraggiungevano sul luogo altre tre persone. Il Capr COGNOME avevano iniziato ad estirpare e raccogliere le piante rimosse all’int apposite cassette, mentre gli altri due soggetti, uno dei quali identificati nel B fungevano da sorveglianti. All’intervento dei militari, il gruppo si dava precipitosa fuga; nel terreno di fronte alla piantagione venivano però pronta raggiunti e bloccati tre fuggitivi, la cui identità ed implicazione nei fa riscontrata in tempo reale con le immagini del sistema di ripresa da remoto. relazione tecnica redatta dal Ris di Messina del 16 marzo 2022 si darà atto che, sostanza w era risultato estraibile un considerevole principio attivo. Dal ver accertamento era altresì dato evincere come l’attività di coltivazione fosse ali da energia elettrica illecitamente sottratta, attraverso la realizzazione di u abusivo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il COGNOME solleva quattro motivi di ricorso con cui deduce:
3.1. Violazione di legge con riferimento all’affermazione di responsab dell’imputato per il reato ex art. 73 d.P.R. 309/ 1990 (capo A) per l’acritica conferma della sentenza di primo grado; per l’omessa allegazione della versione integra filmati; per l’assenza di contatti con i complici, non disponendo l’imputato d numeri telefonici; per il travisamento della prova in ordine al comportam dell’imputato e agli esiti derivanti dall’esame della copia forense del conte dispositivo di telefonia mobile in uso allo stesso;
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per mancata assunzione motivazione in ordine al motivo della presenza del ricorrente sul luogo dei fatti contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell’istr ex art. 603 cod. proc. pen. La Corte territoriale non avrebbe adeguatamente te conto del contenuto complessivo del fascicolo del difensore, ritualmente acquisi primo grado, ove si richiamavano le ragioni della presenza del ricorrente sul luo fatti;
3.3. Violazione di legge in ordine all’esclusione dell’ipotesi di cui all’art. pen. La Corte territoriale avrebbe inesattamente attribuito all’imputato la qual palo, omettendo di motivare sulla connivenza non punibile e non tenendo conto de impossibilità oggettiva del ricorrente di assumere tale ruolo, non potend comunicare con alcuno né agevolare l’esecuzione del reato. L’impugnata sentenza n indicherebbe quale specifica condotta abbia posto in essere il prevenuto al f agevolare l’operato dei correi;
3.4. Violazione dell’art. 62-bis cod. pen. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche si porrebbe in contrasto con le finalità di cui all’anzidetta norma giurisprudenza di legittimità. La difesa evidenzia l’incensuratezza del COGNOME, che abbia reso interrogatorio, il ruolo marginale assunto.
Il ricorso del COGNOME si fonda su tre motivi con cui si deducono:
4.1. Vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imp basata esclusivamente sulla sua presenza sul luogo dei fatti in un’unica occasion settembre 2021). L’imputato, invero, sarebbe stato assente dal luogo dei fat giorni precedenti, non comparendo mai nelle videoriprese, né venendo monitora dalla polizia giudiziaria nei giorni antecedenti l’arresto; non avrebbe par all’opera di coltivazione; non avrebbe avuto alcuna consapevolezza dell’all abusivo al contatore. La condotta dell’imputato ben potrebbe integrare un’ipot connivenza non punibile. La sentenza impugnata si appalesa manifestamente illogi e contraddittoria COGNOME da un lato postula sicura partecipazione dell’imputato a e, dall’altro, non indica alcun elemento concreto che la dimostri, se non l presenza sul luogo del fatto;
4.2. Travisamento di prova decisiva, per avere attribuito al ricorrente dichiar confessorie mai rese. L’assunto contenuto in sentenza, secondo cui il Ca unitamente al COGNOME e al COGNOME, una volta sopraggiunto sui luoghi, ave iniziato ad estirpare e a raccogliere le piante rimosse all’interno di apposite sarebbe una ricostruzione priva di riscontro negli atti processuali;
4.3. Omessa e/o apparente motivazione sul diniego delle circostanze attenua generiche e violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. La difesa sottoli
particolare, che il ricorrente è incensurato e che non risultano a suo carico concreti di negativa personalità o di pericolosità sociale.
Il ricorso del COGNOME si fonda su tre motivi con cui su deducono:
5.1. Carenza e contraddittorietà della motivazione nella determinazione della p omessa considerazione delle condizioni personali dell’imputato nonché violazione d artt. 132 e 133 cod. pen. La Corte territoriale si sarebbe limitata a giust trattamento sanzionatorio richiamando in termini generici la gravità oggettiva del senza operare alcuna concreta personalizzazione della pena in rapporto alla situa sociale, familiare ed economica dell’imputato;
5.2. Erroneo diniego delle circostanze attenuanti generiche; motivazione appar nonostante la confessione e la condotta collaborativa dell’imputato; violazione artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. La sentenza impugnata si limiterebbe, sul punto, richiamare per relationem le argomentazioni spese d’Ai primo Giudice, affermando che questi avrebbe dettagliatamente esposto le ragioni del diniego delle atte generiche, ragioni che la Corte territoriale dichiara di condividere, pur senza quali sarebbero tali ragioni, atteso che la Corte di appello non individua alcun e negativo concreto a carico dell’imputato né confuta le molteplici circostanze favo poste in luce dalla difesa, quali la piena confessione resa già all’atto dell’int di garanzia, la manifestazione di un sincero pentimento, l’estraneità ad am criminali organizzati, lo stato di bisogno che lo aveva indotto a compiere i Circostanze queste che avevano portato, in un parallelo procedimento innanz Tribunale di Palermo per fatti connessi, al riconoscimento delle circostanze atte generiche in regime di equivalenza con la recidiva contestata. La motivazione Corte territoriale sul punto appare pertanto meramente apparente
5.3. Applicazione automatica della recidiva reiterata, mancata valutazione pericolosità, violazione degli artt. 99, 132 e 133 cod. pen. La circostanza agg della recidiva sarebbe stata applicata in modo automatico, come conseguen O el , k4 IL meramente frdei precedenti.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ric 11, COGNOME GLYPH dichiarato inammissibile e che i ricorsi del COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME rigettati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
2. Ricorso COGNOME. I primi due motivi di ricorso del COGNOME sono infonda versati in fatto. Va ricordato che, ai fini della configurabilità della fatt concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell’evento lesivo, anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il re senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà (Sez. 3, n. 27186 del 10/03/2022, Gras massimata; Sez. 4, n. 52791 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274521, relativ fattispecie in cui, in applicazione di questo principio, la Corte ha ritenuto im censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità, a titolo di concor reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, dell’imputato che aveva la funzione di “vedetta”, con il compito di avvisare i concorrenti, dediti all’a spaccio, dell’arrivo della polizia giudiziaria; in ordine alla generale suffi contributo agevolatore nel concorso di persone nel reato vedi Sez. 5, n. 2108 13/04/2004, Terreno, Rv. 229200). Le vedette, nelle piazze di spaccio o alt notoriamente consentono la realizzazione delle condotte criminose in modo più agevo e in condizioni di maggiore sicurezza (Sez. 6, n. 7331 del 20/11/2024, dep. 2 Veceloque, non massimata).
Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha indicato quale ruolo del Bi lo svolgimento di attività di sorveglianza del sito unitamente al COGNOME. Nella s impugnata, infatti, si è evidenziato che, in base alla visione del filmato, il Bi il correo si erano recati più volte nel retro del fabbricato, al fine di verificare arrivo di terzi soggetti; essi, peraltro, supervisionavano l’attività degli altri t Si è sottolineato che, essendosi presumibilmente accorti dell’attività di osserva p.g., i cinque correi si davano alla fuga in direzioni diverse: erano bloccati e tre di loro, tra i quali il COGNOME.
Quanto alle plurime censure sull’affermazione di responsabilità del COGNOME COGNOME rilevarsi che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione divers sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intri con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguate mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da att alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni dif sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza pro singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601).
Nel giudizio di legittimità, pertanto, il sindacato sulla correttezza della val della prova è molto circoscritto, COGNOME non può consistere nella rivalutazion gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporte inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limita controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verific stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle regole del nell’interpretazione dei risultati probatori. Eccede dai limiti di cognizione della cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, tratt accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizione dell giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manif illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispett che ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersione di alcunt dei predetti vizi impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei mo gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556).
La difesa non considera che il quadro probatorio illustrato dai giudici di merit più ampio di quanto rappresentato nel ricorso. Esso, infatti, non si basa esclusiv sul contenuto di frammenti di filmati, bensì sulla diretta osservazione del perso polizia giudiziaria, che aveva visionato tutte le fasi della vicenda criminosa. L non fornisce spiegazioni in ordine al ripetuto spostamento del COGNOME nella retrostante unitamente al COGNOME; né chiarisce i rapporti con il predetto e con correi.
Irrilevante è l’omessa allegazione integrale del video, proprio per il preminente del monitoraggio eseguito dagli organi di p.g. durante l’azione delit apparendo i fotogrammi delle immagini solo integrativi della narrazione di quest presenza dei plurimi e convergenti elementi probatori sopra sintetizzati, la distrettuale ha ritenuto del tutto irrilevante la mancanza di contatti telefoni tenuta a spiegare quale forma alternativa di comunicazione avesse prescel COGNOMECOGNOME per conversare coi complici.
La Corte bolognese ha poi ritenuto superflua l’audizione del COGNOME COGNOME della COGNOMECOGNOME COGNOME entrambi avevano reso dichiarazioni in sede di investigazioni dife poi confluite nel fascicolo processuale con il consenso delle parti. La loro acqui non imponeva di riconoscere la loro decisività, al fine di confutare le conclusi quali è pervenuto l’organo giudicante. La difesa, peraltro, non chiarisce nean ragioni dell’asserita rilevanza delle dichiarazioni della COGNOMECOGNOME così come non s ragione della fuga del COGNOME in occasione dell’intervento degli operanti.
Il terzo motivo di ricorso del COGNOME è manifestamente infondato. Deve, riguardo, rammentarsi il costante orientamento di questa Corte, secondo cui, ai del riconoscimento dell’attenuante della partecipazione di minima importanza al re la valutazione, anche implicita, delle condotte concorsuali non si traduce in una propria comparazione fra di esse finalizzata a stabilire quale tra i correi abbia in maggiore o minore contribuito alla realizzazione dell’impresa criminosa, risolvend bensì in un esame volto a stabilire se il contributo dato dal compartecipe concretizzato nell’assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve r all’evento, da risultare trascurabile nell’economia generale dell’iter criminoso n. 35950 del 25/11/2020, Indelicato, Rv. 280081; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/201 dep. 2016, COGNOME, Rv. 266461). La Corte di appello, con motivazione esaustiva esente da vizi logici, ha ritenuto non ravvisabile l’attenuante di cui all’art. pen., correttamente qualificando il ruolo dal prevenuto ricoperto come “vedetta “palo” (sul punto vedi il par. 1). La difesa si è limitata a prospettare l’opposta minima incidenza del contributo del COGNOME, senza però confrontarsi con l’artico argomentazione offerta dalla Corte distrettuale al riguardo.
Il quarto motivo di ricorso del COGNOME, analogo al secondo motivo di ricorso COGNOME e al terzo motivo di ricorso del COGNOME, afferente all’asserita ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestam infondato. Va ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudi NUMERO_DOCUMENTO» esprime un giudizio di tarttjiti, la cui motivazione è insindacabile in legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderant della concessione o dell’esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il Giu segnalato la gravità della condotta criminosa (p. 15 sent. app.). Nel motivare il d del riconoscimento delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il g prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenu o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valu (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, COGNOME, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Al fine ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limit prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché an un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 239 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
Conformemente a tali consolidati orientamenti giurisprudenziali, la Corte di appe non ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche alla luce della gravità dei dell’estensione della piantagione e del notevole quantitativo di sostanza dro destinata allo smercio. Giove, inoltre, ricordare che la richiamata (dal COGNOME) incensuratezza non può, per espressa disposizione normativa (art. 62-bis, comma 3, cod. proc. pen.), essere posta, per ciò solo, a fondamento della concessi delle invocate attenuanti.
Ricorso COGNOME. I primi due motivi di ricorso, entrambi afferenti alla responsa dell’imputato, sono infondati. La Corte territoriale ha descritto analiticam condotta del COGNOME, che si posizionava fuori alla piantagione e sorvegliava gli attigui e che, subito dopo, unitamente al COGNOME e al COGNOME / iniziava ad estirpare le piante rimosse, per poi riporle all’interno di apposite cassette; ha evidenziat che, essendosi presumibilmente accorto dell’attività di osservazione degli oper l’imputato aveva tentato la fuga in una direzione diversa da quelle prescel complici, per poi essere bloccato ed arrestato unitamente a due correi.
In relazione alle questioni sollevate dal COGNOME sull’affermazione di responsa vanno richiamate molteplici considerazioni già sviluppate in ordine alla posizione COGNOMECOGNOME la formazione di un quadro probatorio basato sulla diretta percezione personale di polizia giudiziaria e non solo della visione di frammenti delle videor dal quale emergeva un coinvolgimento più fattivo nelle attività di raccolta delle e di collocazione nelle cassette; la compartecipazione alla condotta di raccolta d due correi; l’irrilevanza del dato dell’assenza del COGNOME dal luogo dei fatti n precedenti, nonché di precedenti contatti telefonici coi complici; la ma spiegazione del tentativo di fuga all’arrivo degli operanti.
La difesa oppone una visione riduttiva della condotta del COGNOME, ma non ries sminuire il preminente rilievo dei molteplici e convergenti elementi probatori, co non si confronta. La Corte distrettuale ha, con motivazione non manifestamen illogica, disatteso la spiegazione della difesa, consistente nell’incarico compiere un sopralluogo in qualità di agrotecnico (del tutto indimostrata e in as di spiegazioni sul nominativo del soggetto che lo aveva contattato) e nell’ista scelta sul posto di voler coadiuvare la raccolta delle piante di marijuana e di indiana.
Quanto alla tesi del travisamento delle dichiarazioni rese dal COGNOMECOGNOME essa correttamente confutata. Il COGNOME ha sostanzialmente escluso la propria partecipazione all’opera di coltivazione, ma ha comunque ammesso di aver collaborat (sia pur per una frazione di tempo limitata) all’attività illecita, accettando la formulatagli in loco. La Corte di appello ha escluso la veridicità di tale affermazion
escludendo logicamente la fondatezza dell’assunto difensivo circa l’estemporaneità contributo del COGNOME allo svolgimento dell’attività criminosa.
In proposito occorre ricordare che, secondo il costante insegnamento de giurisprudenza di legittimità, il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alterna ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova co nella logica e che risponde a criteri di intrinseca razionalità, sicché, prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di confe dell’ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un’ipotesi RAILAJA42, congetturale, seppureplausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237; Sez. 2, n. 28 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270108). Il dubbio ragionevole deve essere suscetti altresì di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del ma probatorio acquisito al processo (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Tro Rv. 272430).
Nel caso in esame, la prospettazione difensiva risulta meramente ipotetica e del disancorata da qualunque dato probatorio e, dunque, inidonea a scalfir ricostruzione operata dai Giudici di merito. Con riguardo poi alla questione prosp in tema di responsabilità per il reato di furto, va premesso che risponde del r furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si si consapevolmente dell’allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terz 7, Ord n. 29284 del 14/07/2025, NOME, non massimata; Sez. 5, n. 24592 d 30/04/2021, INDIRIZZO, Rv. 281440).
Si è precisato, peraltro, che l’aggravante della violenza sulle cose – prevista 625, comma 1, n. 2, cod. pen. – è configurabile anche quando l’allacciamento abus alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall’ag che si limiti a fare uso dell’allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natur valutabile a carico dell’agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseg che la distinzione tra l’autore della manomissione e il beneficiario dell’ener rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, caso in cui incida sull’elemento soggettivo (Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Carl 278438). I Giudici di merito hanno valutato in termini logici il materiale prob illustrando le plurime ragioni in base alle quali hanno ritenuto che l’imputato consapevolmente prelevato indebitamente energia elettrica, unitamente ai complici, fine di trarne indebito profitto economico.
Ricorso COGNOME. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte bolognese, con motivazione del tutto congrua, ha determinato la pena su base del quantitativo consistente della marijuana coltivata, della qualità
quantità e del principio attivo in essa contenuto nonché della capacità a delin dell’imputato
Anche il terzo motivo di ricorso appare manifestamente infondato. Giova, al riguar richiamare l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui è comp del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito si effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, al e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e a di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a og parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del gr colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esist precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838).
In linea con tale principio, la Suprema Corte ha altresì affermato che: in t recidiva facoltativa ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della cond pericolosità del suo autore, escludendo l’aumento di pena, con adeguata motivazi sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggio capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, COGNOME Silvio, Rv. 256713) fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un’acce pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descritt dell’esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell’imputato, la valutaz giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco tempor cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per c e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa cond criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influit fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419).
Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di me con motivazione non manifestamente illogica, ha tratto elementi di valutazi negativi dal percorso criminale dell’imputato, caratterizzato da precedenti (specifici e contro il patrimonio) e dalla gravità della vicenda criminosa, dati logicamente indicativi di una progressione criminosa e di una stabile dedizion attività illecite e non di un’occasionale ricaduta nell’illecito. La difesa si limit l’esistenza di un vizio motivazionale, senza tuttavia confrontarsi con il pe argonnentativo della sentenza impugnata, erroneamente affermando che la Corte A distrettuale si sarebbe limitata citare i precedenti penali.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorre pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favo della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa d ammende.
Così deciso il 29 ottobre 2025